Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3348  Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5514/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. e P_IVA, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO, ricorrente
contro
COGNOME  NOME,  c.f.  CODICE_FISCALE,  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO,  elettivamente  domiciliato  in  Roma  presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO, controricorrente avverso la sentenza n. 2972/2019 del Tribunale di Taranto pubblicata il 28-11-2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-92023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
co ntratto d’opera professionale
R.G. 5514/2020
C.C. 7-9-2023
FATTI DI CAUSA
1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO propose avanti il giudice di pace di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento da RAGIONE_SOCIALE di Euro 2.818,04, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per avere difeso la società in un giudizio conclusosi nel 2010 davanti il giudice di pace di Taranto.
Emesso  il decreto ingiuntivo, notificato il 10-7-2015, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avanti il giudice di pace con ricorso ex art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n. 150 depositato il 17-92015  e  notificato  il  I-10-2015  unitamente  al  decreto  di  fissazione dell’udienza.
Con ordinanza datata il 3-12-2015 il giudice di pace di Taranto ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 cod. proc. civ. e che il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace.
2.RAGIONE_SOCIALE,  già  RAGIONE_SOCIALE,  propose appello, che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2972 depositata il 28-11-2019 ha dichiarato inammissibile, dichiarando di applicare l’art. 14 d .lgs. 150/2011, secondo il quale l’ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile; ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite del grado.
La sentenza ha dichiarato di applicare i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e dell’apparenza , osservando che il ricorso era stato proposto per il pagamento di competenze per prestazioni giudiziali civili, l’opposizione era stata proposta con ricorso citando espressamente l’art. 14 D.lgs. 150/2011, il giudice di pace aveva proceduto secondo il rito sommario previsto dallo stesso art. 14 e aveva deciso con ordinanza, senza mutare il rito e senza fissare
udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  come  previsto  nel  rito ordinario.
3.Con  ricorso  notificato il  29-1-2020,  a  fronte  di  sentenza notificata il 2-12-2019, RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod.  proc.  civ.  e in  prossimità  dell’adunanza in  camera  di  consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del giorno 7-9-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .Con unico motivo rubricato ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale, ex art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 323 c.p.c., 339 c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 -error in iudicando de iure procedendi’ RAGIONE_SOCIALE evidenzia che il giudice di pace, dichiarando che l’opposizione era soggetta a ll’art. 645 cod. proc. civ. e che il rito sommario di cui all’art. 14 D.lgs. 150/2011 non poteva essere applicato alle controversie di competenza del giudice di pace, aveva ritenuto che il giudizio dovesse celebrarsi secondo il rito ordinario. Sostiene che perciò la corretta applicazione del principio di apparenza faceva ritenere che la decisione del giudice di pace fosse stata assunta secondo il rito ordinario e fosse per questo appellabile; di conseguenza chiede che la sentenza impugnata sia cassata con rinvio ad altro Tribunale per l’esame dei motivi di appello e del merito della sua opposizione.
2.Si  premette  che  non  ricorrono  i  presupposti  per  rimettere  la decisione della causa in pubblica udienza, come chiesto dalla ricorrente nella memoria e come in precedenza disposto in procedimenti analoghi
pendenti tra le stesse parti (R.G. 3370/2020, 4670/2020, 7785/2020, 11791/2020) per il fatto che il ricorso sollevava questioni di rilevanza nomofilattica relative all’applicabilità del rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ai procedimenti avanti il giudice di pace. Infatti, la questione dell a competenza del giudice di pace e dell’ applicabilità del rito ex art. 14 D.lgs. 150/2011 ai procedimenti del giudice di pace è stata nel frattempo decisa in senso positivo da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8929 del 29-3-2023, Rv. 667511-01 (e poi nello stesso senso da Cass. Sez. 2 12-7-2023 n. 19905).
3.Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per il fatto che il motivo di impugnazione è stato formulato ai sensi del n. 3 dell’ art. 360 co.1 anziché ai sensi del n.4, come sarebbe stato corretto in relazione al vizio del procedimento che è stato lamentato.
Il  motivo  di  ricorso  è  esplicito  e  univoco  nell’individuare  il  vizio lamentato nella sentenza impugnata e le relative conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. non è in sé requisito di ammissibilità del ricorso secondo  i  principi  posti  da  Cass  Sez.  U.  24-7-2013  n.  17931,  Rv. 627268-01  (nello  stesso  senso,  Cass.  Sez.  2  23-8-2023  n.  25094, Cass. Sez. 2 24-4-2023 n. 10824, per tutte).
4.Il motivo di ricorso è fondato, perché il dato che il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 si applichi ai procedimenti avanti il giudice di pace non rilevante in sé al fine di ritenere che esattamente il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l’appello avverso la pronuncia del giudice di pace, dovendosi dare applicazione al principio dell’apparenza , che conduce a risultato opposto a quello ritenuto dalla sentenza impugnata.
Secondo il principio affermato da Cass. Sez. U. 11-1-2011 n. 390, Rv. 615406, in relazione al procedimento di liquidazione delle spettanza per prestazioni giudiziali civili dovute dal cliente al suo difensore disciplinato dagli artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794, poi trasfuso nell’art. 14 d.lgs. I settembre 2011 n.150, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Il cosiddetto principio di apparenza ha avuto applicazione anche a seguito della novella del 2011 (Cass. Sez. 2 510-2018 n. 24515 Rv. 650653-01 richiamato anche dalla sentenza impugnata, Cass. Sez. 6-2 5-6-2020 n. 10648, Cass. Sez. 2 2022 n. 24481, per tutte) e comporta che sia ammissibile il mezzo di impugnazione previsto dal rito effettivamente applicato, anche se la scelta di quel rito sia stata erronea. Dichiarando di fare applicazione del principio di apparenza, la sentenza impugnata ha valorizzato che il giudice di pace avesse deciso con provvedimento che ha qualificato ordinanza, all’esito di istruttoria sommaria, senza fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; però, in questo modo la sentenza impugnata non ha considerato che l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace è stato nel senso che il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non si applicasse alla fattispecie, tanto da dichiarare tardiva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con ricorso depositato nel rispetto del termine di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. ma notificato oltre quel termine. La contraddizione insita nell’avere deciso con ordinanza secondo le previsioni del rito sommario speciale, nel contempo dichiarando che il rito sommario non era applicabile alla fattispecie esclude che la scelta del rito sia stata consapevolmente attuata dal giudice di primo grado e
perciò possa influire sull ‘individuazione del tipo di impugnazione. Piuttosto, sono i principi fondamentali della certezza dei mezzi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale e il fine di evitare l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo -e perciò proprio i principi posti a fondamento del principio di apparenza- a imporre di ritenere che, a fronte di provvedimento che -seppure assunto nella forma prevista dall’art. 14 d. lgs. 150/2011- espressamente dichiari non applicabile lo stesso art. 14 per il fatto che la causa è soggetta al rito ordinario, l’impugnazione sia quella prevista dal rito ordinario ; ciò in quanto assume rilevanza determinante, al fine di incidere sull’apparenza del provvedimento e indirizzare la parte interessata nell’individuare l’impugnazione corretta, l’esplicita opzione processuale posta dal provvedimento a fondamento della decisione. Non è ragionevole sostenere che la parte dovesse proporre l’impugnazione prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, davanti a provvedimento del giudice di pace che, seppure con la forma prevista dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, espressamente abbia dichiarato non applicabile alla fattispecie l’art. 14 medesimo, tanto da escludere la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il fatto che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme ordinarie. Infatti, in ipotesi del tutto analoga, nel quale il giudice (in quel caso il Tribunale) aveva deciso con ordinanza ma dic hiarando espressamente inapplicabile l’art. 14 d.lgs. 150/2011, già Cass. Sez. 6-2 27-9-2021 n. 26083 è giunta a medesima soluzione, statuendo : ‘ Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione in quanto proposta con ricorso -invece che con citazione- poiché notificato ol tre il termine fissato dall’art. 641 c.p.c. .
Tale  espressa  e  inequivocabile  opzione  processuale  -da  parte  del giudice  del  merito-  consentiva  di  impugnare  la  decisione  solo  con l’appello, con l’esclusione della possibilità di proporre direttamente il ricorso in cassazione, essendo tale mezzo riservato all’impugnazione dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.
Né rileva la forma del provvedimento impugnato: in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento -sentenza oppure ordinanza- che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice sempre che la stessa sia frutto di una consapevole scelta (Cass. s.u. 390/2011; Cass. 26163/2014), mentre, nel caso di specie, la definizione della lite con ordinanza non appare soluzione intenzionalmente volta a ottemperare all’art. 14 d.lgs. 150/2011, la cui applicabilità è stata invece espressamente esclusa dal tribunale, sicché la decisione era -come detto- appellabile e non ricorribile in cassazione’ .
5.Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, al fine di esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione di RAGIONE_SOCIALE. Sussistono i presupposti per la disamina nel merito dei motivi di opposizione in quanto il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica ai procedimenti avanti al giudice di pace (Cass. 8929/2023 già citata) e perciò non ricorrono neppure le condizioni per ritenere che il giudice di pace abbia esattamente dichiarato inammissibile per tardità l’opposizione al decreto ingiuntivo .
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ..
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione