Il Principio di Alterità del Giudice: Scelta Processuale, Non Errore Materiale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante chiarificazione sulla differenza tra un errore materiale da correggere e una consapevole scelta processuale. Il caso in esame ruota attorno al principio di alterità del giudice nel giudizio di rinvio e stabilisce che l’indicazione di una sede giudiziaria diversa da quella di origine non è una svista, ma l’applicazione di una precisa regola procedurale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente decisione della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso di un cittadino straniero in materia di protezione internazionale. La Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’Appello di una città del nord Italia e aveva rinviato la causa per un nuovo esame. Tuttavia, invece di rinviare il caso alla stessa Corte d’Appello, lo aveva assegnato alla Corte d’Appello di un’altra città.
Ritenendo che si trattasse di un errore materiale, il ricorrente ha presentato un’istanza di correzione, chiedendo che la causa fosse rinviata alla corte originaria. Secondo la sua tesi, l’indicazione di una sede diversa era stata una semplice svista.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso per la correzione dell’errore materiale. I giudici hanno chiarito che la decisione di inviare la causa a una corte d’appello diversa non era frutto di un ‘refuso’, bensì di una precisa ‘scelta processuale’ del Collegio decidente.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Principio di Alterità del Giudice
La motivazione della Corte si fonda interamente sul principio di alterità del giudice, codificato dall’articolo 383, primo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, quando la Cassazione annulla una sentenza e rinvia la causa, deve designare un giudice di pari grado a quello che ha emesso la sentenza cassata. La giurisprudenza ha interpretato questa disposizione nel senso di garantire che la nuova valutazione del merito sia affidata a un giudice diverso, fisicamente e funzionalmente, da quello che si era già pronunciato.
Lo scopo è quello di assicurare la massima imparzialità e una valutazione del tutto ‘nuova’ della controversia, libera da eventuali preconcetti derivanti dal precedente giudizio. Pertanto, la scelta di designare la Corte d’Appello di una città diversa è stata una deliberata applicazione di questo principio, finalizzata a tutelare il corretto svolgimento del processo. Non si è trattato, quindi, di un errore materiale, ma di una decisione ponderata e conforme alla legge processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce l’importanza del principio di alterità del giudice come garanzia di un giusto processo. Dimostra che le scelte procedurali della Corte di Cassazione, anche quando possono apparire inusuali, sono spesso il risultato di una ponderata applicazione delle norme. Per i professionisti del diritto, questo caso serve a ricordare di distinguere attentamente tra un vero errore materiale, come un errore di calcolo o un nome scritto male, e una decisione discrezionale ma legittima del giudice, basata su principi processuali consolidati. La richiesta di correzione è uno strumento utile, ma va utilizzato solo quando l’errore è palese e non incide sulla volontà decisionale del collegio.
Il rinvio della causa a una Corte d’Appello diversa da quella che ha emesso la sentenza annullata è un errore materiale?
No, secondo questa ordinanza non è un errore materiale. Si tratta di una scelta processuale consapevole, fatta in applicazione del principio di alterità del giudice, per garantire che un nuovo collegio, imparziale, esamini la causa.
Qual è lo scopo del principio di alterità del giudice?
Lo scopo è garantire che il nuovo giudizio di merito, dopo l’annullamento da parte della Cassazione, sia condotto da un giudice diverso da quello che ha emesso la decisione annullata. Questo assicura imparzialità e una valutazione del caso libera da condizionamenti precedenti.
Cosa succede se si presenta un ricorso per correzione di errore materiale per una scelta processuale voluta dalla Corte?
Il ricorso viene rigettato. La Corte di Cassazione ha chiarito che la procedura di correzione serve per emendare sviste formali, non per rimettere in discussione le decisioni procedurali prese dal collegio giudicante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30045 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24882-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – per la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 34322/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 4859/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
R.G.N. 24882/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
RILEVATO CHE
Con l’ordinanza n. 34322 del 2021, questa Corte di Cassazione ha accolto (cassando con rinvio al giudice del merito) il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ed ha riformato la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle domande di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e umanitaria;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per correzione di errore materiale rilevando il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Milano anzichØ alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che aveva emesso la sentenza cassata;
il RAGIONE_SOCIALE Ł rimasto intimato;
al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di appello di Milano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 383, primo comma, c.p.c , vigente ratione temporis, non Ł frutto di un refuso bensì di scelta processuale del Collegio decidente, come emergente sia dalla motivazione che dal dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza redatta dal relatore e sottoscritta dal Presidente che hanno individuato, ai fini del rinvio, il giudice di pari grado di quello che aveva emanato la sentenza impugnata in applicazione del principio di alterità del giudice codificato dalla norma processuale.
Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 27