Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10868 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13280/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME CON NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 324 del 16/3/2022 della Corte d ‘ appello di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la Corte d ‘ appello di Salerno, con la sentenza n. 324 del 16/3/2022, dichiarava inammissibile l ‘ appello proposto da NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, avverso la sentenza n. 1659/2020 del Tribunale di Salerno, che aveva respinto l ‘ opposizione distributiva avanzata dal dante causa degli appellanti nell ‘ espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti;
-in particolare, la Corte di merito rilevava che «l ‘ individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell ‘apparenza … Nel caso in cui il giudice adito non abbia fornito alcuna definizione certa all ‘ opposizione proposta dalla parte, la qualificazione della domanda come opposizione all ‘ esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi o come opposizione sia all ‘ esecuzione che agli atti esecutivi spetta d ‘ ufficio al giudice dell ‘ impugnazione ai fini della valutazione non solo del merito, ma anche della stessa ammissibilità del gravame … Non avendo il giudice di primo grado qualificato l ‘ opposizione spiegata da COGNOME, il suo inquadramento normativa deve essere effettuato dalla Corte d ‘Appello … Né gli eredi di COGNOME NOME possono sostenere, al fine di dimostrare l ‘ appellabilità della sentenza impugnata e, dunque, l ‘ ammissibilità dell ‘ interposto gravame, che il Tribunale di Salerno ha qualificato la domanda del loro dante causa come opposizione all ‘ esecuzione, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza che tale locuzione sia stata utilizzata, nell ‘ epigrafe della decisione, per indicare l ‘ oggetto della controversia, giacché il giudice adito compie l ‘ inquadramento normativa dell ‘ azione di cognizione solo quando, nell ‘ esercitare il suo potere
valutativo, enuncia le motivazioni per le quali quest ‘ ultima, in ragione della causa petendi e del petitum da cui è connotata, sia riconducibile in una determinata fattispecie giuridica piuttosto che in un ‘altra. … Ciò posto, la domanda spiegata da COGNOME NOME con ricorso depositato nel procedimento espropriativo immobiliare n. 136/2006 il 3 maggio 2016 e, a seguito dell ‘ assegnazione del termine perentorio di cui all ‘ art. 618, comma 2, c.p.c., con atto di citazione consegnato per la notifica il 26 maggio 2016 è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi , non come opposizione all ‘ esecuzione, ai sensi dell ‘ art. 615, comma 2, c.p.c., non involgendo in alcun modo l ‘ an exequendum , id est l ‘ altrui diritto di procedere ad espropriazione forzata, ma come opposizione agli atti esecutivi, a norma dell ‘ art. 617, comma 2, c.p.c., giacché specificamente preordinata a censurare l ‘ ordinanza con la quale il giudice dell ‘ esecuzione aveva risolto una controversia distributiva insorta tra il debitore e i creditori intervenuti, ex art. 512, comma 1, c.p.c.»;
-avverso tale decisione, NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resistevano, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME con NOME COGNOME;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 18/3/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-con l ‘ unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione e falsa applicazione degli artt. 323 – 339, 1 comma, – 360, I comma, – 512, I comma, 598 – 616 617, II comma – 618, II comma, c.p.c. nel loro combinato disposto; violazione e falsa applicazione del principio generale giurisprudenziale in materia di impugnazione denominato dell ‘ apparenza e della tutela dell ‘ affidamento;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 – 111 – 117 della Carta Costituzionale anche in funzione della violazione dell ‘ art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell ‘ uomo e delle libertà fondamentali in tema di giusto processo e del principio generale della prevedibilità della pronuncia giurisdizionale quale suo corollario»;
-i ricorrenti sostengono che alla Corte d ‘ appello fosse preclusa la qualificazione dell ‘ opposizione, atteso che il primo giudice -nell ‘ epigrafe della pronuncia di primo grado -aveva già dato una propria qualificazione indicando quale «oggetto» della causa «opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c.»; conseguentemente, in base al principio dell ‘ apparenza, la Corte salernitana non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l ‘ appello, mezzo esperibile avverso la decisione resa dal Tribunale in una -così espressamente qualificata -opposizione all ‘ esecuzione;
-la censura è infondata;
-è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell ‘ apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell ‘ azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza; con specifico riferimento alla decisione emessa su un ‘ opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l ‘ appello, se l ‘ azione è stata qualificata come opposizione all ‘ esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell ‘ art. 111 Cost., qualora l ‘ azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell ‘ esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all ‘ opposizione proposta la qualificazione dell ‘ opposizione spetta, d ‘ ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione medesima;
-plurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad
quem , la pura e semplice indicazione, contenuta nell ‘ epigrafe della sentenza, dell ‘ oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004, Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata);
-si deve, dunque (ri)affermare il seguente principio:
«L ‘ indicazione dell ‘ oggetto della controversia nell ‘ epigrafe della decisione (nella specie, individuato come «opposizione all ‘ esecuzione ex art. 615 c.p.c.») non costituisce di per sé un ‘ implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell ‘ apparenza, per l ‘ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza».
-nel caso in esame, dunque, la Corte d ‘ appello di Salerno era investita della qualificazione dell ‘ opposizione e ha statuito, correttamente, che la stessa era da considerare quale opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di risoluzione della controversia distributiva adottato dal giudice dell ‘ esecuzione ai sensi dell ‘ art. 512 cod. proc. civ.; la statuizione di inammissibilità dell ‘ appello costituisce, dunque, mera applicazione dell ‘ art. 618, comma 2, cod. proc. civ.;
-al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
-da ultimo si osserva che, nel giudizio di legittimità, i controricorrenti COGNOME e COGNOME risultano assistiti -oltre che dall ‘ AVV_NOTAIO -dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale non risulta iscritto all ‘ albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
l ‘ omessa iscrizione non inficia la validità del controricorso, perché l ‘ altro difensore è regolarmente iscritto; tuttavia, occorre effettuare la segnalazione al AVV_NOTAIO per le conseguenze disciplinari, atteso che «L ‘ avvocato che presta il proprio patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori senza aver conseguito la relativa abilitazione commette l ‘ illecito disciplinare di cui all ‘ art. 36 del codice deontologico forense, indipendentemente dalla concreta offensività di tale condotta, essendo questa oggetto di un espresso divieto e, dunque, valutata ‘ a priori ‘ come lesiva dei valori e degli interessi sottesi alla normativa deontologica. (Nella specie, la S.C., ritenuta irrilevante qualsivoglia valutazione circa la concreta offensività della condotta, ha confermato la sentenza dell ‘ organo disciplinare, il quale aveva applicato la sanzione della censura nei confronti di un avvocato, non iscritto nell ‘ albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che aveva sottoscritto, unitamente ad un professionista abilitato, gli atti difensivi relativi a un processo dinanzi al Consiglio di Stato).» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 21069 del 18/07/2023, Rv. 668368-01);
p. q. m.
condanna NOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rifondere a RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna NOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rifondere a NOME COGNOME e NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-
renti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto;
dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia dell ‘ ordinanza al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,