Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25450 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. NOME COGNOME giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1638/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 30/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2024 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1638/2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’ impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 27/9/17 dagli arbitri nominati per la soluzione della controversia insorta con RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il contratto di appalto 26/1/12 stipulato con RAGIONE_SOCIALE quale utilizzatore committente di un complesso immobiliare industriale e commerciale sito in Arzignano.
1.1. RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato alcune opere edili negli immobili del complesso di proprietà di Unicredit Leasing s.p.a., concesso in leasing a S.T.A., dietro corrispettivo indicativo di Euro 790.053,79 oltre IVA, secondo il computo metrico allegato al contratto di appalto ; nel testo dell’accordo era precisato che il corrispettivo sarebbe stato versato direttamente da Unicredit Leasing s.p.a., alla ricezione delle fatture con visto del direttore lavori.
Lamentando il mancato pagamento di alcune fatture, l’appaltatrice aveva convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Vicenza, a diverso titolo, Unicredit RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al pagamento di Euro 985.087,07, anche per le opere extracontratto.
1.2. Il giudizio, interrotto per fallimento di RAGIONE_SOCIALE fu deferito agli arbitri, in applicazione della clausola compromissoria invocata da Unicredit.
Disposta consulenza tecnica, gli arbitri nominati, con il lodo impugnato, avevano accolto parzialmente la domanda e dichiarato Unicredit Leasing s.p.a. obbligata a pagare a RAGIONE_SOCIALE s.p.a. l’importo di Euro 361.051,69, oltre interessi, a titolo di corrispettivo delle opere appaltate.
In particolare, nel lodo appellato, gli arbitri avevano ritenuto Unicredit obbligata al pagamento del corrispettivo pattuito per le opere appaltate in forza di una delegazione di debito; avevano, invece, escluso, quanto alle opere extra contratto, che Unicredit avesse svolto un ruolo di committente, nonché che avesse una responsabilità da contatto sociale o che fosse tenuta a indennizzare l’arricchimento ingiustificato; per quel che qui rileva, avevano ritenuto che l’assunzione in proprio, da parte di Unicredit, del l’onere dei costi delle opere extracontratto non potesse essere provata dalla firma delle tavole di progetto; avevano, poi, affermato che COGNOME aveva contrattato quelle opere direttamente con STA e in piena autonomia, perché consapevole che nel contratto di leasing, di cui conosceva il contenuto, fosse stato previsto un limite alla assunzione dell’obbligo di pagamento da parte di Unicredit e avevano, infine, rimarcato che l’esecuzione dei lavori era proseguita sebbene le prime fatture di novembre 2012 fossero rimaste insolute.
Decidendo sull’impugnazione, l a Corte d’appello ha rigettato i tre motivi di censura formulati da COGNOME, sussunti nelle ipotesi del n. 9) e del n. 11) del comma primo dell’art. 829 cod. proc. civ. , cioè nel vizio di difetto di contraddittorio e della contraddittorietà delle disposizioni, perché ha ricondotto la valutazione del significato e dello scopo della sottoscrizione delle tavole, la prosecuzione dei lavori nonostante le fatture insolute e la conoscenza del contratto di leasing e, perciò, del limite all’assunzione del debito , a un giudizio in fatto insindacabile ex art. 829 cod. proc. civ..
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi; Unicredit leasing ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: la Corte d’appello, pur avendo dato atto che erano stati formulati tre motivi di impugnazione avverso il lodo, avrebbe omesso di esaminare la fondatezza del terzo motivo con cui era stata lamentata la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 cod. proc. civ., per avere gli arbitri rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. sulla base di un argomento mai introdotto dalle parti nel giudizio arbitrale e, cioè, la prosecuzione nell’esecuzione dei lavori nonostante il mancato pagamento delle fatture n. 254 e n. 255 dei primi giorni di novembre 2012; per questa prosecuzione dei lavori, il danno conseguente alla mancata sospensione sarebbe stato ritenuto come unicamente a lei imputabile.
1.2. Il motivo è infondato. A pag. 15 della sentenza impugnata, la Corte d’appello ha esplicitamente affermato che « nel caso di specie, la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa riguarda la valutazione del materiale probatorio ai fini della conoscenza del contenuto del contratto di leasing in capo a Marcigaglia nonché l’int erpretazione del comportamento di quest’ultima che aveva proseguito l’esecuzione dei lavori commissionati da RAGIONE_SOCIALE nonostante il mancato pagamento da parte di Unicredit: si tratta di aspetti fattuali che rientrano nella sfera valutativa ed interpretativa rimessa agli arbitri come materiale probatorio e documentale, come tale sottratta alla censura di nullità specie se si considera che le parti hanno ampiamente sviluppato il contraddittorio
su quanto oggetto di controversia e che la decisione, corretta o meno che sia, discende da una valutazione di merito che non può essere impugnata per nullità. E la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo».
Il motivo, pertanto, è stato esaminato, ma ritenuto inammissibile perché involgente una valutazione di merito e non un effettivo vizio del contraddittorio.
Con il secondo motivo, articolato pure in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha invece prospettato la violazione e falsa applicazione degli art. 829 primo comma n. 9 e 101 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello escluso che fosse necessario sottoporre previamente al contraddittorio il fatto della conoscenza del contenuto del contratto di leasing e della prosecuzione dell’esecuzione nonostante il mancato pagamento delle prime fatture di novembre, nonostante si trattasse di questioni miste di fatto e di diritto.
2.1. Il motivo è infondato. La nullità del lodo per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ricorre quando la decisione sia stata fondata dagli arbitri su una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (Cass. Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018) : il n. 9 del primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ. costituisce, infatti, diretta applicazione del principio di necessarietà del contraddittorio, esplicitamente sancito, dopo il 2009, dal comma secondo dell’art. 101 cod. proc. civ., secondo cui il Giudice che ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, la cosiddetta «terza via», è tenuto ad assicurare alle parti la possibilità di formulare osservazioni e articolare difese sulla questione rilevata.
Questa Corte, delineando i confini del principio suesposto, ha chiarito che l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un’attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Cass. Sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; Sez. 3, n. 822 del 09/01/2024): la previsione, pertanto, non investe l’ambito d ella valutazione degli elementi di fatto raccolti, della loro correlazione, della ricostruzione della vicenda controversa e della articolazione logica e giuridica della motivazione, perché tutte attività proprie della decisione.
Nella specie, come rimarcato nella sentenza qui impugnata, la COGNOME aveva invocato la responsabilità di Unicredit per il pagamento delle opere extracontratto e sostenuto l’ assunzione in proprio, da parte della società di leasing, della loro esecuzione e della corresponsione del relativo prezzo; a sostegno probatorio, la stessa società appaltatrice aveva prodotto sia il contratto di appalto, sia il contratto di leasing intercorso tra la sua committente RAGIONE_SOCIALE e la concedente Unicredit.
Gli arbitri, dunque, per escludere questa responsabilità, hanno valutato gli stessi documenti prodotti dalla ricorrente, ritenendo l’evidenza di una contrattazione esclusiva e diretta per le opere extracontratto – tra società appaltatrice e la committente utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE hanno compiuto, per decidere sulla pretesa di Marcigaglia, un ‘operazione di confronto tra il contenuto dei due contratti, quello di leasing e quello di appalto, come proprio richiesto dalla società appaltatrice; valutando in correlazione i due documenti, quindi, hanno definito in senso diverso da quello da lei auspicato l’ambito della delegazione di debito a carico di Unicredit e la responsabilità di quest’ultima.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha escluso potesse configurarsi la violazione del principio di contraddittorio e ha, invece, ricondotto la ricostruzione della vicenda contrattuale offerta nel lodo alla attività di valutazione dei fatti propria della decisione, anche degli arbitri.
Lo stesso è a dirsi per la valutazione della prosecuzione della esecuzione delle opere nonostante e dopo il mancato pagamento delle fatture: COGNOME aveva invocato una responsabilità di Unicredit nell’aver omesso di informare la committente sulle condizioni dell’utilizzatrice appaltatrice e gli arbitri hanno rimarcato che l’omissione non era rilevante perché , in ogni caso, l’esecuzione delle opere era proseguita, spontaneamente e autonomamente, quando già si era verificato l’inadempimento.
C ome rimarcato dalla Corte d’appello, allora, dando rilievo a questo dato già risultante dagli atti, gli arbitri non hanno violato alcun principio del contraddittorio ma hanno, ancora una volta, esercitato tipicamente la loro attività decisionale, ponendo in correlazione – e poi interpretando – gli elementi di fatto raccolti, selezionando quelli significativi per l’accoglimento o il rigetto della pretesa .
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali in favore di Unicredit RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di Unicredit Leasing s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda