Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6480 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6480 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3389/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME;
-intimati- avverso l ‘ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 21999/2023, depositata il 21/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex art. 391 bis c.p.c. affidato a due motivi, NOME COGNOME ha impugnato l ‘ ordinanza di questa Corte, Terza Sezione civile, n. 21999 del 21 luglio 2023, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1703 del 28 maggio 2021 che, a sua volta, dichiarava inammissibile il gravame contro la sentenza n. 4576/2019 del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato l ‘ opposizione avverso il decreto di trasferimento emesso dal G.E. del Tribunale di Milano in data 25 maggio 2017 in favore di NOME COGNOME nell ‘ ambito dell ‘ esecuzione immobiliare promossa, sulla base di decreto ingiuntivo per spese condominiali, dal Condominio di INDIRIZZO in Milano, in danno di NOME COGNOME avendo assunto l ‘ opponente che il bene oggetto di procedura esecutiva non appartenesse alla debitrice esecutata NOME COGNOME che ne era solo formale intestataria.
– Questa Corte, Terza Sezione civile, a fondamento della decisione resa con l ‘ ordinanza n. 21999/2023, ha osservato che: a ) il Fiorenza ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione (il primo per «’violazione e falsa applicazione di legge art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. errata declaratoria di inammissibilità dell ‘ appello – Errata applicazione degli artt. 617, 618 e 619 c.p.c.’, nella parte in cui è stata dichiarata l ‘ inammissibilità dell ‘ appello ex art. 618 c.p.c. per trattarsi di opposizione agli atti esecutivi, non essendosi considerato che le domande proposte erano in realtà autonome domande di merito sull ‘ accertamento della proprietà»; il secondo per «’violazione o falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 cpc omesso esame della domanda ex art. 112 c.p.c.’, per avere la Corte d ‘ appello dichiarato l ‘ inammissibilità del gravame senza affatto considerare le ulteriori domande di merito formulate, né i relativi motivi di impugnazione»; il terzo per «’violazione e falsa applicazione di legge articolo 360 c 1 n. 3 cpc -Violazione dell ‘ art.
112 cpc omesso esame di domande rilevanti -Richiamo delle questioni di merito non decise dalla Corte di appello in quanto ritenute assorbite’; con detto mezzo, si richiamano le questioni ritenute assorbite nel giudizio di merito, in vista del disponendo giudizio di rinvio»); b ) il ricorso è ‘inammissibile perché il ricorrente non ha colto la ratio decidendi dell ‘impugnata decisione’; b.1 ) la Corte di appello, infatti, ‘ha ritenuto l’ inammissibilità del gravame perché: 1) si tratta di opposizione agli atti esecutivi, investendo essa il decreto di trasferimento; 2) la sentenza di primo grado così l ‘ ha qualificata ( ergo , per il principio dell ‘ apparenza, il COGNOME avrebbe dovuto impugnare quest ‘ ultima senz ‘ altro con ricorso per cassazione, e non con l ‘appello)’; c ) il ricorrente ‘si dilunga su molteplici questioni meritali ed insiste anche sulla molteplice natura delle domande spiegate col ricorso introduttivo, ma omette del tutto di considerare che -posto che, come rilevato dalla Corte d ‘ appello, il Tribunale aveva qualificato l ‘ intera opposizione come ex art. 617 c.p.c. -egli non avrebbe che potuto impugnare la prima decisione direttamente con ricorso per cassazione, non potendo dolersi con l ‘ appello della pretesa erroneità della qualificazione della domanda da parte del primo giudice (per tutte, Cass. n. 17646/2021)’; c.1 ) sicché, ‘non essendo stata ritualmente censurata l ‘ impostazione adottata dalla Corte d ‘ appello sul punto (ossia, che essa non avrebbe potuto sindacare la qualificazione offerta dal Tribunale di Milano circa la natura delle domande complessivamente spiegate dal COGNOME, giacché sprovvista del relativo potere, al lume delle conseguenze derivanti dall ‘ applicazione del principio dell ‘ apparenza, ai fini dell ‘ impugnazione), ne deriva che sulla decisione di primo grado è irrimediabilmente sceso il giudicato, sicché ogni altra questione, ivi compresa quella dell ‘ integrità o meno del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, è ormai definitivamente preclusa’.
-Gli intimati RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO di Milano, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
-Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c., con la quale chiede anche che la causa venga fissata in udienza pubblica; richiesta avanzata anche con istanza al Presidente Titolare della Sezione, il quale -con provvedimento del 20 gennaio 2025 – ha rimesso al Collegio la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciato ‘errore di fatto ex art. 391 bis c.p.c. in relazione ai motivi 1 e 2 del ricorso per cassazione in ordine alla qualificazione della domanda e dell ‘ azione da parte della Corte d ‘appello’.
Il ricorrente -dopo aver illustrato (da p. 2 a p. 9) le varie vicende processuali che avrebbero attinenza con la proprietà dell ‘ immobile oggetto della procedura esecutiva e, con esse, sinteticamente il primo e secondo grado di giudizio relativi alla presente controversia (pp. 7-9) -sostiene, e argomenta (da p. 10 a p. 15), che l ‘ errore di fatto in cui sarebbe incorsa l ‘ ordinanza n. 21999/2023 è rappresentato dalla circostanza per cui, ‘se è vero che alcuni aspetti della controversia potevano rientrare nell ‘ ambito di opposizione agli atti esecutivi, … ciò che è stato omesso di rilevare è che in realtà le domande svolte sia in primo che in secondo grado erano diverse, distinte ed autonome e su alcune di queste non vi è stata alcuna pronuncia’ (p. 10).
Si deduce, quindi, che alcune domande, ben evidenziate nell ‘atto di appello, ‘non costituivano affatto domande qualificabili come opposizione agli atti esecutivi’, avendo mancato la Corte territoriale di rilevare che era stata proposta in autonomia ‘domanda di opposizione di terzo’ e non avendo la stessa Corte di merito e, quindi, la Corte di cassazione ‘preso in esame il fatto che nell ‘ ambito del giudizio avanti al tribunale, poi riproposta in appello
… è stata formulata domanda di accertamento della proprietà, avente valenza autonoma ancorché costituente il presupposto della impugnazione, ai fini dell ‘ annullamento, del decreto di trasferimento che attiene ed è qualificabile quale opposizione all ‘ esecuzione ex art 619 c.p.c. e non agli atti esecutivi’ (pp. 10 e 11).
Sicché, ‘per l’ effetto, la Corte d ‘ Appello di Milano non ha nemmeno preso in esame tutti i restanti motivi di appello’ (dal secondo al quinto: pp. 12 e 13).
2. -Con il secondo mezzo è dedotto ‘errore di fatto ex art 391 bis c.p.c. in relazione ai motivi nn. 1 e 2 del ricorso per cassazione in ordine alla possibilità di modifica della qualificazione della domanda e dell ‘ azione da parte della Corte d ‘appello’.
Il ricorrente sostiene (da p. 15 a p. 17; per poi ulteriormente soffermarsi -da p. 17 a 20 -sulla omessa pronuncia della Corte di appello in ordine alle questioni autonomamente ad essa devolute e, quindi, richiamare -da p. 20 a p. 40 -le ‘questioni di merito non decise dalla Corte di appello in quanto ritenute assorbite’) che l ‘ impugnata ordinanza n. 21999/2023, dopo aver ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale sul fatto che ‘l’ appello era improcedibile in quanto l ‘ azione era stata qualificata opposizione agli atti esecutivi -e come tale inappellabile’, avrebbe aggiunto ‘che non sarebbe stata censurata la sentenza di appello nel punto in cui afferma che essa non avrebbe potuto mutare la qualificazione della domanda e che pertanto ogni altra questione sulla integrità del contraddittorio, per non essere stata ritualmente citata la sig.ra COGNOME ed il sig. COGNOME sarebbe preclusa poiché andava proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado’.
Tuttavia, deduce il COGNOME (riportando stralci del precedente ricorso per cassazione: pp. 11 e 13), che non sarebbe ‘affatto vero che non sia stata espressamente impugnata la dichiarata
impossibilità di mutare la qualificazione giuridica della domanda come proposta dal Tribunale’, avendo egli ‘espressamente rilevata la errata interpretazione da parte della Corte d ‘ appello della domanda’ ed ‘essendo stata anche rilevata la autonomia della domanda di accertamento della proprietà dell ‘ immobile che doveva essere intesa quale domanda aggiuntiva rispetto a quella sul decreto di trasferimento’.
In definitiva, ad avviso del ricorrente, la domanda di accertamento della proprietà ‘poteva essere decisa autonomamente’, per cui ‘è inevitabile ritenere che vi sia stata una svista, costituente errore di fatto ex art 391 bis c.p.c., e che sia stata una troppo frettolosa la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione che avrebbe dovuto portare all ‘ annullamento della sentenza di appello disponendo che il ritorno del fascicolo alla stessa Corte di merito per l ‘ esame della domanda di accertamento della proprietà’ (pp. 17 e 18).
-Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione, non ricorrendo, quindi, i presupposti per una rimessione della causa in pubblica udienza, come richiesto dal ricorrente con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. e con ulteriore istanza.
3.1. -In siffatti termini è già di per sé assorbente il rilievo per cui parte ricorrente (come già accaduto in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c.) non ha colto – e, dunque, non ha fatto oggetto di impugnazione – la ratio decidendi che sorregge l ‘ ordinanza n. 21999/2023 della Terza Sezione civile di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione allora proposto dal COGNOME poiché non era stata attinta da censure la ragione decisoria della inammissibilità del gravame dichiarata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1703/2021, ossia che, in forza del principio dell ‘ apparenza, l ‘ individuazione del mezzo d ‘ impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo
a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell ‘ azione giusta o sbagliata che sia – effettuata dal giudice (tra le molte: Cass. n. 17646/2021, richiamata anche nell ‘ ordinanza impugnata in questa sede).
Con i due motivi ex art. 391 bis c.p.c. non viene, dunque, censurata una siffatta ratio decidendi , ribadita dall ‘ ordinanza n. 21999/2023, ma vengono, anzitutto, riproposte le medesime questioni oggetto del giudizio di merito, in ordine, segnatamente, all ‘ accertamento della proprietà dell ‘ immobile staggito, il cui esame era rimasto precluso dall ‘ inammissibilità, per l ‘ anzidetta ragione, dell ‘ appello, come evidenziato con l ‘ ordinanza che ha definito il giudizio di legittimità.
Anche con il secondo motivo di ricorso ex art. 391 bis c.p.c. il ricorrente, lungi dall ‘ aver compreso la ragione espressa dall ‘ ordinanza n. 21999/2023, ne equivoca la portata. Infatti, con essa si è inteso ribadire che la ratio decidendi sui cui era fondata la decisione di appello (inammissibilità del gravame perché il Tribunale aveva qualificato l ‘ opposizione come opposizione agli atti esecutivi e, quindi, l ‘ impugnazione della sentenza del primo giudice era necessariamente il ricorso per cassazione e non l ‘ appello) non era stata comunque censurata come tale e, quindi, il giudicato si era formato per effetto della sola mancata idonea impugnazione della sentenza di primo grado (ossia, per il principio dell ‘ apparenza, il ricorso per cassazione).
Per contro, il ricorrente insiste nel ritenere impugnata quella ratio decidendi perché sarebbe stata censurata la ‘errata interpretazione delle domande dell ‘ attoreappellante’ da parte dello stesso giudice di appello, ciò che, invece, la stessa ordinanza n. 21999/2023, richiamando i propri precedenti consolidati, ha escluso che un siffatto potere potesse esercitare la stessa Corte territoriale.
3.2. – In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche perché non è dedotto, con i formulati motivi, un errore di fatto revocatorio ai sensi dell ‘ art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., il quale, nel caso delle pronunce della Corte di cassazione, è dato ravvisare nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell ‘ esistenza o dell ‘ inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti).
Errore che, però, non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa, mentre: deve possedere i caratteri dell ‘ evidenza assoluta e dell ‘ immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; deve essere essenziale e decisivo; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., S.U., n. 20013/2024).
Ne consegue che non è dato apprezzare la sussistenza di un errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall ‘ area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040/2022).
Sicché, non integra l ‘ errore di fatto rilevante per la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c. la pretesa erroneità della persistente controvertibilità di una questione o della lettura di uno o più degli atti dei gradi di merito che siano state oggetto della sentenza di secondo grado e poi dei motivi di ricorso per cassazione, sia perché in tal caso la questione è già stata oggetto di discussione tra le parti, sia perché un eventuale errore di diritto o di fatto commesso in tesi dalla Corte di cassazione e diverso dalla mera svista su atti processuali del solo giudizio di legittimità non sarebbe suscettibile
di emenda in base al vigente sistema processuale (Cass. n. 7795/2018).
Le doglianze di parte ricorrente si sviluppano dando risalto, semmai, ad asseriti errori di interpretazione degli atti processuali (sentenza di appello e, segnatamente, ricorso per cassazione) neppure autoevidenti in base alla stessa prospettazione del Fiorenza -, i quali non assurgono in alcun modo ad errori di fatto revocatori.
-Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza