Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3933  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2620/2023 R.G. proposto da:
COGNOME  CECILIA,  elettivamente  domiciliato    in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende -ricorrente-
contro
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
-intimato-
avverso DECRETO di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1658/2021 depositata il 10/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
–AVV_NOTAIO propose opposizione, ex art. 84, 142 e 170  del  D.  Lgs  n.150  del  2011  innanzi  al  Presidente  del Tribunale  di  Benevento  avverso  il  provvedimento  del  locale Giudice  di  Pace,  con  il  quale era  stato  disposto  ‘nulla  per  le spese’ per  l’attività  difensiva  svolta in favore  di NOME COGNOME NOME,  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato    in  un procedimento avente ad oggetto  l’annullamento  del decreto di espulsione nei suoi confronti;
-il Presidente del Tribunale, senza disporre la comparizione  delle parti, con  provvedimento  del  4.1.2023,  dichiarò de  plano inammissibile il ricorso;
-l’AVV_NOTAIO  ha  proposto  ricorso  per  cassazione avverso il provvedimento presidenziale sulla base di due motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva
-il  ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
-con  il  primo  motivo  di  ricorso  si  deduce  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011  e dell’art.702  bis c.p.c., in relazione agli artt.24 Cost e 111 Cost ed  all’art.360,  comma  1,  n.4  c.pp.c.,    per  avere  il Presidente del Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione disporre la comparizione delle parti,  in violazione  del principio del contraddittorio:
-il motivo è fondato;
-secondo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84,  avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di persona ammessa al patrocinio  a  spese  dello  Stato  è  ammessa  opposizione  ex  art.
170 D.P.R. cit., con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato e con procedimento assoggettato, ratione temporis , alla disciplina del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss.;
-secondo l’art.15 del D. Lgs n.150 del 2011, infatti, ‘ le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato  di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal presente articolo ‘;
-poiché era stato impugnato il provvedimento del Giudice di Pace con il quale era stata omessa la liquidazione  delle spese per il patrocinio, il procedimento era regolato dall’art.170 DPR 115/2002  e,  ai  sensi  dell’art.  702  bis,  comma  3    c.p.c.,  il giudice  doveva  necessariamente  fissare  la  comparizione  delle parti;
-il  Presidente  del  Tribunale  di  Benevento  ha  violato  la  norma citata  decidendo  l’opposizione inaudita  altera  parte ,  senza assicurare il necessario contraddittorio;
-il ricorso deve, pertanto essere accolto;
-il provvedimento impugnato va  cassato, in relazione al motivo accolto,  con  rinvio    al  giudice  a  quo  in  persona  di  altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità;
-è  così  logicamente  assorbito  il  secondo  motivo  con  il  quale, denunziandosi la violazione  degli artt.13, comma 8 e 10 del D. Lgs  n.286  del  1998,  degli  artt.15  e  18  del  D.  Lgs    n.150  del 2011 e degli artt.75, 84 e 142, ultimo periodo del DPR n.115 del 2002, si censura, nel merito, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE decisione
del  provvedimento  del  Tribunale  di  Benevento,  alla  luce  RAGIONE_SOCIALE normativa  speciale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio, anche  per  le  spese  del  giudizio  di  legittimità,  al  Presidente  del Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione