Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18783/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in NAPOLI CENTRO DIREZIONALE ISOLA F RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -intimato-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 669/2023 depositato il 11/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equa riparazione concerne la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione («Pinto su Pinto»), protrattosi nelle fasi di cognizione e di ottemperanza. In sede monocratica sono liquidati € 416 (pari all’equo indennizzo liquidato nel processo presupposto). È accolta l’opposizion e, poiché tale somma è stata già versata nella pendenza del giudizio di ottemperanza, mentre il mancato pagamento degli interessi è irrilevante ex art. 2 co. 2-sexies lett. g) l. 89/01 (irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa). «Né rileva l’eventuale ammontare delle spese di lite del giudizio di ottemperanza non rientrano nell’oggetto RAGIONE_SOCIALE causa, tant’è vero che neanche rilevano al fine di determinare il limite quantitativo dell’indennizzo, previsto dall’art. 2-bis co. 3 l. 89/01».
Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi, illustrati da memoria. Ha depositato atto di costituzione il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. – I primi due motivi denunciano che sia rimesso alla valutazione del giudice, caso per caso, lo stabilire la soglia minima RAGIONE_SOCIALE modestia RAGIONE_SOCIALE posta in gioco. A sostegno si fa valere l’orientamento espresso dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-300/21 del 2023 secondo cui «subordinare il risarcimento di un danno immateriale a una certa soglia di gravità rischierebbe di nuocere alla coerenza del regime istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati, poiché la graduazione di una siffatta soglia, da cui dipenderebbe la possibilità o meno di ottenere detto risarcimento, potrebbe variare in funzione RAGIONE_SOCIALE valutazione dei giudici aditi». Nel primo motivo il ricorrente sottolinea che il valore RAGIONE_SOCIALE causa deve essere determinato dalla domanda iniziale e non
può essere ridotto in seguito a un pagamento parziale effettuato durante il processo. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel considerare solo la parte residua RAGIONE_SOCIALE pretesa, ignorando il valore complessivo iniziale RAGIONE_SOCIALE controversia, che doveva includere anche l’importo iniziale richiesto. Si deduce violazione degli artt. 10, 14 c.p.c., 13 co. 6 l. 247/12, 4 co. 1 e 5 co. 1 e 3 d.m. 55/14, 2 co. 2sexies lett. g) l. 89/01 (primo motivo). Nel secondo motivo si deduce omesso esame di fatti rilevanti e documentati per la posta in gioco, cioè le spese per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e l’incertezza relativa all’esito RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale. Quanto alle spese sostenute successivamente al decreto, esse erano necessarie per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, quindi rilevanti per determinare la posta in gioco effettiva RAGIONE_SOCIALE causa. Quanto all’incertezza relativa all’esito, si sottolinea il rischio che la ricorrente dovesse sopportare il peso sia degli esborsi successivi al decreto, sia delle spese legali del procedimento di ottemperanza. Ciò avrebbe potuto comportare un pregiudizio economico superiore al valore RAGIONE_SOCIALE sorte capitale liquidata nel giudizio. Infine, secondo la ricorrente, l’art. 2 co. 2 sexies lett. g) l. 89/2001, pur prevedendo una presunzione di insussistenza del pregiudizio, consente comunque la possibilità di fornire una prova contraria, cosa che la parte privata ritiene di aver fatto. In via gradata si solleva questione di costituzionalità dell’art. 2 co. 2 -sexies lett. g) l. 89/01, in relazione agli artt. 3, 10, 24, 111 Cost., 6 e 13 Cedu e 47 co. 1 e 2 Carta UE dei diritti fondamentali.
Il terzo motivo (p. 22) censura la liquidazione di € 600 di spese processuali in favore di ciascuno dei due Ministeri (secondo il primo scaglione con riguardo all’indennizzo in contestazione) o comunque la mancata riduzione del 30% (riduzione da apportare per la comunanza delle questioni su cui i due Ministeri sono chiamati a difendersi). Si deduce violazione degli artt. 91, 92 co. 1 c.p.c., 13 co. 6 l. 247/2012, 4 co. 2 e 4 e 8 co. 1 d.m. 55/14. Si cita Cass.
33404/2022, 1650/2022: in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico, poiché gravano sul soccombente le spese nella misura RAGIONE_SOCIALE più concentrata attività difensiva q uanto a numero di avvocati secondo la ratio dell’art. 8 c o. 1 d.m. 55/2014.
2. – I primi due motivi sono rigettati.
Secondo l’art. 2 co. 2 -sexies lett. g) l. 89/2001 si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte. Tale presunzione è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale anteriore alla sua introduzione legislativa, che ha inteso valorizzare tale orientamento, relativa alla cosiddetta «posta in gioco» valutata in comparazione con le condizioni socioeconomiche del richiedente. Su questa linea si è peraltro escluso l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minima o comunque inferiore a € 500 (cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti). L’impianto ha trovato conferma anche in pronunce recenti – cui qui si dà continuità – ove si ritiene che il carattere comparativamente bagatellare RAGIONE_SOCIALE pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rilevi non già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia minima. Cfr., tra le più recenti, Cass. 3970/2024, alla quale si rinvia anche per riferimenti alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Cedu in tema di abuso del ricorso individuale ex art. 34 RAGIONE_SOCIALE Convenzione, che è stato constatato solo ove il ricorso riguardi una somma di denaro davvero irrisoria o comunque non incida minimamente sugli interessi del ricorrente (per l’accertamento positivo di un tale caso, cfr. Corte EDU, Bock c. Germania, 22051/07 del 2010, ove la posta in gioco nel processo presupposto era € 7,99, pari al rimborso del costo di un integratore
alimentare prescritto dal medico e il ricorrente è un funzionario statale con stipendio mensile di € 4.500).
Nel caso attuale il rigetto dei due motivi s’impone a maggior ragione, poiché la posta in gioco relativamente agli interessi ammonta a pochi euro, mentre è da confermare che le spese di lite non sono computate nel calcolo RAGIONE_SOCIALE posta in gioco ( Cass. 7695/2019). Non si scorgono ragioni per mutare questo indirizzo alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia dell’Unione europea menzionata dalla ricorrente, che ha ad oggetto una diversa fattispecie.
– Il terzo motivo è accolto sulla base dell’ orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte correttamente invocato dalla ricorrente: vale a dire, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione ex art. 8 co. 1 d.m. 55/2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura RAGIONE_SOCIALE più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. n. 33404 del 2022 con rinvio ad ulteriore precedente).
– Questa Corte cassa la decisione impugnata in relazione al terzo motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alle spese dell a pregressa fase di merito nella misura di € 600 , corrisposti una sola volta ai Ministeri considerati un’unica parte processuale, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara altresì irripetibili le spese del giudizio di legittimità per parziale rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente alle spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione nella misura complessiva di € 600 , da corrispondere ai Ministeri quale unica parte processuale, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.