Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33961/2019 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1451/2019, depositata il 21/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME nominata ai sensi dell’art. 2409 c.c. amministratore giudiziario della società RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto in relazione all’attività svolta la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 15 aprile 2008, poi integrato con decreto del 30 aprile 2008 relativamente alle spese, ha liquidato a titolo di compenso la somma di euro 15.000 e a titolo di spese vive euro 730,58, ponendo tali somme a carico dell’amministratore revocato della società NOME COGNOME
Con ricorso ex art. 84 d.P.R. 115/2002, depositato il 28 giugno 2008 e notificato il 17 settembre 2008, NOME COGNOME ha proposto opposizione contro i due decreti di liquidazione. Con sentenza n. 764/2014, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, dato atto della ‘conversione dell’originario giudizio di opposizione in ordinario giudizio di cognizione’, in parziale accoglimento dell’opposizione ha dimezzato il compenso, liquidando la somma di euro 7.500.
NOME COGNOME ha appellato la sentenza in via principale, contestando la propria erronea condanna e chiedendo che fosse condannata al pagamento delle spese e del compenso la società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha fatto valere appello incidentale, prima di tutto lamentando l’erronea assimilazione della figura dell’amministratore giudiziario a quella dell’ausiliario del giudice, con conseguente inammissibilità e improcedibilità della proposta opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002, instaurata oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 645 c.p.c.; l’appellante incidentale ha poi denunciato la ‘mancata motivazione del percorso che ha portato il primo giudice a operare un dimezzamento delle competenze liquidate in favore del commissario giudiziario’.
Con la sentenza 21 ottobre 2019, n. 1451, la Corte d’appello di Salerno ha ritenuto di esaminare anzitutto il primo motivo del gravame incidentale, avente ad oggetto la questione della inammissibilità della opposizione al decreto di liquidazione, proposta secondo il rito di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002; la Corte ha reputato che l’amministratore giudiziario non possa essere qualificato ausiliario del giudice, per la natura stessa dell’attività che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, così che il rimedio contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l’opera prestata non può consistere nell’opposizione prevista dal citato d.P.R., ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto, nel rimedio di carattere generale dell’art. 645 c.p.c.; considerato che il ricorso in opposizione è stato ‘irritualmente presentato secondo il criterio disciplinato dall’art. 84 di cui al d.P.R. suddetto, il motivo merita accoglimento e la sentenza impugnata va interamente riformata’, dovendosi riconoscere in favore di NOME le somme liquidate con i decreti del 15 e del 30 aprile 2008; ‘resta conseguentemente assorbita -ha concluso la Corte d’appello l’indagine sui restanti motivi dell’appello incidentale e di quello principale’.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione con unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso contesta ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio’: la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ‘urta contro il chiaro disposto del decreto dei compensi’, che espressamente qualifica NOME quale ausiliario del giudice, così che l’opposizione non poteva che essere proposta dal ricorrente che nelle forme previste dall’art. 84 del d.P.R. 115/2002, e questo anche ove il Tribunale
avesse errato nella suddetta qualificazione; per completezza, va segnalato, in relazione al termine di cui all’art. 641 c.p.c., che i decreti di liquidazione non sono stati notificati al ricorrente e che, in ogni caso, il giudizio di primo grado si è svolto secondo le norme del processo ordinario di cognizione.
Il ricorso è fondato. Nel decreto di liquidazione del 15 aprile 2008 il Tribunale di Salerno ha ritenuto come, ‘ai sensi degli artt. 49 e segg. d.P.R. 115/2002, che fanno riferimento agli ausiliari del giudice e non più, come la legge 319/1980, ai consulenti, periti e interpreti, l’amministratore giudiziario rientri tra i suddetti ausiliari del magistrato, ai quali il compenso vada liquidato in forza della tabella di cui al d.m. 30 maggio 2002’. Il Tribunale ha pertanto ricondotto la fattispecie in esame – richiesta di liquidazione del compenso da parte di un amministratore giudiziario all’ipotesi della richiesta di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, disciplinata dall’art. 83 del d.P.R. 115/2002. Di conseguenza, e indipendentemente dalla correttezza della qualificazione operata dal Tribunale (al riguardo si veda Cass. n. 18080/2013), il ricorrente ha validamente proposto l’opposizione ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. 115/2002. Secondo il ‘fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità’, ‘l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un dato provvedimento giurisdizionale va fatta in base al principio dell’apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta data dal giudice che quel provvedimento ha reso, indipendentemente dall’esattezza di tale qualificazione’ (in questi termini la pronuncia delle sezioni unite n. 3599/2003), principio che va esteso al caso della opposizione a decreto, pur non trattandosi di impugnazione in senso proprio.
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno che, ferma l’ammissibilità della opposizione, si pronuncerà sui motivi di merito dell’appello
principale e di quello incidentale, considerati assorbiti dalla sentenza impugnata, nonché sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione