Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Oggetto: società di
RAGIONE_SOCIALE – bilancio –
impugnazione – principio
della chiarezza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20925/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicili o eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5369/2019, depositata l’8 novembre 2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata l’8 novembre 2019, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda della socia NOME COGNOME, aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio relativo all’anno 2009 ;
-dall’esame della sentenza impugna si evince che l ‘impugnazione della delibera sociale si fondava sulla mancanza di veridicità, correttezza e chiarezza di alcune poste, nonché, con riferimento alla posta per i contenziosi in corso, sulla mancanza nella nota integrativa di informazioni in ordine alla loro natura e numero, al loro andamento e a eventuali soccombenze già sofferte;
la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado ritenendo insussistenti sia i denunciati vizi processuali, attinenti alla fase istruttoria, sia le contestazioni vertenti sul merito dell’accertamento operato dal Tribunale;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
-quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata dichiarato inammissibile, per carenza di decisività, il primo motivo di appello con il quale aveva contestato l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio percipiente e dal contenuto esplorativo -con formulazione dei quesiti mediante rinvio alle allegazioni contenute n ell’atto di citazione e nel corso della quale il giudice aveva emesso un di ordine di esibizione avente a oggetto documentazione non prodotta dalla parte che intendeva avvalersene -e l’acquisizione da parte del
consulente tecnico di documenti prodotti dall’attrice pur in presenza del suo dissenso;
il motivo è inammissibile;
-quanto al profilo relativo alla legittimità delle acquisizione documentali operate in esecuzione dell’ordine di esibizione ovvero dal consulente tecnico d’ufficio nello svolgimento dell’incarico, la Corte di appello ha ritenuto che la questione sollevata dall’appellante non fosse decisiva, atteso che il Tribunale era pervenuto all’accertamento della falsità del bilancio non sulla base della documentazione acquisita in tale modo, «ma esclusivamente sulla base della documentazione già esistente agli atti, e di quella … che la stessa società ha ritenuto di produrre durante il corso delle operazioni peritali»;
-sul punto, dunque, l’accertamento non si confronta con la motivazione della sentenza che ha disatteso il motivo di gravame non già per assenza di specificità dello stesso, ma per difetto di concludenza della questione con lo stesso sollevata;
quanto al profilo relativo alle asserite illegittimità commesse nella formulazione dei quesiti e nello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, il motivo di appello fa valere «che i quesiti formulati per relationem hanno, in primis, demandato al Consulente, una inammissibile ‘ispezione’ esplorativa della documentazione amministrativa e contabile della società, non prodotta ritualmente in giudizio, e, in secundis, che l’affidamento all’Ausiliario di una attività di accertamento di conformità alla legge, di correttezza (non solo contabile ma anche giuridica) e di verità delle poste di bilancio, ha comportato una sostanziale abdicazione dei poteri decisori del Tribunale in favore del Consulente, in tertium hanno consentito la autodeterminazione degli argomenti demandati alla cognizione dell’Esperto, senza alcuna attività di sintesi da parte del primo giudice»;
in proposito, si rileva che la Corte di appello ha ritenuto che la doglianza fosse carente di specificità in quanto priva di contestazioni alla sostanziale irrilevanza delle denunciate violazioni predicata dal Tribunale, aggiungendo che le allegazioni della parte in ordine alla «ispezione contabile» asseritamente consentita erano generiche e la parte non aveva chiarito in quale modo ciò aveva influito sull’esito dell’indagine peritale;
anche in ordine a tale ordine di censure, deve osservarsi che il riferimento alla carenza di specificità della censura non attiene al mancato rispetto de i requisiti di forma dell’appello previsti d all’art. 342 cod. proc. civ., quanto al fatto che il gravame non ha aggredito le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione resa sul punto, non confrontandosi con essa;
interpretata in tal modo la sentenza della Corte di appello, ne consegue che il parametro della violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. non è evocato in modo pertinente;
con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2377, settimo comma, 2379, quarto comma, e 2434bis cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto infondata la eccezione di carenza di interesse ad agire della socia, conseguente alla mancata impugnazione dei bilanci successivi a quello impugnato, ignorando il principio di continuità dei bilanci;
con il terzo motivo prospetta la medesima censura con riferimento al diverso paradigma costituito dall’art. 100 cod. proc. civ.;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;
le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 cod. civ. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell’art. 2434bis , terzo comma, cod. civ., l’amministratore deve tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo
nella predisposizione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, ma anche correggere i bilanci seguenti a quello impugnato, con la conseguenza che la mancata impugnazione di questi ultimi non priva dell’interesse ad agire il socio impugnante (cfr. Cass. 24 maggio 2023, n. 14338 , resa nell’ambito di un giudizio vertente tra le medesime parti e relativa all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sociale relativo all’esercizio dell’anno precedente);
con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 210 cod. proc. civ. e 2476 e 2697 cod. civ., per aver la Corte d’appello ritenuto validamente espletata la istruttoria in prime cure benché caratterizzata dall’emissione di un’ordinanza di esibizione inammissibile, in quanto disposta in assenza del presupposto della necessità dell’acquisizione al processo della relativa documentazione, atteso che la parte istante, quale socia, poteva acquisire tale documentazione, avendo diritto alla consegna della relativa copia;
il motivo è inammissibile;
come rilevato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che la doglianza formulata sul punto dall’appellante fosse inammissibile per difetto di decisività in quanto la decisione del Tribunale di accertamento dell’invalidità della delibera impugnata non si era basata sui documenti acquisiti in esecuzione dell’ordinanza di esibizione ;
la censura articolata con il motivo in esame non si confronta con la ratio decidendi e, dunque, risulta priva della necessaria concludenza;
con il quinto motivo la ricorrente critica la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 e 2697 cod. civ., per travisamento del contenuto della sentenza di prime cure, delle risultanze della c onsulenza tecnica d’ufficio e dei fatti, nonché per errato esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha posto a carico della società convenuta l’onere di provare
la correttezza e la veridicità di alcune delle poste di bilancio contestate dalla socia;
evidenzia, poi, che, con riferimento a una di tali poste (importo di euro 11.491,00 iscritto alla voce «crediti per imposte anticipate»), la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado ne aveva accertato la falsità in coerenza con le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, laddove , invece, quest’ultima si era limitata a esprimere un giudizio «sospeso per carenza di adeguato supporto documentale»;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
le poste interessate dalla censura in esame riguardano quella da ultima menzionata, per la quale il Tribunale aveva accertato la falsità, e quelle di importo di euro 31.507.597,00 e di euro 12.228.550,00, iscritte, rispettivamente, alle voci ‘ immobilizzazioni sottovoce II materiali ‘ e ‘ immobilizzazioni in corso e acconti ‘, per le quali il Tribunale aveva accertato l’assenza di chiarezza;
la Corte di appello ha osservato che «una volta contestata la chiarezza delle poste (e/o degli incrementi rispetto al precedente esercizio) e l’adeguatezza delle informazioni , certamente spettava alla società dimostrare che invece quelle fornite erano invece sufficienti a dar conto dei ‘dati bilancistici’, mediante un report aggiornato sulle risultanze delle scritture contabili»;
ha, inoltre, ritenuto non inappropriato il richiamo operato dal Tribunale al principio di vicinanza della prova e la valorizzazione da parte di questi del comportamento ostruzionistico della società, tale da far ritenere verosimile che la stessa avesse interdetto alla socia l’accesso alla documentazione pertinente e che, dunque, questa non ne potesse avere la disponibilità;
orbene, va rammentato che nelle società di RAGIONE_SOCIALE il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell’impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le
informazioni richieste dall’art. 2423 cod. civ., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche (cfr. Cass. 15 marzo 2023, n. 7433);
ne consegue che la deliberazione assembleare con cui esso è approvato è nulla sia quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, sia quando dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2000, n. 27; successivamente, in tal senso, Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 2 marzo 2016, n. 4120);
il principio di chiarezza, infatti, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono (cfr. Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204);
in quanto preordinata anche alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale, la chiarezza della posta deve essere valutata per quel che il bilancio indica, a prescindere da eventuali riscontri nella contabilità sociale (così, Cass. 25 febbraio 2015, n. 3799);
è consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte, richiamato dalla ricorrente, quello per cui in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare il vizio da cui deriva l’invalidità della stessa grava su chi la impugna e tale riparto dell’onere probatorio non si modifica in presenza di fatti
negativi (cfr. Cass. 19 febbraio 2018, n. 3946; Cass. 10 novembre 2005, n. 21831);
tuttavia, mentre nei casi in cui è contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate nel bilancio la parte impugnante deve dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità ed erroneità delle stesse, in quelli in cui è contestata la violazione del principio di chiarezza, l’assolvimento dell’onere della pr ova sul medesimo gravante è soddisfatto con la produzione in giudizio del bilancio e della documentazione accompagnatoria a questo allegata dagli amministratori da cui emerga l’inosservanza del predetto principio;
pertanto, il giudice di appello, nel ritenere che, in presenza di una puntuale allegazione della socia della mancanza di chiarezza e di adeguata informazione in ordine alle poste contestate, sviluppata con riferimento alle risultanze del bilancio e della documentazione a essa allegata, fosse onere della società dimostrare l’osservanza d ei contestati requisiti, ha fatto corretta applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova ;
inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui nega che il consulente tecnico abbia concluso per la falsità della posta di euro 11.491,00, iscritta alla voce «crediti per imposte anticipate», risolvendosi in una mera critica della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito -il quale, invece, ha ritenuto falsa tale posta -che non può essere prospettata in questa sede;
-con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per travisamento del contenuto della sentenza di prime cure, delle risultanze della c onsulenza tecnica d’ufficio e dei fatti, per errato esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio e per violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 191, 194, 198 e 342 cod. proc. civ. e 2476 e 2697 cod. civ., nella parte in cui, con riferimento alla posta iscritta
nei «Conti d ‘ordine », ha ritenuto che l’appellante non avesse specificamente impugnato la motivazione del giudice di prime cure; aveva fatto documentazione relativa alla voce «contenziosi» prodotta dalla socia successivamente ‘esame della stessa da
osserva, in proposito, che, invece, con l’atto di appello valere l’inammissibilità della acquisizione della allo spirare del relativo termine di decadenza e l parte del consulente tecnica d’ufficio nonostante il suo dissenso;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha fatto discendere l’assenza di specificità del motivo di gravame formulato al riguardo dal fatto che a fronte dell’accertamento del Tribunale della violazione del principio di chiarezza dell’informazione contabile , in relazione alla assenza di adeguate informazioni sui contenziosi pendenti, la società non ha aggredito tale statuizione;
la valutazione espressa nella sentenza impugnata è corretta, in quanto il motivo di appello formulato dalla società, così come dalla stessa riportato, non si indirizza contro l’accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza della dedotta invalidità della delibera sociale, ma si risolve nella prospettazione di vizi relativi all’asserita illegittima acquisizione agli atti di documentazione contabile della società di cui non è allegata -né è evidente -la loro incidenza nella valutazione censurata;
inammissibile è, poi, la censura per vizio motivazionale in ragione del l’operatività della preclusione derivante dalla cd. doppia conforme , non avendo la ricorrente assolto all’onere di indicare che le ragioni di fatto su cui si fondano la pronuncia di primo grado e quella di appello sono diverse (cfr. Cass. 29 gennaio 2024, n. 2630; Cass. 20 settembre 2023, n. 26934);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si
liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2024.