Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35341 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35341 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G. N. 13097-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 213/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nel corso dell’anno 2007, RAGIONE_SOCIALE commissionava alla RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione del taglio pantografo e della predisposizione di duecento fori su piastre destinate a sedi di tubazione di un impianto di produzione di idrogeno. Tale opera era stata commissionata dalla società olandese RAGIONE_SOCIALE alla stessa RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE trasmetteva alla RAGIONE_SOCIALE un primo disegno progettuale e, successivamente, effettuate alcune modifiche, ne trasmetteva uno diverso.
Consegnate le piastre dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE si avvedeva dell’errato dimensionamento dei fori delle piastre e provvedeva a riadeguarli alle corrette specifiche tecniche. Inviate le piastre in Polonia si scopriva, all’atto dell’assemblagg io, che anche il passo di interasse tra un foro e l’altro era diverso dal progetto consegnato e che vi era il rischio di rottura delle tubazioni qualora si fossero riscaldate. Pertanto, rottamate le piastre, RAGIONE_SOCIALE era costretta a rifarle, sostenen do ulteriori costi per un importo di € 145.735,00.
Con atto di citazione notificato il 23.03.2009, RAGIONE_SOCIALE conveniva pertanto in giudizio dinanzi il Tribunale di Bergamo la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento di € 200.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Si costitutiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice ed eccependo
l’intervenuta decadenza dell’azione ex art. 1667 c.c., avendo la RAGIONE_SOCIALE denunziato i vizi della lavorazione sette mesi dopo l’avvenuta consegna delle piastre forate. La RAGIONE_SOCIALE evidenziava altresì che, essendo RAGIONE_SOCIALE intervenuta sulle piastre prima dell’invio in Poloni a, non era possibile comprendere a chi fossero imputabili i vizi riscontrati e formulava domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento delle prestazioni da essa effettuate.
Con sentenza n. 701/2013, il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 153.295,75 oltre interessi e rigettava la domanda riconvenzionale.
Contro la sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE lamentando la decadenza dall’azione per difformità dei vizi ex art. 1667 e 1668 c.c. e l’errata individuazione e quantificazione del danno.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 213/2018 confermava la sentenza del Tribunale di Brescia n. 701/2013, rigettando l’appello.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1667, 1668 e 1670 c.c., lamentando l’ erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la ricorrente è stata qualificata ‘subappaltatrice’, con la conseguente indicazione di un dies a quo errato del termine per effettuare la denuncia del vizio dell’opera.
A detta della RAGIONE_SOCIALE, la decisione gravata non avrebbe tenuto conto che, al momento in cui la stessa ha accettato la commessa, nulla sapeva dell’esistenza di un rapporto di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e la sua committente, né tantomeno sapeva quale fosse la destinazione delle piastre commissionate. Di conseguenza, è stata indicata la decorrenza del termine utile per la denuncia dei vizi ex art. 1667 comma 2 c.c. nel momento della consegna dell’opera alla società RAGIONE_SOCIALE invece che nel momento della consegna alla committente RAGIONE_SOCIALE e della scoperta dell’errata predisposizione del passo d’interasse tra i fori . Il giudice del merito avrebbe anche differenziato i due errori (dimensione dei fori e passo di interasse tra gli stessi), trattandoli diversamente quanto alla loro denuncia, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto rilevare il secondo errore, quando invece anche questo era certamente conoscibile e non rilevato.
La sentenza sarebbe inoltre censurabile poiché, nel ritenere (pur se erroneamente) applicabile la disciplina del subappalto, avrebbe dovuto applicare l’art. 1670 c.c. in merito alla responsabilità dei subappaltatori e quindi identificare il corretto termine di decadenza per la denuncia dei vizi e la legittimazione
attiva con riferimento alla sola RAGIONE_SOCIALE, soggetto a cui la legge attribuisce -in qualità di committente -la garanzia per difformità o vizi dell’opera; conseguentemente solo in via di regresso RAGIONE_SOCIALE si sarebbe potuta rivalere nei confronti dei subappaltatori.
1.1.Il motivo è inammissibile.
Lo stesso prospetta una questione (la qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti non già quale subappalto ma quale appalto) che non risulta trattata dalla sentenza impugnata.
Soccorre al riguardo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale ‘ I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ‘ (Cass. n. 22069/2015; n. 15340/2018; n. 28060/2018; 32084/2019).
La ricorrente non ha assolto questo onere posto a suo carico. Anzi, a leggere la decisione (cfr. pag. 5), la questione sollevata in ricorso non risulta oggetto di alcun motivo di gravame, avendo questi motivi investito la decadenza dell’azione per difformi tà dei vizi ex artt. 1667 e 1668 c.c.; l’errata individuazione e
quantificazione del danno; l’errata condanna e quantificazione delle spese di lite.
Tutte le articolate ragioni di doglianza del motivo sono incentrate sul presupposto della qualità di appaltatore in capo a RAGIONE_SOCIALE e vanno quindi disattese.
A tale considerazione si aggiunga che la Corte di appello ha ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine per la denunzia, si dovesse fare riferimento non alla data di consegna delle piastre forate, ma al momento della scoperta del difetto, e ciò sulla base dell’affermazione , che integra un accertamento di fatto non censurabile nel giudizio di legittimità, che ‘ l’errata predisposizione del passo d’interasse dei fori è stata accertata solo dopo l’assemblaggio delle piastre con le altre compo nenti dell’impianto ‘.
2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1668, 1223 e 1225 c.c., ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c.
Con esso la ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere erroneamente quantificato il danno, rapportato al costo complessivo dell’opera facente capo a RAGIONE_SOCIALE e per avere ritenuto che i costi del nuovo assemblaggio siano direttamente imputabili agli errori di lavorazione della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, afferma la ricorrente, è stata la RAGIONE_SOCIALE, di propria iniziativa, ad operare sulle piastre già dalla stessa ritenute difettose per la dimensione dei fori ed a decidere di spedirle, comunque, alla committente RAGIONE_SOCIALE, arrecando a quest’ultima un danno (che peraltro neanche risulta provato né richiesto giudizialmente da RAGIONE_SOCIALE).
La motivazione della sentenza gravata sarebbe pertanto viziata perché l’ammontare della richiesta risarcitoria non può essere parametrata a costi e voci non prevedibili né ipotizzabili dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1.Il motivo è fondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 1225 c.c.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, a più riprese, che, in tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’imprevedibilità del danno conseguente dall’inadempimento colpevole del debitore ‘ non costituisce un limite all’esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute ‘ (Cass. n. 18239/2003; Cass. n. 15559/2004; Cass. n. 17460/2014) . Ha inoltre precisato che ‘ la prevedibilità del danno si pone come limite e quindi autonomo requisito di determinazione del danno risarcibile, con la conseguenza che il giudice non può prescindere dall’esame delle circostanze – la cui prova incombe al creditore -rilevanti ai fini della dimostrazione di detta prevedibilità ( nell’affermare il suddetto principio la RAGIONE_SOCIALE ha annullato la sentenza del giudice di merito che, nel dichiarare la risoluzione di un contratto preliminare di vendita, aveva condannato il promissario acquirente inadempiente al risarcimento dei danni in favore del promittente venditore, determinando gli stessi nella differenza tra il prezzo pattuito e quello – inferiore – successivamente realizzato dal
venditore, senza porsi il problema della prevedibilità di detto danno nel momento in cui era sorta l’obbligazione )’: Cass. n. 25555/1989.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia, nel rigettare le doglianze dell’appellante in relazione alla quantificazione dei danni, ha statuito che ‘ l’errata predisposizione del passo di interasse, constatata a seguito dell’assemblaggio di tutte le componenti, determinò la necessità di realizzare nuovamente il fascio tubiero su cui erano dislocate le piastre e la necessità di eseguire nuovi lavori di assemblaggio. Tali lavori, benché non originariamente commissionati all’appellata, furono da questa eseguiti perché diretta conseguenza della necessità di smontare ed assemblare nuovamente le componenti dell’impianto. Pertanto anche i costi derivanti dal nuovo assemblaggio sono direttamente imputabili agli errori di lavorazione di cui l’appellante si rese autrice ‘.
Il giudice a quo non si è posto pertanto il problema della prevedibilità del danno al momento in cui è sorta l’obbligazione della RAGIONE_SOCIALE, alla quale era stato commissionato da RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione del taglio pantografo e della predisposizione di 200 fori su piastre, al fine di verificare se la ricorrente fosse tenuta comunque a risarcire un danno (il rifacimento delle piastre forate ad opera della ricorrente a seguito della loro rottamazione) esorbitante la primitiva ragionevole immaginabilità.
Va altresì ricordato che precedenti di questo Giudice hanno precisato che, in tema di appalto, ‘ il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 cod. civ., e
normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell’ “opus” commissionato. Ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una “res”, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa (come avvenuto nella specie, per la messa a punto dei motori di un natante), facendo altrimenti conseguire al danneggiato una “res” qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso’ (Cass. n. 19103/2012, richiamata anche dalla ricorrente) e che, qualora il committente ‘ esperisca i rimedi riparatori di cui all’art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l’inadempimento dell’appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata – nei limiti del valore dell’opera o del servizio – al “quantum” necessario per l’eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al “quantum” monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull’ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell’acquisizione di una utilità economica eccedente ‘ (Cass. n. 4161/2015).
Spetterà al giudice del rinvio compiere una nuova verifica alla luce delle considerazioni svolte e dei principi di diritto richiamati, riconsiderando le difese svolte dalla ricorrente.
3. Il terzo motivo è così rubricato: ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 116 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per omesso esame della contestata adeguatezza della CTU e vizio di motivazione sulla quantificazione dei danni e dei costi, ex art. 360 n. 5 c.p.c. ‘.
La ricorrente imputa alla sentenza impugnata di avere erroneamente fondato il proprio convincimento sulla base d ell’acritica adesione alla CTU, che ha compiuto un accertamento ‘solo apparente e fuorviante’, analizzando l’intera vicenda dal punto di vista della RAGIONE_SOCIALE (che non è parte in causa) e non della RAGIONE_SOCIALE e così valutando l’intera opera finale commissionata dalla RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non esisteva alcun rapporto. Inoltre la CTU avrebbe supplito a un danno non provato.
3.1.Il motivo è destituito di fondamento.
Per esso devono intendersi riproposte le considerazioni già svolte ( supra , sub § 1) nel punto in cui vengono riproposte le doglianze già svolte nel primo motivo (l’asserita estraneità della ricorrente ai rapporti RAGIONE_SOCIALE e dunque la configurazione in termini di appalto e non di subappalto del contratto RAGIONE_SOCIALE).
Il vizio di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. può essere censurato in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018). Non è questo il caso della sentenza di seconde cure, che ha analizzato e respinto con adeguate argomentazioni le eccezioni dell’appellante circa gli errori (il secondo ritenuto di particolare gravità) commessi dalla RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Dietro il profilo del mezzo di ricorso in cui si prospetta l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio, che di per sé sarebbe precluso nel caso di specie ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., trattandosi di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, nel quale la sentenza di primo grado è stata confermata sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la ricorrente deduce che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, adagiandosi acriticamente sulle risultanze della CTU e non tenendo in considerazione ‘le puntuali critiche’ rivolte dalla ricorrente alla consulenza stessa.
Sul punto il motivo difetta anzitutto di autosufficienza, posto che di queste ‘puntuali critiche’ non è riportato il contenuto e comunque attinge chiaramente al merito della causa e all’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice a quo , di cui chiede una inammissibile riconsiderazione, posto che a pag. 10 della sentenza gravata il giudice a quo ha spiegato le ragioni della condivisione delle risultanze della CTU e ha respinto con adeguate argomentazioni le eccezioni dell’appellante circa gli errori commessi dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. -l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , riguardante l’ interruzione del nesso di causalità.
La sentenza gravata non avrebbe considerato che RAGIONE_SOCIALE ha operato sulle piastre forate fornite da RAGIONE_SOCIALE, modificandole e poi distruggendole. Conseguentemente, la CTU ha dato per certi e provati fatti esposti dalla sola RAGIONE_SOCIALE e sui quali non poteva esserci alcun accertamento. La sentenza, dunque, non avrebbe esaminato il punto relativo all’interruzione
del nesso di causalità tra l’opera della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed il danno risarcibile imputabile alla ricorrente.
In aggiunta, conclude la ricorrente, l’interruzione del nesso causale non è solo individuabile nell’intervento della RAGIONE_SOCIALE sull’opera e sull’omesso controllo ma anche nell’accettazione della stessa opera e nella decisione di trasmetterla alla RAGIONE_SOCIALE.
4.1.Anche questa censura del ricorrente, dietro il paradigma dell ‘art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., di per sé inammissibile per la presenza di una ‘doppia conforme’, come sopra precisato, contiene doglianze rivolte al merito della causa e all’apprezzamento delle risultanze probatorie e di giudizio compiuto dalla corte di seconda istanza, chiedendo una loro diversa e inammissibile riconsiderazione in questa sede, di fronte a una pronuncia che ha sul punto spiegato le ragioni della necessità della controricorrente di procedere a nuovi lavori di assemblaggio (cfr. pag. 10).
Il motivo va dunque rigettato.
5.In conclusione, deve essere accolto -nei limiti di cui in motivazione -il secondo motivo di ricorso, mentre vanno respinti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, alla quale è demandata la decisione anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione e respinge i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda