Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16471/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE DIVISIONE RAGIONE_SOCIALE
-Intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 37/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME sig. NOME COGNOME convenne dinnanzi al Giudice di pace di Castellammare di Stabia la società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, esponendo di aver ricevuto dalla società RAGIONE_SOCIALE una fattura di conguaglio dell’importo di euro 2.420,00, riferita al periodo 1.5.2010 -1.10.2011, non allineata con i consumi effettivi della propria utenza, e ciò in occasione della disdetta del contratto con
RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel luglio 2012. Per tali ragioni chiese che venisse dichiarata nulla ed illegittima la predetta fattura, e che la società convenuta venisse condannata alla rifusione delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiese chiamarsi in causa la RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto di essersi avvalsa nella fatturazione dei dati forniti dal distributore territorialmente competente e chiedendo, quindi, imputarsi alla stessa ogni eventuale responsabilità per i fatti di causa; nel merito si oppose alla domanda e ne chiese il rigetto; in subordine, chiese la condanna della terza chiamata in causa a manlevare RAGIONE_SOCIALE da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal giudizio, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.
La società RAGIONE_SOCIALE si costituì chiedendo di dichiarare inammissibile e infondata la sua chiamata in causa e la richiesta di manleva avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei propri confronti, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la sua qualità di mero proprietario degli impianti di distribuzione del gas e la sua conseguente estraneità al rapporto contrattuale in essere tra gli utenti e le diverse società di vendita.
Con sentenza n. 6056/2015 il giudice di pace di Torre Annunziata, previa estromissione dal giudizio di RAGIONE_SOCIALE, accolse la domanda e, per l’effetto, ordinò a RAGIONE_SOCIALE l’annullamento della fattura n. 1209388721 del 23/07/2012 ; compensò le spese di lite nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e condannò la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore dell’attrice.
Avverso tale pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.
Con sentenza n. 37/2022, pubblicata il 10/01/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE
per tutte le somme sborsate in favore di NOME COGNOME; ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate avanzata da RAGIONE_SOCIALE; ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore di RAGIONE_SOCIALE; ha condannato COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso affidato a quattro motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘Violazione e falsa applicazione sotto il profilo di cui all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. (violazione di norme di diritto ) dell’art. 91 c.p.c.’, per avere il Tribunale condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite quand’anche parte totalmente vittoriosa nel giudizio, e per omessa condanna di RAGIONE_SOCIALE, parte soccombente nei confronti della ricorrente, ovvero di RAGIONE_SOCIALE, in quanto parte soccombente all’esito del giudizio , deducendo che la condanna della ricorrente è illegittima in quanto essa è risultata totalmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare « in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la
conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di c oncorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017) » (così Cass., sez. II, sent. 08/08/2019, n. 21171; conformi Cass., sez. 6-2, ord. 19/06/2019, n. 16431; Cass., sez. 6-3, ord. 18/05/2021, n. 13356, la quale precisa che ‘ Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole ‘.
2.1 Orbene, alla stregua dei suindicati principi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite è erronea, essendo la medesima risultata totalmente vittoriosa sia in primo che in secondo grado.
Il Tribunale, dopo aver liquidato le spese di primo grado in favore della società RAGIONE_SOCIALE a carico della società RAGIONE_SOCIALE, in virtù dell’accoglimento dell’appello principale sulla proposta domanda di manleva, ha errato nel ritenerla soccombente nel giudizio di secondo grado.
2.2 La sentenza gravata così motiva al riguardo: ‘ Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati (sia di RAGIONE_SOCIALE che di COGNOME NOME, la quale si è opposta al gravame) ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spes e di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a 5.200,00: fase studio, euro 405,00;
fase introduttiva, euro 405,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,0; fase decisionale, euro 810,00 ‘ (così a p. 10 della sentenza).
2.3 La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di lite non in quanto parte soccombente, ma ‘ perché si è opposta al gravame ‘ . La ricorrente non si è opposta all ‘ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, ma unicamente al motivo che la riguardava, e cioè alla condanna alla restituzione delle somme. La parte può essere condannata solo se soccombente, e non se ha proposto eccezioni o domande disattese. Tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo della sentenza gravata non vi è alcuna pronuncia di accertamento o di condanna in danno della ricorrente, ma anzi vi è l ‘ espresso rigetto della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE in odio alla ricorrente.
2.4 In grado di appello RAGIONE_SOCIALE non ha gravato la sentenza in punto di annullamento della fattura emessa a carico della ricorrente, bensì solamente al fine di ottenere una pronuncia di condanna in via principale, ovvero in manleva, della RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese di lite di primo grado. Pertanto, il giudice dell’appello era chiamato a decidere non sull’accertamento dell’illegittimità della fattura, su cui si era formato il giudicato, bensì solamente sulla responsabilità per l’emissione di tale fattura.
2.5 Il motivo d’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE riguardava l ‘ omesso esame da parte del giudice di pace della domanda di manleva avanzata in primo grado contro la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE
2.6 Con altro motivo RAGIONE_SOCIALE chiese l ‘ accertamento della responsabilità in via diretta della RAGIONE_SOCIALE e non quale chiamato in garanzia impropria, e la condanna del procuratore antistatario della ricorrente alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.7 Il giudice dell’appello ha accolto la sola domanda di manleva, condannando RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE da
ogni pregiudizio economico derivato dalla sentenza di primo grado, e consequenzialmente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2.8 Sull ‘ altro motivo di gravame il giudice dell’appello ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE così statuendo: ‘ Va, invece, rigettata la domanda di restituzione delle somme pagate in forza della pronuncia gravata avanzata dall’appellante, non risultando provato l’effettivo pagamento di somme da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME NOME in esecuzione della sentenza di primo grado, non valutandosi allo scopo esaustivo il progetto di fattura allegato alla produzione dell’appellante (doc. 3) che nulla dimostra in ordine all’effettivo esborso ‘ .
2.9 L ‘ unica domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, che doveva conseguire alla riforma della sentenza di primo grado, nei confronti della ricorrente, obbligandola a costituirsi in secondo grado, è stata rigettata dal Tribunale.
2.10 La ricorrente fu evocata nel giudizio di appello non solamente ex art. 332 c.p.c., ma anche per resistere alla domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate da RAGIONE_SOCIALE al procuratore antistatario in esecuzione della sentenza di primo grado. Pertanto, la ricorrente si costituì in giudizio eccependo l ‘ inammissibilità nei propri confronti della domanda nuova di condanna diretta di RAGIONE_SOCIALE nonché l ‘ infondatezza della pretesa restituzione, posto che RAGIONE_SOCIALE era stata condannata alla refusione delle spese di lite giustamente per non aver annullato la fattura contestata. Essendo l ‘ unico soggetto legittimato all ‘ annullamento della fattura ed essendo l ‘ unico soggetto legittimato passivo, stante l ‘ estromissione della RAGIONE_SOCIALE che era la domanda del giudizio di primo grado, il Giudice aveva giustamente condannato la Società in conseguenza dell ‘ accoglimento della domanda attorea.
2.11 Il Tribunale ha implicitamente rigettato la domanda di condanna diretta della RAGIONE_SOCIALE, accogliendo la sola domanda
subordinata di manleva della RAGIONE_SOCIALE e, consequenzialmente, ha rigettato la domanda di restituzione delle somme così come avanzata da RAGIONE_SOCIALE
2.12 Il giudice dell’appello , nonostante la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente sia stata rigettata, ha ritenuto di condannarla alle spese di lite solo perché erano state rigettate le eccezioni preliminari in ordine all ‘ inammissibilità del gravame per omessa specificità dei motivi e di inammissibilità della domanda nuova di condanna diretta formulata nei propri confronti da RAGIONE_SOCIALE.
2.13 Il motivo è pertanto fondato e va accolto, avendo il giudice dell’appello violato l’art. 91 c.p.c.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri , dell’l’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione.
La causa può essere decisa nel merito ex art. 384, 2° co., c.p.c., con l ‘eliminazione del la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite del 2° grado di giudizio, inalterato il resto.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’ impugnata sentenza, e, decidendo la causa nel merito, elimina la condanna dell ‘odierna ricorrente sig. NOME COGNOME al pagamento delle spese di lite del 2° grado di giudizio, inalterato il resto.
Così deciso in Roma, il 12/3/2024