Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15516 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15516 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 3372/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. e P_IVA, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO,
ricorrente
contro
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO, controricorrente
avverso la sentenza n. 2764/2019 del Tribunale di Taranto pubblicata il 7-11-2019
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-52024 dal consigliere NOME COGNOME,
OGGETTO:
compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali
RG. 3372/NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 23-5-2024
udito il Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, udit o l’AVV_NOTAIO per la ricorrente
FATTI DI CAUSA
1.AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO propose avanti il giudice di pace di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento da RAGIONE_SOCIALE di Euro 3.345,20, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per avere difeso la società in giudizio davanti il giudice di pace di Martina Franca conclusosi nel 2010.
Emesso il decreto ingiuntivo, notificato in data 8-8-2015, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avanti il giudice di pace con ricorso ex art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n. 150 depositato il 12-102015 e notificato il 23-10-2015 unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.
Con ordinanza datata il 5-2-2016 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ. e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non p oteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace, avanti il quale l’opposizione si proponeva con atto di citazione .
2.RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, propose appello, che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2764 depositata il 7-112019 ha dichiarato inammissibile, dichiarando di applicare l’art. 14 d.lgs. 150/2011, secondo il quale l’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile; ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite del grado.
La sentenza ha dichiarato di applicare i ‘ principi della prevalenza della sostanza sulla forma e dell’apparenza’ , osservando che il ricorso era stato proposto per il pagamento di competenze per prestazioni
giudiziali civili, l’opposizione era stata proposta con ricorso citando espressamente l’art. 14 D.lgs. 150/2011, il giudice di pace aveva proceduto secondo il rito sommario previsto dallo stesso art. 14 e aveva deciso con ordinanza, senza mutare il rito e senza fissare udienza di precisazione delle conclusioni come previsto nel rito ordinario.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’AVV_NOTAIO chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-5-2024, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo rubricato ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale, ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 323 c.p.c., 339 c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 -error in iudicando de iure procedendi’ RAGIONE_SOCIALE lamenta che il suo appello sia stato dichiarato inammissibile, evidenziando che il giudice di pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta all’art. 645 cod. proc. civ. e che il rito sommario di cui all’art. 14 D.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace, aveva ritenuto che il giudizio dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario. Sostiene che perciò la corretta applicazione del principio di apparenza faceva ritenere che la decisione del giudice di pace fosse stata assunta secondo il rito ordinario e fosse per questo appellabile; di conseguenza chiede che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio ad altro Tribunale per l’esame dei motivi di appello e del merito della sua opposizione.
2.Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per il fatto che il motivo di impugnazione è stato formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 co.1 anziché ai sensi del n.4, come sarebbe stato corretto in relazione al vizio del procedimento che è stato lamentato.
Il motivo di ricorso è esplicito e univoco nell’individuare il vizio lamentato nella sentenza impugnata e le relative conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. non è in sé requisito di ammissibilità del ricorso secondo i principi posti da Cass Sez. U. 24-7-2013 n. 17931, Rv. 627268-01 (nello stesso senso, Cass. Sez. 2 23-8-2023 n. 25094, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10824, per tutte).
3.Il motivo di ricorso è fondato, secondo quanto già deciso da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3326 del 6-2-2024 Rv. 670288-01, nonché Cass. Sez. 2, Ordinanze n. 3348 e 3379 del 6-2-2024, in altre cause tra le stesse parti che ponevano la medesima questione (nello stesso senso, in precedenza, Cass. Sez. 6-2 27-9-2021 n. 26083).
Come già evidenziato nei precedenti richiamati, il dato che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si applichi ai procedimenti avanti il giudice di pace non è rilevante in sé al fine di decidere se esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell’apparenza, che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata.
Secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell’art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n.150, al fine di
individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 510-2018 n. 24515 Rv. 650653-01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6-2 5-6-2020 n. 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria, senza fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; però, in questo modo la sentenza impugnata non ha considerato che l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l’opposizione al dec reto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine. La contraddizione insita nell’avere deciso con ordinanza secondo le previsioni del rito sommario speciale, nel contempo dichiarando che il rito sommario non era applicabile alla fattispecie esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e perciò potesse influire sull’individuazione del tipo di impugnazione. Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale e il fine di evitare l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tu telarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo -e perciò proprio i
principi posti a fondamento del principio di apparenza- a imporre di ritenere che, a fronte di provvedimento che -seppure assunto nella forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 – espressamente dichiari non applicabile lo stesso art. 14 per il fatto che la causa è soggetta al rito ordinario, l’impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario; ciò in quanto assume rilevanza determinante, al fine di incidere sull’apparenza del provvedimento e indirizzare la parte interessata nell’individuare l’impugnazione corretta, l’esplicita opzione processuale posta dal provvedimento a fondamento della decisione. In altri termini, non è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l’impugnazione prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppure con la forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non a pplicabile alla fattispecie l’art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie.
4.Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, al fine di esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione di RAGIONE_SOCIALE Sussistono i presupposti per la disamina nel merito dei motivi di opposizione in quanto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica ai procedimenti avanti al giudice di pace (Cass. Sez. 2 29-3-2023 n. 8929 Rv. 667511-01) e perciò non ricorrono neppure le condizioni per ritenere che il giudice di pace abbia esattamente dichiarato inammissibile per tardivi tà l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione