Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3933 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2620/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in RM INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
MINISTERO
DELLA
NOME
-intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1658/2021 depositata il 10/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
-L’Avv. NOME COGNOME propose opposizione, ex art. 84, 142 e 170 del D. Lgs n.150 del 2011 innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento avverso il provvedimento del locale Giudice di Pace, con il quale era stato disposto ‘nulla per le spese’ per l’attività difensiva svolta in favore di NOME COGNOME ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento avente ad oggetto l’annullamento del decreto di espulsione nei suoi confronti;
-il Presidente del Tribunale, senza disporre la comparizione delle parti, con provvedimento del 4.1.2023, dichiarò de plano inammissibile il ricorso;
-l’Avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento presidenziale sulla base di due motivi;
-il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
-con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011 e dell’art.702 bis c.p.c., in relazione agli artt.24 Cost e 111 Cost ed all’art.360, comma 1, n.4 c.pp.c., per avere il Presidente del Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione disporre la comparizione delle parti, in violazione del principio del contraddittorio:
-il motivo è fondato;
-secondo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ammessa opposizione ex art.
170 D.P.R. cit., con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis , alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss.;
-secondo l’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011, infatti, ‘ le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo ‘;
-poiché era stato impugnato il provvedimento del Giudice di Pace con il quale era stata omessa la liquidazione delle spese per il patrocinio, il procedimento era regolato dall’art.170 DPR 115/2002 e, ai sensi dell’art. 702 bis, comma 3 c.p.c., il giudice doveva necessariamente fissare la comparizione delle parti;
-il Presidente del Tribunale di Benevento ha violato la norma citata decidendo l’opposizione inaudita altera parte , senza assicurare il necessario contraddittorio;
-il ricorso deve, pertanto essere accolto;
-il provvedimento impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità;
-è così logicamente assorbito il secondo motivo con il quale, denunziandosi la violazione degli artt.13, comma 8 e 10 del D. Lgs n.286 del 1998, degli artt.15 e 18 del D. Lgs n.150 del 2011 e degli artt.75, 84 e 142, ultimo periodo del DPR n.115 del 2002, si censura, nel merito, la fondatezza della decisione
del provvedimento del Tribunale di Benevento, alla luce della normativa speciale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Presidente del Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione