Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33115 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33115 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 27/10/2023 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 20001/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20001 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: NVA CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO in Milano (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del l’amministratore pro tem- pore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 402/2022, pubblicata in data 7 febbraio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dal condominio INDIRIZZO di Milano nei confronti di NOME COGNOME, dopo il trasferimento dell’immobile pignorato in favore dell’aggiudicatario NOME COGNOME, NOME COGNOME (che assume di essere l’effettivo proprietario di detto immobile) ha proposto opposizione avverso il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, chiedendo la sospensione dell’esecuzione nonché il sequestro dell’immobile pignorato e del ricavato dalla vendita.
Rigettate tali ultime richieste dal giudice dell’esecuzione, il COGNOME ha instaurato il giudizio di merito dell’opposizione, che è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano.
La Corte d’a ppello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal FCOGNOME avverso la decisione di primo grado. Ricorre il FCOGNOME, sulla base di quattro motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di legge -art. 360, c. 1 n. 3 CPC -errata applicazione degli articoli 339 c.p.c., 512, 617, 618 CPC ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione di legge art. 360 n. 3 CPC -omesso esame della domanda art. 112 C.P.C. e violazione degli artt. 670, 671 e 669 bis c.p.c. ».
Con il terzo motivo si denunzia « e errata e falsa applicazione di legge ex art. 360, c. 1 n. 3 C.P.C. -violazione delle norma di cui all’ art. 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c. e 617, 618 e 619 c.p.c. ».
Il quarto motivo risulta rubricato come segue: « richiamo delle questioni di merito non decise in quanto ritenute assorbite ».
Non è necessario l’esame specifico dei quattro motivi del ricorso, in quanto risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo della manifesta infondatezza del primo motivo, con il quale è contestata la statuizione della decisione impugnata, di radicale inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, trattandosi di sentenza non impugnabile.
1.1 La C orte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la domanda proposta dal COGNOME (già in sede esecutiva) come una opposizione al progetto di distribuzione, opposizione che, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., è assoggettata al regime delle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; ha aggiunto, ad abundantiam , che tale qualificazione era corretta in diritto e, che, anzi, lo stesso COGNOME aveva espressamente riconosciuto che la propria opposizione dovesse essere qualificata in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Di conseguenza, deve ritenersi correttamente applicato dalla corte d’appello il cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, secondo il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice ‘ a quo ‘, sia essa corretta o meno, anche a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante di questa Corte; ex plurimis : Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 -01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 -01; Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021, Rv. 661875 -01; Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018, Rv.
650653 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv.
644992 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv.
640421 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv.
637395 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
–
01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
–
01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
–
01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010,
Rv. 612491
–
01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
–
01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008,
Rv. 601595
–
01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO
–
01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007,
Rv. 601090
–
01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007,
Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007,
Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006,
Rv. 588209 – 01).
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, in senso contrario, alla circostanza che nell’epigrafe della sentenza di primo grado l’azione proposta sia stata indicata, genericamente, come opposizione all’esecuzione: secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, ai fini dell’operatività del principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione è necessario che il giudice ‘ a quo ‘ abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, affermazioni meramente generiche (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 -01, con specifico riferimento all’irrilevanza della mera indicazione dell’oggetto della controversia risultante dall’intestazione del provvedimento; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 -01; cfr. altresì: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 -01) . L’indicazione generica dell’oggetto del processo contenuta
nell’intestazione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce non può, quindi, ritenersi di per sé decisiva; al contrario, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata -senza che nel ricorso vi siano puntuali e specifiche contestazioni in proposito -non vi è dubbio che, proprio nella motivazione della sentenza di primo grado il tribunale abbia effettuato una precisa ed espressa qualificazione della domanda originariamente avanzata dal COGNOME, in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., il che avrebbe consentito all’opponente di impugnare detta sentenza esclusivamente con lo strumento del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., come correttamente ritenuto dai giudici di secondo grado.
1.2 In ogni caso, ed anche al di là di quanto sin qui osservato, si rileva che, in realtà, il COGNOME ha in concreto già proposto il corretto mezzo di impugnazione della sentenza di primo grado, cioè il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e tale ricorso, pur ritenuto correttamente esperito in relazione alla natura del provvedimento impugnato, è stato dichiarato inammissibile, per altre e diverse ragioni, con ordinanza decisoria di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9651 dell’11/04/2023) .
A tale pronuncia consegue il definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: onde, anche sotto tale profilo e per tale ragione il presente ricorso non potrebbe in nessun caso trovare accoglimento nel merito.
1.3 Stante la conferma della statuizione di radicale inammissibilità dell’appello, ogni altra questione resta assorbita, sia con riguardo a quelle esposte con i successivi motivi del ricorso, attinenti al merito della originaria domanda proposta in primo grado, sia con riguardo a quelle esposte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., sull’avvenuto annullamento della sentenza di rigetto di una precedente opposizione
avanzata dal medesimo ricorrente avverso il decreto di trasferimento pronunciato nella procedura esecutiva per cui è causa.
2. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-