Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18802/2022 R.G. proposto da :
CUTULI NOMECOGNOME elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata a ll’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.55/2022 depositata il 19.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.9.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avvocato NOME COGNOME con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedeva al Tribunale di Messina la condanna della cliente COGNOME NOME al pagamento del suo compenso per prestazioni giudiziali civili, penali e stragiudiziali fornite in favore della stessa.
Nel giudizio sommario così introdotto Ferrero NOME, residente a Rivoli (TO), eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Torino quale foro del consumatore, ed il Tribunale di Messina accoglieva tale eccezione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Riassunto il giudizio dall’avv. NOME COGNOME davanti al Tribunale di Torino, la COGNOME eccepiva l’inammissibilità del rito speciale ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 relativamente alle richieste di pagamento dei compensi dell’avvocato per le prestazioni penali e stragiudiziali, e faceva valere in compensazione rispetto al credito avverso per le prestazioni professionali relative a giudizi civili, ritenuto comunque eccessivo nel suo ammontare, la compensazione col controcredito da lei vantato per le spese del procedimento svoltosi davanti al Tribunale di Messina.
Il Tribunale di Torino in composizione camerale collegiale, con ordinanza del 2.4.2021, dichiarava inammissibile la domanda dell’avv. NOME COGNOME di condanna della RAGIONE_SOCIALE col rito sommario speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 al pagamento dei compensi per prestazioni professionali eseguite in giudizi penali ed in sede stragiudiziale, condannava la Ferrero al
pagamento dei compensi per prestazioni giudiziali civili liquidate in € 34.864,21, previa compensazione del controcredito della stessa per le spese processuali del procedimento del Tribunale di Messina, compensava per metà le spese processuali e condannava la Ferrero al pagamento in favore del ricorrente della residua metà.
Avverso tale ordinanza l’avv. NOME COGNOME proponeva appello alla Corte d’Appello di Torino, contestando la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali giudiziali penali e stragiudiziali e l’entità del compenso riconosciutogli per le prestazioni giudiziali civili.
La Corte d’Appello di Torino, nella resistenza della Ferrero, con la sentenza n. 55/2022 del 19.1.2022, dichiarava inammissibile l’appello, condannando il ricorrente alle spese processuali di secondo grado.
La Corte d’Appello, applicando il principio dell’apparenza in quanto il Tribunale di Torino aveva deciso l’intero giudizio in composizione camerale collegiale applicando l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, riteneva inammissibile l’appello in base alla previsione dell’ultimo comma di quell’articolo e condannava il Cutuli al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte, notificato a Ferrero Gabriella il 17.7.2022, l’avvocato NOME COGNOME affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la Ferrero.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza dal Consigliere NOME COGNOME comunicata in data 6.6.2023, ed il 13.7.2023 il COGNOME ha presentato istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Col primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Torino abbia dichiarato inammissibile l’appello in quanto il giudizio di primo grado doveva ritenersi proposto secondo il rito speciale
degli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, rito in realtà mai invocato dal Cutuli, che davanti al Tribunale di Messina, nel giudizio poi riassunto davanti al Tribunale di Torino territorialmente competente, aveva presentato un ricorso ordinario ex art. 702 bis c.p.c., per cui il provvedimento conclusivo doveva ritenersi appellabile ex art. 702 quater c.p.c.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea individuazione dello scaglione per l’attività di mediazione connessa ad un giudizio civile di divisione.
Col terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale di Torino in sede di riassunzione dopo la declaratoria d’incompetenza del Tribunale di Messina, non avrebbe potuto compensare il controcredito della Ferrero relativo alle spese processuali del giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Messina, trattandosi di domanda nuova non formulata nel giudizio riassunto.
I tre motivi fatti valere sono manifestamente infondati, in quanto come evidenziato dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Torino con l’ordinanza camerale collegiale (e non monocratica) dell’1.4.2021 ha palesemente applicato il rito sommario speciale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, richiamando nell’oggetto gli artt. 3 e 24 del D.Lgs. n. 150/2011, indicando come compatibili con quel rito le sole domande di pagamento dei compensi professionali relativi ai giudizi civili e/o connesse e giudicando inammissibili, proprio per incompatibilità con quel rito, le domande di pagamento delle prestazioni nei giudizi penali ed in sede stragiudiziale, per cui giusta o sbagliata sia stata tale scelta di rito, la Corte d’Appello ha dovuto applicare il regime d’impugnazione delle ordinanze conclusive del rito sommario speciale, che all’art. 14 ultimo comma del D.Lgs. n. 150/2011 esclude l’appellabilità, consentendo quindi solo l’impugnazione diretta con ricorso straordinario alla Corte di Cassazione.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, l’individuazione del mezzo d’impugnazione in concreto esperibile contro un provvedimento giudiziale a contenuto decisorio su diritti soggettivi (sentenza, ordinanza, decreto) dev’essere effettuata solo avendo riferimento a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito adottato dal giudice in relazione alla qualificazione, anche implicita, dell’azione (giusta ovvero errata che sia) da lui effettuata, e non alla forma attribuita all’atto introduttivo del giudizio di primo grado da chi abbia promosso il giudizio, essendo prerogativa esclusiva del giudice la qualificazione della domanda e l’utilizzazione del rito seguito (eventualmente previa sua modificazione) per addivenire alla decisione, e ciò a tutela dell’affidamento della parte e in ossequio al principio dell’apparenza (Cass. ord. 27.9.2021 n. 26083; Cass. ord. 21.6.2021 n. 17646; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 210/2019; Cass. n. 24515/2018; Cass. n. 23052/2017; Cass. n. 25553/2016; Cass. n. 20385/2015; Cass. n. 15272/2014; Cass., sez. un., n. 4617/2011; Cass. n. 20811/2010; Cass. n. 30201/2008).
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha anche riconosciuto che l’intervento di una pronuncia in rito, circa l’ammissibilità della domanda secondo il rito scelto dall’attore, non è preclusiva del diritto di azione separata dell’attore medesimo (vedi Cass. n. 983/2022), per cui l’avv. COGNOME se non avesse inteso impugnare in Cassazione l’ordinanza camerale collegiale del Tribunale di Torino, avrebbe potuto far ricorso ad un’azione separata per il compenso delle prestazioni giudiziali penali e stragiudiziali non assoggettabili al rito sommario speciale.
Alla manifesta infondatezza del ricorso per ragioni conformi alla proposta di definizione anticipata, segue la condanna del ricorrente oltre che alle spese processuali del giudizio di legittimità, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. ed al pagamento in
favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., nelle misure precisate in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di NOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della stessa per € 4.200,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 18.9.2024.
Il Presidente NOME COGNOME