Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5668 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5668  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24249 – 2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME COGNOME) , COGNOME  NOME -c.f.  CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(quest’ultima erede di NOME COGNOME, ambedue eredi di NOME COGNOME) ,
COGNOME FAUSTA -c.f. CODICE_FISCALE –
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(eredi di NOME COGNOME) ,
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f.  CODICE_FISCALE –COGNOME  NOME -c.f.  CODICE_FISCALE -( quest’ultimo erede di NOME COGNOME, tutti eredi di NOME COGNOME) ,
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(eredi di NOME COGNOME) ,
COGNOME NOME -c.f.  CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -quest’ultima in proprio e quale procuratrice generale, con atto  per  notar  COGNOME  del  19.9.1988,  di  COGNOME  NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(eredi di NOME COGNOME) , tutti  elettivamente  domiciliati  in  RAGIONE_SOCIALE,  alla  INDIRIZZO,  presso  lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso,
COGNOME NOME -c.f.  CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(eredi di NOME COGNOME) , elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del sindaco pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata  in  RAGIONE_SOCIALE,  alla  INDIRIZZO,  presso  la  sede dell’Avvocatura capit olina.
CONTRORICORRENTE
COGNOME  NOME -c.f.  CODICE_FISCALE -(erede  di  NOME  COGNOME) ,  COGNOME  NOME (erede  di  NOME) ,  COGNOME NOME (erede di NOME e di NOME COGNOME) .
INTIMATI
avverso la sentenza n. 1353/2021 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con  sentenza  n.  10237/2008  il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  retrocedeva  ad NOME COGNOME ed altri l’immobile in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (poi nn. 64/66) ed alla INDIRIZZO (nn. 1 e 2) per il prezzo di euro 3.371.040,00; condannava il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a rimborsare agli attori le spese di lite.
Gli originari attori proponevano appello.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Non si costituiva NOME COGNOME e veniva dichiarata contumace.
Espletata nuova c.t.u. (peraltro ‘in considerazione (…) della circostanza non contestata dalle parti, che nelle more del giudizio una parte dell’immobile è stata ceduta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a terzi, ed in particolare il locale sito al piano terra con accesso da INDIRIZZO (N.C. fg. 498, part. 76, sub 1) ‘: così ricorso, pag. 5, ove è riprodotta l’ordinanza del 4.2.2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE) , con sentenza n. 1353/2021 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva in parte il gravame e per l’effetto -confermata in ogni altra parte l’appellata sentenza accertava e dichiarava che l’immobile in RAGIONE_SOCIALE, al piano terra, con
accesso da INDIRIZZO (N.C. fg. 498, partic. 76 sub 1) ,  era  stato alienato alla società ‘RAGIONE_SOCIALE, rideterminava il prezzo della retrocessione in euro 2.336.644,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensava integralmente le spese del grado d’appello e poneva a solidale carico di tutte le parti costituite le spese di c.t.u.
Evidenziava  la  Corte  di  RAGIONE_SOCIALE  che  il  prezzo  della  retrocessione  era  da determinare con riferimento al valore del bene al momento della retrocessione.
Evidenziava dunque che l’ausiliario d’ufficio aveva tenuto conto ‘della perdita di valore dell’immobile in considerazione dell’avvenuta vendita dei locali siti al piano terra’ (così sentenza d’appello, pag. 4) e, con argomentazioni appieno da condividere, aveva determinato il valore del complesso immobiliare residuo ad aprile  del  2008,  ossia  alla  data  della  sentenza  di  primo  grado,  in  euro 2.336.644,00 (cfr. sentenza d’appello , pag. 4) .
Avverso  tale  sentenza  hanno  proposto  ricorso  le  persone  indicate  in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
NOME COGNOME, NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME e di NOME COGNOME) non hanno svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Parimenti ha depositato memoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 63 legge n. 2359/1865 con riferimento agli artt. 336 e 351 cod. proc. civ.
Deducono  che  ha  errato  la  Corte  di  RAGIONE_SOCIALE  a  determinare  il  prezzo  della retrocessione in euro 2.336.644,00, con riferimento alla data della sentenza di primo  grado,  anziché  in  euro  1.967.747,00,  con  riferimento  alla  data  della sentenza d’appello (cfr. ricorso, pag. 5) .
Deducono invero che il prezzo della retrocessione va determinato in relazione al momento della pronuncia di retrocessione ed il momento della pronuncia di retrocessione  al  quale  la  Corte  di  RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto  aver  riguardo  era senz’altro, per due ordini di ragioni, quell o della sentenza d’appello e non già quello della sentenza di primo grado (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono in primo luogo che il compendio immobiliare oggetto del dictum di primo grado era co mprensivo pur dell’immobile al piano terra, con accesso da INDIRIZZO, nn. 1 e 2 (subalterno 1) , alienato alla società ‘RAGIONE_SOCIALE ; che pertanto  non  può  attribuirsi  portata  precettiva  alla  statuizione  del  tribunale, siccome nelle more del giudizio il cespite ha assunto una diversa consistenza (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono in secondo luogo che la sentenza di secondo grado si sostituisce senz’altro alla sentenza di primo grado (cfr. ricorso, pag. 7) .
Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Va delibata previamente l’eccezione di ‘ giudicato interno sulla retrocessione  dell’immobile  alla  data  della  pronuncia  di  primo  grado’ (così controricorso, pag. 9) .
A tal proposito la controricorrente adduce che in prime cure il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE,  con  la  sentenza  n.  10237/2008,  aveva  determinato  il  prezzo  della retrocessione  alla  data  della  sua  pronuncia,  che  gli  originari  attori  avevano ‘interposto appello unicamente sulla determinazione del prezzo di retrocessione’ (così  controricorso,  pag.  9) e  che  essa  convenuta  non  aveva proposto appello incidentale.
Adduce dunque che il tempo della retrocessione individuato dal primo giudice non era stato attinto dall’a vverso appello, cosicché correttamente la Corte di RAGIONE_SOCIALE, ancorché abbia modificato il prezzo della retrocessione, lo ha rapportato alla data della prima statuizione (cfr. controricorso, pag. 10) .
L’ eccezione va respinta.
È sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l ‘ appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sulla intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. (ord.) 17.4.2019, n. 10760; Cass. sez. lav. (ord.) 8.10.2018, n. 24783) .
In tal guisa, la circostanza che gli originari attori avessero ‘interposto appello unicamente sulla determinazione del prezzo di retrocessione ‘ , non ha impedito
che la cognizione del secondo giudice si riaprisse su ll’intera questione e quindi pur in ordine alla individuazione del momento – se coincidente con il tempo del primo ovvero del secondo dictum – della retrocessione.
Le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che la retrocessione dei beni espropriati attua, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia ‘ ex nunc ‘ , del bene espropriato e non utilizzato dall ‘ espropriante, in conseguenza dell ‘ esercizio del diritto potestativo dell ‘ espropriato di ottenere il ritrasferimento mediante una sentenza costitutiva che modifichi la situazione giuridica posta in essere dal provvedimento espropriativo; ne consegue che il prezzo di retrocessione va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, costituendo essa il titolo di trasferimento del bene espropriato (cfr. Cass. sez. un. 8.6.1998, n. 5619; Cass. (ord.) 8.3.2018, n. 5574) .
11. Su tale scorta inevitabili sono i rilievi seguenti.
In primo luogo, il momento della pronuncia di retrocessione in relazione al quale va determinato il prezzo di retrocessione, si identifica con il passaggio in giudicato  della  sentenza  costitutiva  che  pronuncia  la  retrocessione (a  tal specifico  riguardo,  cfr.  Cass.  6.11.1992,  n.  12018.  Cfr.,  in  generale,  Cass. 4.7.2003,  n.  10564,  secondo  cui  gli  effetti  delle  sentenze  costitutive  si producono ex nunc con il passaggio in giudicato ).
In secondo luogo, la sentenza costitutiva che pronuncia la retrocessione si identifica propriamente con la sentenza d’appello, siccome , ‘ specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d ‘ appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d ‘ appello, salvo i casi di inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità dell ‘ appello (e, quindi, quelli in cui l ‘ appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell ‘ effetto devolutivo di gravame sul merito), l ‘ efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (cfr. Cass. n. 2885/73; n.  6438/92;  n.  586/99;  n.  6911/02;  n.  29205/08;  n.  7537/09) ‘ (così  in motivazione Cass. 13.11.2018, n. 29021) .
I n terzo luogo, nella specie, il prezzo della retrocessione si identifica senz’altro nell’importo di euro 1.967.747,00, ovvero nel valore stimato all’ [a sua]attualità dal c.t.u. officiato in seconde cure (cfr. controricorso, pagg. 7 -8) , siccome trattasi del valore più prossimo al passaggio in giudicato della sentenza d’appello (cfr. controricorso, pagg. 7 -8, ove si riferisce che il c.t.u. nominato in seconde cure ha stimato i subalterni 2, 3, 4 e 5 -quindi con esclusione del subalterno 1 – ad aprile 2008 in euro 2.336.644,00 e alla data della c.t.u. di secondo grado in euro 1.967.747,00) .
In  accoglimento  del  motivo  di  ricorso  la  sentenza  impugnata  va conseguentemente cassata.
Non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito e dunque -ferme e ribadite tutte e ciascuna delle ulteriori statuizioni  di  cui  alla  sentenza della  Corte  d’Appello  di  RAGIONE_SOCIALE  in  questa  sede impugnata – con la rideterminazione del prezzo della retrocessione dell’immobile (subalterni 2, 3, 4 e 5) in euro 1.967.747,00.
In dipendenza dell’accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALE va condannata a rimborsare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ,
difensori dei ricorrenti, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate.
In  dipendenza  del  buon  esito  del  ricorso  non  sussistono  i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti  siano  tenuti  a  versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d .P.R.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza della C orte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1353/2021 e, decidendo nel merito, – ferme e ribadite tutte e ciascuna delle ulteriori statuizioni di cui alla sentenza impugnata  ridetermina  il  prezzo  della  retrocessione  dell’immobile  in  euro 1.967.747,00;
condanna  la  controricorrente,  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  a rimborsare  all’AVV_NOTAIO NOME  COGNOME  e  all’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME ,  difensori  anticipatari  dei ricorrenti,  le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  che  si  liquidano  nel complesso in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte