Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
NOME COGNOME;
Esecuzione per rilascio di cava
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23106/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Camposampiero, in persona del legale rappresentante, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
e contro
– intimata – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, sedente in Silea, in qualità di custode giudiziario delle quote di proprietà di NOME COGNOME oggetto di pignoramento di cui al procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 347/2015 pendente davanti al Tribunale di Treviso, con AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 1772/23 resa dalla Corte d’appello di Venezia e depositata in data 6 settembre 2023 e notificata il 7 settembre 2023; udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 3
dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Rappresenta la ricorrente che, a seguito della risoluzione giudiziale di un contratto d’affitto di ramo d’azienda, la stessa con atto di precetto in odio alla RAGIONE_SOCIALE intimava a quest’ultima il rilascio dei relativi terreni di cava, da essa, dalla madre e dai germani ereditati dal padre NOME.
Il c.t.u., che si asserisce nominato dal g.e., identificava tali terreni, accertava che cinque d’essi erano in realtà di proprietà dell’intimata società, altri due in comproprietà della comunione ereditaria e della società suddetta.
Rinunciato al rilascio dei terreni riconosciuti di proprietà della società da parte dell’odierna ricorrente, il g.e. ordinava il rilascio degli altri.
RAGIONE_SOCIALE con apposito atto di citazione introduceva il giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., in cui NOME, pur parte della comunione ereditaria, si costituiva ad adiuvandum della società.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere relativamente ai terreni in proprietà di RAGIONE_SOCIALE; escludeva potessero essere oggetto di rilascio i terreni in comproprietà di quest’ultima e ‘per l’effetto’ dichiarava la nullità del precetto.
NOME COGNOME, per conto di tutti gli eredi, dalla stessa pure convenuti, gravava d’appello la sentenza.
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado e compensava le spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia propone, quindi, NOME COGNOME ricorso in cassazione affidato a tre motivi, cui resistono a mezzo di separati
contro
ricorsi RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella qualità di cui in epigrafe, mentre NOME COGNOME (notifica a mezzo pec il 6 novembre 2023), NOME COGNOME (notifica richiesta il 6 novembre 2023 e perfezionata a mani del portiere in data 9 novembre 2023), NOME COGNOME (notifica a mezzo pec il 6 novembre 2023) e NOME COGNOME (notifica a mezzo pec il 6 novembre 2023) sono rimasti intimati.
Da ultimo la ricorrente e la società controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce ‘ MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE E/O PERPLESSA E/O INCOMPRENSIBILE, EX ARTT. 360 COMMA 1 N. 4, 112 E 132 C.P.C., COMMA 2 N. 4), IN RELAZIONE AL RIGETTO DEL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME E QUINDI ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DELL’ATTO DI PRECETTO DEL 04.09.2018, ANCHE RAGIONE_SOCIALE INTIMA A RAGIONE_SOCIALE, IN BASE A SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, LA RESTITUZIONE AI COEREDI COGNOME NOME DEI MAPPALI PACIFICAMENTE DI PIENA ED ESCLUSIVA LORO PROPRIETA’ ADIBITI A CAVA, AVENTI UN’ESTENSIONE DI OLTRE 20 ETTARI (206.366 MQ) ‘.
La critica si appunta sulla circostanza per cui il Tribunale prima e la Corte lagunare poi non abbiano confermato l’obbligo di rilasciare anche i terreni in pacifica proprietà esclusiva dei coeredi NOME.
Nel motivo si fa riferimento al passaggio motivazionale della decisione d’appello in cui si afferma ‘Se dunque il primo motivo di gravame non può trovare accoglimento, risulta ultroneo l’esame del secondo motivo di appello, in quanto presuppone comunque il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo al comproprietario. Conseguente alla declaratoria operata dal primo giudice di diniego del diritto a procedere ad
esecuzione forzata in capo all’appellante è infatti anche la conseguente declaratoria di nullità degli atti compiuti’.
In particolare, la decisione non avrebbe senso laddove affermerebbe che il proprietario pieno ed esclusivo di determinati terreni non possa chiederne la restituzione, in base a sentenza passata in giudicato, all’occupante abusivo, in quanto quest’ultimo ne è comproprietario, quando così pacificamente non è, non essendo affatto l’occupante abusivo comproprietario di tali mappali.
Tale motivazione sarebbe allora apparente e illogica.
Ancora, a parere del ricorrente, sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avrebbero errato, presupponendo che l’intera cava fosse rappresentata dai soli terreni in proprietà esclusiva della RAGIONE_SOCIALE e da quelli in comproprietà fra quest’ultima e i coeredi RAGIONE_SOCIALE, laddove invece la maggior parte dei terreni sarebbero di proprietà esclusiva dei secondi.
Col secondo mezzo si deduce ‘ VIOLAZIONE DI LEGGE, EX ART. 360 N. 3 C.P.C., PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1102 C.C., 1103 C.C., 1105 C.C., 608 COMMA 2 C.P.C. IN RELAZIONE AL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME E QUINDI ALLA DICHIARAZIONE DELLA NULLITA’ DELL’ATTO DI PRECETTO DEL 04.09.2018 RAGIONE_SOCIALE INTIMA A RAGIONE_SOCIALE, COMPROPRIETARIA PRO INDIVISO DELLA QUOTA DEL 50% DEI MAPPALI NN. 324 E 509 (IL PRIMO MISURA SOLI MQ 305 IL PRIMO (ACCATASTATO AL CATASTO TERRENI), MENTRE IL SECONDO È ACCATASTATO AL CATASTO FABBRICATI COME D/7) E OCCUPANTE ABUSIVA DELL’INTERO, LA RESTITUZIONE AI COEREDI COGNOME NOME DELLA RESTANTE QUOTA INDIVISA DEL 50% DI LORO ESCLUSIVA SPETTANZA’.
Il secondo motivo, dopo ampia digressione in ordine alle questioni affrontate nel primo motivo, è incentrato sulla statuizione inerente agli immobili in comproprietà fra i coeredi RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
A parere della ricorrente, l’orientamento in base al quale il rilascio di terreni in comproprietà non può essere disposto risulterebbe superato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.
Col terzo mezzo si deduce ‘NULLITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 132 C.P.C., COMMA 1 N. 4) PER MOTIVAZIONE ASSENTE IN RELAZIONE ALL’ECCEZIONE DI DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE DI RAGIONE_SOCIALE E OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO’.
Con esso la ricorrente deduce il mancato rilievo, da parte della Corte lagunare, del difetto di interesse della RAGIONE_SOCIALE rispetto al rilascio di terreni che non sono di sua proprietà, per cui il rilascio stesso non potrebbe produrre in capo alla controricorrente in questione alcun danno ingiusto.
Pregiudizialmente dev’essere respinta l’eccezione di difetto di procura avanzata dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultimo ha, infatti, eccepito come la procura sia stata rilasciata anteriormente rispetto alla data di confezione del ricorso.
Ora, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui si riferisce, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso’ (Cass. Sez. U. n. 2075/2024).
Nella specie, la procura individua la sentenza da impugnare; la sua copia informatica risulta inserita nel messaggio di posta elettronica certificata con il quale il ricorso è stato notificato e, dunque, è materialmente congiunta al ricorso; essa poi è stata conferita il 24 ottobre 2023, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata (6
settembre 2023) ma anteriormente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 6/11/2023.
Sempre in via pregiudiziale, il ricorso è, peraltro, inammissibile.
Va infatti ricordato che ‘In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza’ ( ex plurimis Cass. n. 21346/2024).
Ora il presente giudizio, per come rappresentato dalla parte ricorrente, ha ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, introdotta con ricorso davanti al giudice dell’esecuzione dalla RAGIONE_SOCIALE in seno ad un’esecuzione per rilascio, tra l’altro anche ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.
La parte ricorrente, a fronte di ciò, non dedica neppure un rigo per illustrare, sia pur sommariamente od in via essenziale, il contenuto del precetto prima e del ricorso introduttivo dell’opposizione poi; né illustra il contenuto e le domande dell’atto di citazione di cui all’art. 616 cod. proc. civ.
Riporta stralci delle pronunce che hanno definito entrambi i gradi del giudizio, ma non chiarisce neppure la circostanza (evidentemente neppure oggetto di impugnazione) in base alla quale un’opposizione in corso d’esecuzione, della cui introduzione si sa ancor meno, visto che la parte ricorrente rappresenta solo di aver intimato un precetto (atto notoriamente prodromico rispetto all’introduzione del processo esecutivo anche in tema d’esecuzione diretta, che avviene a mezzo di avviso di sloggio), si sarebbe conclusa con una pronuncia di nullità del precetto.
In tali condizioni l’esame del ricorso non pone minimamente questa Sede giudicante in condizioni di comprendere in maniera plausibile l’oggetto del giudizio (delimitato, com’è noto, dal solo rilevante contenuto del ricorso introduttivo della fase sommaria, non potendo giammai venire in considerazione ragioni nuove di opposizione dispiegate nel giudizio di merito: per tutte, Cass. ord. n. 8419/2025, ove ampi richiami), gli atti che lo hanno caratterizzato e in ultima analisi di passare all’esame delle critiche mosse alla pronuncia d’appello.
Né la sommaria illustrazione delle domande spiegate in sede di citazione ex art. 616 cod. proc. civ., avvenuta da parte della ricorrente ma solo in sede di memoria illustrativa, può sopperire al difetto della condizione di ammissibilità che caratterizza il ricorso.
Invero, il requisito di ammissibilità deve essere presente nell’atto cui si riferisce, nella specie nel ricorso, e non può essere integrato da un atto successivo, tantomeno la memoria illustrativa che ha una finalità meramente defensionale e, pertanto, priva di attitudine a specificare i motivi integrandoli (in tal senso, tra moltissime, Cass. n. 9069/2003, oppure Cass. Sez. U. n. 6691/2020, in motivazione), peraltro nella specie in maniera neppure compiuta, visto che appunto l’integrazione attiene, come detto, alla sola citazione.
Come si vede, nella presente specie manca non solo la doverosa esposizione – sia pure sintetica – del contenuto degli atti rilevanti, ma financo la mera indicazione degli stessi, di talché il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità rispetto al requisito previsto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.
4. In definitiva, dunque, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente ed in favore delle parti controricorrenti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE ed in € 6.000,00 in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in entrambi i casi oltre al 15 % dell’onorario a titolo di spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi. Dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti processuali per l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)