Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17177 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3370/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore NOME COGNOME giusta procura per atto del AVV_NOTAIO di Roma del 12.12.2017, rep. n. 55629, racc. n. 27976, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) r COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso, ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
GERMANICO N. 109, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso, controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 2763/2019 depositata il 7.11.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO presentava al Giudice di Pace di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) di € 1.518,71, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per avere difeso la società in un giudizio conclusosi nel 2015 davanti al Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 1383/2015, emesso in conformità alla richiesta e notificatole il 7.8.2015, RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al Giudice di Pace di Taranto con ricorso ex artt. 645 c.p.c. e 14 D.Lgs. n.150/2011, depositato il 12.10.2015 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, il 3.11.2015 all’AVV_NOTAIO, che si costituiva contrastando l’opposizione in rito e nel merito.
Disposto il rinvio della prima udienza del 21.1.2016 all’udienza del 28.1.2016 ex art. 320 c.p.c., il Giudice di Pace di Taranto con l’ordinanza n. 76/16 del 28.1.2016 dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., che l’opposizione a decreto ingiuntivo andava proposta con citazione
con svolgimento del giudizio secondo le norme del procedimento ordinario, e che il rito di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del Giudice di Pace.
Avverso tale provvedimento proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato all’AVV_NOTAIO il 29.3.2016, deducendo che erroneamente la sua opposizione era stata ritenuta inammissibile e tardiva dal Giudice di Pace, in contrasto con l’orientamento espresso in materia dalla sentenza n. 21675/2013 delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Si costituiva in secondo grado l’AVV_NOTAIO, che tra l’altro eccepiva l’inammissibilità dell’appello in base alla previsione dell’art. 14 comma 4° del D. Lgs. n. 150/2011.
A tale eccezione, la parte appellante replicava invocando il principio espresso dalla sentenza n. 4485/2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo il quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale andava effettuata in base alla qualificazione dello stesso data dal giudice all’azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza, posto che nella specie il Giudice di Pace di Taranto, pur avendo adottato la forma dell’ordinanza, aveva espressamente affermato che il giudizio di opposizione andava celebrato secondo il rito ordinario, che il rito speciale sommario dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 non era applicabile davanti al Giudice di Pace e che l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere ritenuta tardiva ed inammissibile in quanto non notificata all’AVV_NOTAIO entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2763 del 6/7.11.2019, dichiarava inammissibile l’appello, applicando il quarto comma dell’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, secondo il quale l’ordinanza che definiva il giudizio sommario previsto da quell’articolo in materia di
liquidazione di onorari professionali per giudizi civili era inappellabile, e condannava la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite del grado.
La suddetta sentenza dichiarava di applicare i principi della ‘ prevalenza della sostanza sulla forma e dell’apparenza ‘, osservando che il ricorso era stato proposto per il pagamento di competenze per prestazioni giudiziali civili, l’opposizione era stata proposta con ricorso citando espressamente l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, il Giudice di Pace aveva proceduto secondo il rito sommario previsto dallo stesso art. 14 e aveva deciso con ordinanza, senza mutare il rito e senza fissare udienza di precisazione delle conclusioni, come invece previsto nel rito ordinario.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso alla Suprema Corte, notificato all’AVV_NOTAIO il 13.1.2020, ha fatto valere un unico motivo. L’AVV_NOTAIO resiste con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 c.p.c. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 29.4.2021, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 15.6.2021, in quanto involgente la questione, di rilevanza nomofilattica, dell’applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 nei giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace.
La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
All’udienza pubblica del 23.5.2024 all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, rubricato ” violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli articoli 323 e 339 c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150/2011 -error in iudicando de iure procedendi “, la RAGIONE_SOCIALE evidenzia che il Giudice di Pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta all’art. 645 c.p.c. e che il rito sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del Giudice di Pace, aveva ritenuto che il giudizio dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario. Sostiene pertanto la ricorrente, che la corretta applicazione del principio di apparenza, avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Taranto a ritenere che la decisione del Giudice di Pace fosse stata assunta secondo il rito ordinario, e che fosse per questo appellabile. Conseguentemente chiede che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio ad altro Tribunale per l’esame dei motivi di appello e del merito della sua opposizione.
La questione di rilevanza nomofilattica evidenziata nell’ordinanza interlocutoria, relativa all’applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, è stata nel frattempo già decisa in senso positivo dalla sentenza di questa Corte n. 8929 del 29.3.2023, e nello stesso senso dall’ordinanza di questa Corte n. 19905 del 2/12.7.2023. Con la sentenza n. 4247 del 19.2.2020, del resto, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato in motivazione che la competenza del Giudice di Pace deve considerarsi pacificamente esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, ” potendosi desumere che (…) nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de quo, perché in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraverso la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della
contro
versia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono identificative del procedimento speciale “.
A tale principio ha dato seguito anche l’ordinanza n. 30774/2022, con la quale questa Corte, decidendo in sede di regolamento di competenza, ha affermato che la competenza del Giudice di Pace per lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi relativi a controversie decise da tale giudice debba considerarsi esistente anche in assenza di collegialità, in quanto la circostanza che l’art. 14, comma 2° preveda che il Tribunale eventualmente adito decida in composizione collegiale, non comporta alcuna deroga per l’ufficio del Giudice di Pace, alla regola della competenza funzionale dell’ufficio di merito dove l’AVV_NOTAIO ha prestato la propria opera.
Del resto, anche la sentenza n. 4485 del 23.2.2018 delle sezioni unite della Corte di Cassazione ha riconosciuto che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, il procedimento sommario si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in materia di pagamento dei compensi di AVV_NOTAIO, sia quando sia controverso solo il quantum debeatur, sia quando sia controverso anche l’ an debeatur, con contestuale applicabilità non solo della norma sull’uso del ricorso per l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, ma anche degli articoli 648, 649, 653 e 654 c.p.c., ferma restando, in base all’ultimo comma dell’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 l’inappellabilità dell’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione.
Solo con la Riforma c.d. Cartabia (D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), che ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione (Libro II, capo III-quater, artt. 281-decies -281terdecies c.p.c.), sostituendolo al rito sommario, e modificato anche l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, stabilendo il mutamento della competenza del Tribunale da collegiale a monocratica ed al comma 4° , in linea con l’art. 281 -terdecies , comma 2° c.p.c., la sentenza nella forma
dell’art. 281 sexies c.p.c., anziché l’ordinanza, quale forma del provvedimento conclusivo del procedimento, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per i compensi degli avvocati, rientrante per valore nella competenza del Giudice di Pace, è stato espressamente attribuito alla competenza del Tribunale in composizione monocratica, con la modifica dell’art. 15 comma 2° del D. Lgs. n.150/2011.
Esaurita così la trattazione della questione che aveva dato luogo alla fissazione della pubblica udienza, va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente per il fatto che il motivo di impugnazione è stato formulato ai sensi del n. 3) dell’art. 360 comma primo c.p.c., anziché ai sensi del n. 4), come sarebbe stato corretto in relazione al vizio del procedimento che è stato lamentato.
Il motivo di ricorso, infatti, è esplicito e univoco nell’individuare il vizio lamentato nella sentenza impugnata e le relative conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 comma primo c.p.c. non è in sé requisito di ammissibilità del ricorso secondo i principi posti dalla sentenza n. 17931 del 24.7.2013 delle sezioni unite della Corte di Cassazione (nello stesso senso, Cass. 23.8.2023 n. 25094 e Cass. 24.4.2023 n. 10824).
Il motivo fatto valere è, poi, fondato, perché il dato che il rito sommario dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 10.10.2022 n. 149, si dovesse applicare anche nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di avvocati davanti al Giudice di Pace, non è di per sé sufficiente a fare ritenere che l’ordinanza impugnata davanti al Tribunale di Taranto fosse stata pronunciata secondo quel rito sommario e fosse, quindi, inappellabile in base all’ultimo comma dell’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, dovendosi dare applicazione al principio
dell’apparenza, che conduce ad un risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata.
Applicando tale principio, (ri)affermato dalla sentenza n. 390 dell’11.1.2011 delle sezioni unite di questa Corte in relazione al procedimento di liquidazione disciplinato dagli articoli 28 e seguenti della L. 13.6.1942 n.794, poi trasfuso nell’art. 14 del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della riforma del 2011 (vedi Cass. 9.8.2022 n. 24481; Cass. 5.6.2020 n. 10648; Cass. 5.10.2018 n.24515) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata sembra aver valorizzato il fatto che l’opponente si fosse avvalso dello strumento del ricorso, riferendosi al rito sommario dell’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, e che il Giudice di Pace, pur avendo rinviato ex art. 320 c.p.c., avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria, senza richiedere alle parti di precisare le conclusioni. Così ragionando, però, la sentenza impugnata non ha considerato che l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 non potesse trovare applicazione alla fattispecie, perché ritenuto incompatibile coi giudizi davanti al Giudice di Pace. Si è trattato di una motivazione che non è affatto ad abundantiam (come ritenuto, invece, nella sentenza impugnata), in quanto posta a sostegno della decisione di dichiarare tardiva l’opposizione al decreto
ingiuntivo, proposta anziché con citazione notificata con ricorso depositato in cancelleria il 40° giorno successivo alla notifica del decreto ingiuntivo. L’aver il giudice di pace deciso con ordinanza invece che con sentenza, come sarebbe stato coerente all’enunciata applicazione degli artt. 320 e 321 c.p.c., non esclude, pertanto, il principio di apparenza, perché una scelta processuale -corretta o meno che sia dal punto di vista tecnico-giuridico -ben può essere consapevolmente espressa e, ciò non di meno, incoerentemente applicata sotto altro e non dirimente aspetto.
Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nella quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza pur dichiarando espressamente inapplicabile l’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011, già la sentenza n. 26083 del 6.2/27.9.2021 di questa Corte è giunta alla medesima soluzione, osservando (v. pag. 3 della motivazione) che la definizione della lite con ordinanza non appariva soluzione intenzionalmente volta ad ottemperare all’art. 14 d.l.gs. 150/2011, la cui applicabilità era stata, invece, espressamente esclusa dal Tribunale, sicché la decisione era appellabile e non ricorribile in cassazione.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione collegiale, al fine di esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione di RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti per la disamina nel merito dei motivi di opposizione fatti valere, in quanto il rito sommario ex art. 14 del D.Lgs. n.150/2011 si applica anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di avvocati che per ragione di valore siano stati promossi con ricorso al Giudice di Pace (Cass. n. 8929/2023 già citata), e perciò non ricorrono neppure le condizioni per ritenere che il Giudice di Pace abbia esattamente dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 comma 3° c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione collegiale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.5.2024.