Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29817 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29817 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 810/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3815/2022 depositata il 01/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– RAGIONE_SOCIALE – ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – e RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso mentre il RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
– Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte negato l’ autorizzazione alla produzione di documenti essenziali, per essere stata la sentenza decisa sulla base di documenti non autorizzati e per violazione del principio del contraddittorio.
Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 2082 c.c..
Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è fondato.
4.1. – È difatti palesemente fondato il primo mezzo.
4.2. – Per la necessaria intelligenza della censura occorre rammentare che:
-) il 27 maggio 2022 RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento;
-) è stata fissata la prima udienza di comparizione per il giorno 15 settembre 2022;
-) in tale occasione il Collegio, dichiarata la contumacia del RAGIONE_SOCIALE, si è riservato, ed all’esito, con ordinanza del 19 settembre 2022, ha rinviato per discussione al 10 novembre 2022, convocando il Curatore del fallimento, sulla ritenuta necessità di richiedere « chiarimenti in ordine alla situazione contabile ed all’esposizione debitoria dell’associazione, nonché in merito alle verifiche svolte sulle attività poste in essere dell’ente »;
-) RAGIONE_SOCIALE, che aveva tra l’altro già interloquito con il Curatore, il quale aveva in precedenza richiesto all’associazione una relazione scritta sulla sua attività, ha affidato ad un commercialista l’incarico di redigere una relazione diretta anche a soddisfare la richiesta del curatore, e che a questi è stata trasmessa con Pec del 21 ottobre 2022;
-) la relazione è stata quindi depositata in giudizio il 3 novembre 2022, del che è stato tra l’altro informato il legale della controparte costituita;
-) all’udienza del 10 novembre 2022 la Corte d’Appello, mentre ha respinto il deposito della relazione menzionata, ha consentito il deposito da parte del Curatore – contumace il RAGIONE_SOCIALE, e senza che detto deposito fosse stato richiesto dal giudice – di note scritte, in buona sostanza una memoria di 13 pagine, contenenti
anche repliche alla relazione che la Corte d’appello aveva giudicato non depositabile;
-) l’associazione reclamante ha richiesto un termine per esame, e la Corte d’appello ha riscontrato l’istanza aggiornando la discussione di un’ora, da mezzogiorno alle 13, per formulazione di repliche verbali alla relazione del Curatore;
-) dopodiché il Collegio ha trattenuto la causa in decisione pronunciando sentenza reiettiva del reclamo, la quale non prende in considerazione la relazione di cui si è detto.
4.3. – Ora, un simile modo di procedere, è illegittimo.
In generale, è cosa nota che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l’indicazione di specifici motivi richiesti dall’articolo 342 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l’ambito dell’impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. 3 novembre 2021, n. 31531). Dopo di che, il fallito, quantunque non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, ad esempio al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge fallimentare (Cass. 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. 24 marzo 2014, n. 6835; Cass. 5 giugno 2014, n. 12706; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4893).
In tale quadro complessivo si colloca la ribadita affermazione secondo cui l’indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, prevista dall’art. 18, secondo comma, n. 4, della legge fallimentare, non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una
interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769). Di guisa che, in un caso sostanzialmente simile a quello in contestazione, questa Corte ha giudicato « orientamento consolidato … ritenere che l’indicazione, nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti … non è richiesta a pena di inammissibilità di successive produzioni, sulla base di una interpretazione non rigoristica suggerita dalla natura informale del procedimento di reclamo … A sostegno di tale posizione si rammenta il differente tenore letterale dell’art. 18 l.fall. rispetto all’art. 99 l.fall. Infatti tale norma richiede che i documenti prodotti siano indicati nel ricorso di impugnazione dello stato passivo a pena di decadenza. Al contrario, l’art. 18 l.fall., nel prevedere che il ricorso contenga l’indicazione dei documenti prodotti non riporta la dicitura “a pena di decadenza”. Inoltre, l’art. 18 l.fall, ammette che il collegio possa disporre, anche officiosamente, l’assunzione dei necessari mezzi di prova all’udienza di comparizione e, dunque, successivamente al momento in cui il ricorso viene depositato. Ciò lascia supporre che l’indicazione nel ricorso dei documenti non possa essere considerata definitiva dal momento che, laddove vi siano mezzi di prova necessari ai fini della decisione, gli stessi potranno essere assunti successivamente, sia su richiesta delle parti sia d’ufficio, stante il tenore letterale dell’art. 18. Nel caso di specie, l’odierna ricorrente ha chiesto in sede di reclamo, precisamente durante l’udienza di comparizione, di produrre alcuni documenti che a suo dire erano necessari ai fini della decisione. Pertanto, appare illegittimo il rifiuto del giudice di ammettere tale documentazione probatoria » (Cass. 2015, n. 20481).
Nel caso di specie, la produzione della relazione affidata ad un commercialista, con l’indicazione degli elementi tecnici da cui
desumere, secondo il suo punto di vista, la natura imprenditoriale o meno dell’attività espletata ben si giustificava tenuto conto dei motivi di reclamo, prevalentemente incentrati proprio sull’attività, in tesi non imprenditoriale, svolta dall’associazione, tanto più che proprio su tale aspetto il curatore fallimentare ha svolto la sua relazione, che è stata poi in larga misura richiamata e posta a base della sentenza impugnata.
Ora, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire, recentemente, che la violazione dei diritti processuali essenziali costituisce un pregiudizio in sé, lesivo dei diritti della difesa, e non richiede « l’individuazione di un pregiudizio ‘altro’ ( id est , un pregiudizio effettivo ulteriore) da porre a fondamento della sanzione di nullità » (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596), il che vale in definitiva ad escludere che un processo possa essere considerato « giusto » non quando sia rispettoso delle disposizioni di legge che lo regolano, ma perché il risultato è, secondo la personale opinione del giudice, conforme a giustizia.
È difficile dire, e comunque non rileva in questa sede, se il legislatore, nel riformulare l’articolo 101, secondo comma, c.p.c., laddove oggi stabilisce che: « Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni », abbia inteso ribadire che le regole del processo civile non tutela la astratta regolarità dell’attività giudiziaria, sicché la loro violazione assume rilievo soltanto in caso di pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte. Ma il punto è che nel caso di specie il pregiudizio vi è comunque stato, dal momento che il giudice di merito ha deciso sulla questione della natura dell’attività, imprenditoriale o no, dell’associazione oggi ricorrente, omettendo di considerare e prendere posizione sulle obiezioni emergenti dalla relazione in questione.
Il che è ancor più grave ove si consideri l’atteggiamento manifestamente giugulatorio mantenuto dalla Corte di merito, che, dopo aver disposto la comparizione del curatore per chiarimenti verbali, ed aver invece consentito che questi depositasse una relazione scritta, non solo non ha consentito il deposito della relazione prodotta dall’associazione, ma ha sostanzialmente impedito alla reclamante di replicare a quanto emergente dalla relazione del curatore, estesa per 13 pagine, e di contenuto tecnicofattuale puntuale, limitandosi a disporre l’aggiornamento della discussione di circa un’ora, tempo evidentemente insufficiente per replicare con dovizia di argomenti a siffatta relazione, addirittura giungendo ad affermare in sentenza che la difesa di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe « inteso prendere posizione specifica su quanto emerso in sede di escussione del Curatore », e cioè, in buona sostanza, che quanto dichiarato dal curatore non fosse stato neppure oggetto di contestazione.
4.4. – Gli altri motivi sono assorbiti.
– Il primo motivo è accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che procederà nel rispetto del principio del contraddittorio e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023.