Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11209 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11209 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12673-2019 proposto da:
I.RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3489/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 112/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 12673/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 08/04/2025
CC
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 15.10.2018 n. 3489, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale dell’Inps e accoglieva parzialmente l’appello incidentale di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto il diritto del COGNOME alla pensione di anzianità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa a seguito del riconoscimento del diritto all’applicazione del beneficio di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, per essere stato esposto a polveri di amianto a livelli superiori a quelli di legge, nell’esercizio della sua attività lavorativa.
Il Tribunale, accogliendo la domanda che, come detto, faceva decorrere la pensione di anzianità dalla domanda amministrativa , aveva respinto l’ulteriore domanda del ricorrente di risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della prestazione dalla data in cui gli era stato poi riconosciuto il diritto.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, oltre a confermare la sentenza di primo grado ha accolto parzialmente l’appello incidentale riconoscendo, inoltre, al COGNOME l’importo di € 188.178,32 calcolato tenendo in considerazione l’ammontare di tutti i ratei di pensione dovuti e non corrisposti dall’Inps dalla data del 15.3.96 (presentazione della domanda amministrativa) al 31.12.01, anche perché tale conteggio non risultava essere stato debitamente contestato dall’Istituto, che si era limitato ad eccezioni del tutto generiche sul punto. Rigettava, invece, la parte dell’appello incidentale riferito alla richiesta di accertamento della sussistenza anche di un danno esistenziale dovuto al mancato riconoscimento della rivalutazione pensionistica.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 della legge n. 153/69 e dell’art. 10 comma 6 del d.lgs. n. 503/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’ appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto del COGNOME alla percezione della pensione di anzianità con decorrenza dall’aprile 1996, in difetto del requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa , quindi, in difetto di uno dei p resupposti per l’ottenimento della pensione .
Il motivo è inammissibile; infatti, per quanto accertato dalla Corte d’appello, ad avviso dell’Inps, il ricorrente in primo grado aveva solo chiesto il risarcimento del danno, mentre il giudice di primo grado gli avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione dalla domanda amministrativa.
In ragione di ciò l’Inps, in appello, ha contestato il vizio di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, che però è stato reputato insussistente da parte della Corte territoriale, in quanto la domanda del ricorrente era volta al riconoscimento del diritto a pensione e al conseguente risarcimento del danno, corrispondente a tutti i ratei non erogati nel periodo in contestazione. Inoltre, l’Inps, con il secondo motivo di gravame ha eccepito la decadenza dalla possibilità di esperire l’azione giudiziaria da parte del pensionato , per l’ass enza della previa presentazione della domanda amministrativa per l’ottenimento
della pensione che però, la Corte territoriale ha respinto, perché tale eccezione era stata avanzata solo in grado di appello.
Nel presente giudizio di legittimità, l’Istituto previdenziale propone, per la prima volta e quale unico motivo di ricorso in cassazione, la questione della mancanza dei presupposti per l’ottenimento della pensione e cioè il difetto del requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa , inteso quale uno dei presupposti indefettibili per l’ottenimento della pensione: ma ciò, come detto, per la prima volta in questa sede, con conseguente inammissibilità tardività del proposto motivo di ricorso in cassazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 1% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.4.25.
Il Presidente NOME COGNOME