Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23740 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23740 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24860/2020 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
LISCIOTTO
VIAGGI
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 5579/2019 depositata il 17/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Palermo ingiunse alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO della somma di €
2900,56, a titolo di prestazioni professionali svolte in favore della società.
Il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO perché, trattandosi di procedimento ex art.14 della L. 150 del 2011, avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo, avente natura di ordinanza, avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione.
Avverso la sentenza d’appello, l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In seguito alla proposta di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., nella versione antecedente alle modifiche di cui al D. Lgs n.149 del 10.10. 2022, come modificato dalla Legge n.197 del 29.12.2002, il collegio della Sesta Sezione Civile, con ordinanza del 7.4.2021, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.339 c.p.c., dell’art. 341 c.p.c., dell’art.111 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace sebbene il procedimento si fosse svolto nelle forme del rito ordinario e non nelle forme del rito speciale. Il ricorrente evidenzia come il Giudice di pace non avesse mutato il rito perché aveva ritenuto non applicabile il procedimento ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 per le controversie
di competenza del giudice di pace, anche in considerazione del fatto era in contestazione anche l’an debeatur . Poiché vi sarebbe stata una scelta consapevole del giudice di seguire il rito ordinario, tanto che il procedimento era stato definito con sentenza, in applicazione del principio di ultrattività del rito, il mezzo di impugnazione sarebbe l’appello e non il ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.4 e 14 del D. Lgs n.150 del 2011, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente affermato che, nell’ipotesi in cui venga richiesto il compenso delle competenze professionali, l’opposizione, benché introdotta con citazione avrebbe dovuto essere qualificata come ricorso, ai sensi dell’art.702 bis c.p.c. Il Tribunale non avrebbe considerato che l’art.4 del D. Lgs n.150 del 2011 prevede che, qualora una controversia venga promossa in forme diverse da quelle previste dal medesimo decreto, il giudice deve disporre il mutamento del rito con ordinanza e, in tal caso, gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Conseguentemente non essendo stato disposto il mutamento del rito, l’ordinanza sarebbe stata correttamente impugnata con l’appello.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto attengono all’individuazione del mezzo di impugnazione, sono fondati.
Innanzi al Giudice di Pace, il procedimento si era svolto nelle forme del rito ordinario e, con ordinanza del 6-11.6.2013 era stata rigettata la decisione di mutamento del rito sul presupposto che il giudizio ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011 non si applicasse innanzi al giudice di Pace.
Il Giudice di pace aveva richiamato il precedente orientamento di questa Corte, secondo cui il procedimento sommario, previsto dagli
art. 702 bis e seguenti c.p.c. (introdotto dall’art. 51 l. 18 giugno 2009 n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, mentre, nelle ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice, nella specie, il giudice di pace, non se ne poteva invocare l’applicazione (Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, n.23691).
Tale orientamento è stato recentemente superato da questa Corte, che ha ammesso la sussistenza della competenza del giudice di pace per il procedimento in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, non essendo la riserva di collegialità un tratto essenziale di tale procedimento (Cass. n. 8929 del 2023).
Il giudizio di primo grado, che si era svolto secondo le forme del rito ordinario, si era concluso con sentenza, previa precisazione delle conclusioni.
Viene in gioco, in tal caso, l’applicazione del principio dell’apparenza, quanto all’individuazione delle forme in cui veicolare l’impugnazione del provvedimento emesso.
In tal senso rileva il principio a suo tempo affermato dalle Sezioni Unite, (Cass. Sezioni Unite 390/2011), secondo cui, proprio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili nel regime antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. N.150 del 2011, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.
Tale principio ha ricevuto poi applicazione anche all’esito della novella del 2011, come si ricava dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui (il provvedimento con cui è decisa l’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato, che sia stata introdotta ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., seguendo il rito sommario ordinario codicistico e non quello speciale di cui all’art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, deve essere impugnato con l’appello, secondo il regime previsto dall’art.702 quater c.p.c., trovando applicazione il principio di apparenza ( Cass. n.10648/2020).
Poiché l’art.4, comma 2 del D. Lgs n.150 del 2011 fissa un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, l’omessa adozione di tale mutamento si riflette anche sul regime di impugnazione, sicché solo l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4 menzionato decreto, mentre la sentenza è impugnabile con l’appello (Cass. N.186/2020)
Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui (Cass. Civ. N. 26347/2019) anche in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs n.150 del 2011, art 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio (Cass. N. 24515/2018; Cass. N. 4904/2018).
Nel caso di specie, poiché il procedimento si era svolto seguendo le norme del rito ordinario, non era stato disposto il mutamento del rito ed era stato definito con sentenza, previa precisazione delle conclusioni, sulla base del principio dell’apparenza, correttamente, la decisione del Giudice di pace era stata impugnata con l’appello.
Ha, pertanto, errato il Tribunale nel dichiarare l’appello inammissibile, ritenendo che, trattandosi di procedimento che avrebbe dovuto seguire il rito speciale, ex art.14 del D. Lgs n.150 del 2011, doveva essere proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione