Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32599 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
introdotto un nuovo tema basato sulla considerazione del diverso rapporto dal medesimo intrattenuto con la Provincia di RAGIONE_SOCIALE e sull ‘ assunto che il termine dell ‘ aspettativa concessa da tale ente comportava l ‘ automatica cessazione del rapporto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed aveva dunque prospettato l ‘ istituto della presupposizione, quale fatto estintivo del contratto.
Ha pertanto considerato irrilevante l ‘ istanza di acquisizione dei nuovi documenti allegati all ‘ atto di appello, salva la valutazione dei verbali del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE in relazione ai motivi sulla data di conoscenza della cessazione del rapporto.
Il giudice di appello ha poi ritenuto infondati i motivi con cui il COGNOME aveva fatto valere l ‘ erroneità dell ‘ anticipata risoluzione del rapporto, essendo gli eventi relativi alla dedotta conoscenza, da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, della lettera del 5.10.2011, e del recesso prima del 26.9.2012, inidonei ad elidere l ‘ esistenza e l ‘ illegittimità del recesso ante tempus .
Ha evidenziato che era privo di consistenza anche ai fini del diritto al risarcimento del danno, il motivo con cui il COGNOME aveva contestato la valutazione sul mancato raggiungimento della prova della ricezione della missiva del 5.10.2011.
A fronte dell ‘ inammissibilità della deduzione riguardante la presupposizione, ha considerato precluso l ‘ assunto secondo cui la scadenza della proroga dell ‘ aspettativa concessa dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE comportava automaticamente la cessazione del rapporto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE; pur avendo accertato che l ‘ RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza del fatto che in data 26.9.2012 sarebbe cessata l ‘ aspettativa annuale concessa dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE, e pur avendo ritenuto verosimile che fosse al corrente del rischio della cessazione del rapporto con il COGNOME per l ‘ incompatibilità tra i due incarichi, ha escluso che avesse la certezza dell ‘ interruzione del rapporto con il COGNOME.
Ha ritenuto il COGNOME decaduto dalla produzione dei verbali RAGIONE_SOCIALE del 17.2.2012 e del 25.9.2012, peraltro privi del requisito della decisività.
Ha considerato certo il danno subito dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, che per effetto della comunicazione di recesso intervenuta solo in data 26.9.2012 con effetto il giorno
successivo e circa quattro anni prima della scadenza del termine del rapporto (2.9.2016), si era trovata nella necessità di procedere indifferibilmente alla copertura del posto di primario rilievo, improvvisamente rimasto privo di titolare ed aveva provveduto in data 17.10.2012 alla nomina di un direttore Generale facente funzioni per assicurare la continuità della gestione tecnico amministrativa; ha inoltre valorizzato il fatto notorio in forza del quale la sostituzione non programmata di un dirigente di vertice comporta rallentamenti e disservizi dell ‘ attività aziendale estremamente difficili da determinare nella loro consistenza ed interezza; ha infine condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine alla liquidazione del danno.
Avverso tale sentenza l ‘ azienda RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il primo motivo di appello sull ‘ erroneo presupposto che avrebbe costituito nuova eccezione ed avrebbe introdotto un nuovo tema di indagine l ‘ assunto secondo cui il rapporto di lavoro intercorso con l ‘ RAGIONE_SOCIALE era condizionato dalla presupposizione del mantenimento del rapporto di impiego del COGNOME con la Provincia di RAGIONE_SOCIALE e alla persistente vigenza ed efficacia dell ‘ aspettativa concessa.
Evidenzia che nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado il COGNOME aveva dedotto che l ‘ efficacia del contratto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE era condizionata alla concessione dell ‘ aspettativa da parte della Provincia di RAGIONE_SOCIALE e che il contratto si sarebbe risolto alla scadenza dell ‘ aspettativa.
Aggiunge che l ‘ RAGIONE_SOCIALE nell ‘ atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva dato atto di essere a conoscenza di tutti gli atti e i provvedimenti licenziati dalla Provincia di RAGIONE_SOCIALE e riguardanti il COGNOME e della convinzione del COGNOME di legare la sorte del proprio incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla persistenza del proprio ruolo dirigenziale presso la Provincia di RAGIONE_SOCIALE; sostiene
pertanto il carattere marginale della questione relativa alla ricezione o meno, da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, della comunicazione del COGNOME del 5.10.2011.
Deduce che il punto nodale della controversia, posto a fondamento della pretesa risarcitoria dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, è costituito dalla sussistenza o meno del diritto di scelta del COGNOME tra il rientro nei ruoli della Provincia e il mantenimento dell ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE; evidenzia che la statuizione del Tribunale su tale fatto, introdotto nel processo ab origine ed oggetto di dibattito tra le parti, era stata censurata dal COGNOME con l ‘ atto di appello, che sul punto aveva invocato l ‘ art. 11 della legge regionale Lazio n. 30/2002, l ‘ art. 12 dello Statuto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ art. 9 del Regolamento di Organizzazione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, evidenziando la perdita del requisito soggettivo per il mantenimento del diritto a mantenere l ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Argomenta che il riferimento all ‘ istituto della presupposizione non aveva ampliato l ‘ oggetto della causa né aveva modificato il thema decidendum , in quanto era basato sui medesimi fatti storici allegati e dibattuti in giudizio, mentre la valutazione della fondatezza del primo motivo di appello dipendeva dalla soluzione di una questione di diritto, rilevabile anche d ‘ ufficio.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di infrapetizione, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la mancata deduzione, nel giudizio di primo grado, del presupposto di diritto che il mantenimento del rapporto di impiego pubblico quale dirigente da parte del COGNOME quale condizione per il mantenimento dell ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che il COGNOME nel primo motivo di appello aveva censurato l ‘ errore del primo giudice nella ricostruzione del fatto e nell ‘ applicazione di norme di diritto; precisa che nella suddetta censura il COGNOME aveva richiamato le risultanze istruttorie e documentali (costituite dalla delibera di conferimento dell ‘ incarico al COGNOME, dall ‘ art. 12 dello Statuto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, che aveva recepito la legge regionale Lazio n. 30/2002, dall ‘ art. 9, comma 1, del Regolamento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, conforme all ‘ art. 11, comma primo, della legge regionale Lazio n. 30/2002, come modificato dall ‘ art. 89 comma terzo della legge regionale n. 2/2004 e dall ‘ art. 76 comma primo della legge regionale Lazio n. 4/2006 e dai contratti
del 28.6.2007 e del 24.8.2011, la deliberazione della Giunta Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 153/2011), da cui risultava che il rapporto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE era stato fondato e mantenuto in essere sul presupposto accettato e conosciuto del necessario mantenimento del preesistente rapporto di pubblico impiego intrattenuto con la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, e dunque della persistente vigenza ed efficacia dell ‘ aspettativa.
Sostiene che l ‘ omessa delibazione sul secondo motivo di appello, con il quale il COGNOME aveva dedotto come sulla base delle risultanze istruttorie fosse emersa la rilevanza della presupposizione, si era tradotta nella violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ.
3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la produzione dei documenti di cui il COGNOME aveva chiesto l ‘ acquisizione nel giudizio di appello ai sensi dell ‘ art. 437 cod. proc. civ. (lo Statuto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; la legge regionale Lazio n. 30/2002; la domanda di accesso agli atti formulata dal COGNOME in data 17.7.2017 e i documenti acquisiti con detta domanda, costituiti dai verbali del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17.2.2012 e del 25.9.2012; la domanda di accesso agli atti formulata dal COGNOME in data 20.7.2017 e i documenti acquisiti con detta domanda, costituiti dalla missiva del 5.10.2011 e dalla delibera della Giunta Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 153 del 2011 con i relativi allegati), e per avere omesso di esercitare i propri poteri d ‘ ufficio, sollecitati dal COGNOME.
Torna a sostenere che l ‘ art. 12 dello Statuto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva recepito l ‘ art. 11, comma 1, della legge regionale Lazio n. 30/2002, mentre l ‘ art. 9, comma 1, del Regolamento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era conforme all ‘ art. 11, comma primo, della legge regionale Lazio n. 30/2002; evidenzia che la domanda di accesso agli atti formulata dal COGNOME in data 20.7.2017 ed i documenti acquisiti con detta domanda dimostrano che l ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza della missiva del 5.10.2011; sostiene che da detti documenti risulta che il mantenimento del rapporto di impiego del COGNOME presso la Provincia di RAGIONE_SOCIALE condizionava il mantenimento dell ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Argomenta che detti documenti non avevano riguardato una nuova ed inammissibile eccezione in senso stretto né un nuovo tema di indagine, e che nel caso di specie ricorreva un ‘ ipotesi di semiplena probatio .
Evidenzia che la ritenuta inammissibilità dell ‘ acquisizione dei restanti documenti indicati dal COGNOME è viziata dall ‘ aprioristico rifiuto di accertare e valutare il condizionamento dell ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE alla titolarità di un rapporto di impiego dirigenziale presso altro ente pubblico, come previsto dallo Statuto e Dal Regolamento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dalla legge regionale Lazio n. 30/2002.
Addebita alla Corte territoriale di avere travisato i contenuti dei verbali delle riunioni del RAGIONE_SOCIALE del 17.2.2012 e del 25.9.2012, e di non averne colto l ‘ utilità e la rilevanza, anche al fine di riscontrare la ‘pista probatoria’ offerta dai documenti già acquisiti, desumendosi dai medesimi che l ‘ RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza che dalla scadenza dell ‘ aspettativa del COGNOME sarebbe derivata la cessazione dell ‘ incarico di Direttore Generale.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell ‘ art. 1226 cod. civ. ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la certezza del danno cagionato dal COGNOME all ‘ RAGIONE_SOCIALE con le dimissioni anticipate.
Evidenzia che l ‘ irrilevanza delle delibere del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, prodotte dall ‘ Azienda stessa ai fini della dimostrazione di eventuali danni, essendosi tali atti limitati a garantire l ‘ effettivo esercizio delle funzioni di Direttore Generale nella temporanea vacanza del posto.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto dimostrati detti danni in ragione del fatto notorio.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale travisato l ‘ informazione probatoria in ordine alla certa esistenza di un danno.
Insiste nel sostenere che le delibere del RAGIONE_SOCIALE dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, prodotte dall ‘ Azienda stessa ai fini della dimostrazione di eventuali danni si limitano a dimostrare il corretto funzionamento dell ‘ ordinamento interno dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Aggiunge che l ‘ Azienda aveva subito meri disagi; evidenzia che qualora avesse subito effettivi pregiudizi patrimoniali, li avrebbe conosciuti, identificati, dedotti e provati.
Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione dell ‘ art. 115 cod. proc. civ. e dell ‘ art. 2697 cod. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto certo il danno derivato dalle dimissioni anticipate del COGNOME, avendo posto a fondamento della decisione riguardante la liquidazione del danno due fatti notori.
Evidenzia il carattere ipotetico dei rallentamenti e dei disservizi nell ‘ attività aziendale, peraltro dimostrabili dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, ed il carattere squisitamente tecnico della valutazione riguardante l ‘ estrema difficoltà nella determinazione della consistenza ed interezza di detti rallentamenti e disservizi.
Sostiene che detti fatti non hanno carattere certo e oggettivo, né sono di comune ed indiscriminata esperienza.
E ‘ infondata l ‘ eccezione di inammissibilità ex art. 348 ter cod. proc. civ., in quanto il gravame non tende ad una diversa ricostruzione del fatto, ma si limita a denunciare la violazione di norme di diritto.
I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Deve rammentarsi che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo , il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716/2018; Cass. n. 6014/; Cass. n. 25259/2017).
Le censure assolvono agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto riproducono la memoria di costituzione del COGNOME nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l ‘ atto di appello del COGNOME, e localizzano tali atti.
Nell ‘ atto di opposizione l ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che il COGNOME alla scadenza del dodicesimo mese di aspettativa avrebbe potuto decidere di rimanere presso
l ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rinunciando alla dirigenza in Provincia ed ha lamentato che aveva comunicato il recesso solo in data 26.9.2011.
Nel contestare la pretesa risarcitoria dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha evidenziato di avere comunicato le proprie dimissioni in data 5.10.2011, e non ha invece dedotto che la concessione dell ‘ aspettativa al COGNOME da parte della Provincia di RAGIONE_SOCIALE era stata elevata dai contraenti a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell ‘ esistenza ed efficacia del contratto, né ha affermato che l ‘ effetto estintivo del rapporto era derivato dalla delibera della giunta Provinciale n. 153/2011.
A fronte delle statuizioni del Tribunale, che ha escluso la sopravvenienza di fatti che avessero reso improseguibile il rapporto ed ha ritenuto che la cessazione dell ‘ aspettativa avesse determinato in capo al COGNOME l ‘ onere di scegliere tra la decadenza dall ‘ impiego pubblico mantenendo quello presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE o il recesso anticipato dall ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME nell ‘ atto di appello ha sostenuto per la prima volta che l ‘ effetto estintivo del contratto con l ‘ RAGIONE_SOCIALE era derivato dalla delibera della giunta Provinciale n. 153 del 27.9.2011, che aveva rinnovato l ‘ aspettativa del COGNOME solo per un ulteriore e che non era necessaria l ‘ espressione della sua volontà di recedere dal contratto, a fronte della dedotta presupposizione, e non invece dal recesso.
L ‘ atto di appello, diversamente dalla memoria di costituzione del COGNOME nel giudizio di primo grado, sostiene che l ‘ estinzione del rapporto era derivata da un atto diverso dalla comunicazione delle dimissioni; si fonda dunque su fatti diversi rispetto a quelli dedotti nel giudizio di primo grado.
Ai sensi dell ‘ art. 345 cod. proc. civ. il divieto di ius novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d ‘ ufficio.
L ‘ eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta nel giudizio di appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall ‘ altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 14515/2019; Cass. n. 23796/2018).
Questa Corte ha da tempo chiarito che la presupposizione è un ‘ eccezione in senso proprio, configurando un fatto impeditivo o costitutivo del diritto dedotto in controversia onde la relativa allegazione rientra nella disponibilità dei contraenti ai quali spetta pertanto in via esclusiva la legittimazione ad eccepirla (v. Cass. n. 4449/1996).
Si è in proposito ribadito che la presupposizione, vale a dire la esistenza di una situazione costituente premessa implicita del consenso delle parti e indipendente dalla loro volontà, quale fatto impeditivo o costitutivo del diritto rientra, come chiarito dal giudice di legittimità, nella disponibilità dei contraenti ai quali soli spetta in via esclusiva di eccepirla, dovendosi escludere ogni possibilità di rilievo di ufficio da parte del giudice; La tesi sostenuta da parte ricorrente in ordine alla rilevabilità d’ufficio della presupposizione risulta comunque infondata alla luce dell’orientamento costante di questa Corte, al quale si ritiene di dare continuità, secondo il quale la presupposizione integra un’eccezione in senso proprio configurando un fatto impeditivo o costitutivo del diritto dedotto in controversia, con la conseguenza che la relativa allegazione rientra nella disponibilità dei contraenti ai quali spetta in via esclusiva la legittimazione ad eccepirla (v. Cass. n. 5744/2014; Cass. n. 2108 del 2000, n. 13333 del 2000, n. 4449 del 1996).
E ‘ dunque corretta la sentenza impugnata, che ha qualificato come eccezione in senso stretto la deduzione riguardante la presupposizione e l ‘ ha ritenuta inammissibile, in quanto introdotta solo nel giudizio di appello.
10. Nel denunciare l ‘ omessa pronuncia sulla domanda volta all ‘ accertamento della presupposizione, e dunque su una circostanza esterna al contratto e assurta a presupposto del medesimo per volontà delle parti, le censure evidenziano che la questione nodale è la sussistenza o meno di un onere di scelta del COGNOME tra l ‘ incarico di Direttore Generale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l ‘ incarico dirigenziale presso la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, e richiamano anche l ‘ art. 11, comma primo, della legge regionale n. 30/2002, per sostenere l ‘ insussistenza in capo al COGNOME del presupposto soggettivo richiesto ex lege da tale disposizione, a fronte della scadenza dell ‘ aspettativa.
I motivi sembrano prospettare, senza argomentare in alcun modo sul punto, che il requisito soggettivo di dirigente pubblico doveva essere mantenuto per tutta la durata dell ‘ incarico di Direttore Generale, ma non censurano la sentenza di primo grado per violazione di legge; ne denunciano la nullità per non avere il primo giudice riconosciuto la presupposizione.
L ‘ art. 11, comma primo, della legge regionale n. 30/2002, nel testo modificato dall ‘ art. 89, comma terzo, della legge regionale n. 2/2004 e dall ‘ art. 76, comma primo, della legge regionale Lazio n. 4/2006, recante ‘Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale e pubblica’ ed applicabile ratione temporis , prevede: ‘ Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell ‘ azienda stessa o di altri enti pubblici o privati che abbiano svolto attività dirigenziale e che siano in possesso del diploma di laurea ovvero che abbiano espletato per almeno 10 anni l ‘ incarico di dirigente apicale di ente pubblico. ‘.
Le censure assumono apoditticamente che tale disposizione, testualmente riferita solo al momento della scelta del Direttore Generale, richiede la permanenza del rapporto di impiego dirigenziale e che il venir meno della qualifica dirigenziale con la cessazione dell ‘ aspettativa avrebbe comportato la caducazione dell ‘ incarico di Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE.
D ‘ altronde se il COGNOME avesse inteso sostenere l ‘ erroneità delle statuizioni del Tribunale in ordine all ‘ esclusione di fatti sopravvenuti che avessero reso improseguibile il rapporto, sarebbero state del tutto superflue le deduzioni relative alla presupposizione, che riguarda una circostanza esterna al contratto assurta a presupposto per volontà delle parti.
Vanno disattesi anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
Questa Corte ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l ‘ esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l ‘ applicazione dell ‘ art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d ‘ un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e,
dall ‘ altro, che l ‘ impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva – cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta – e incolpevole, ovvero non dipendente dall ‘ inerzia della parte gravata dall ‘ onere della prova. (v. Cass. n. 21607/2025; Cass. n. 13515/2022).
La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l ‘ effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell ‘ esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all ‘ inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. n. 8941/2022).
E ‘ consolidato l ‘ orientamento di questa Corte secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell ‘ esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l ‘ attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell ‘ eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l ‘ opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l ‘ attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l ‘ attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (si vedano, tra le tante, Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all ‘ esistenza o, al contrario, all ‘ inesistenza del fatto ignoto.
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all ‘ esito interpretativo
raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), ovvero criticando il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1785 del 2018), essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l ‘ apprezzamento circa l ‘ idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell ‘ id quod plerumque accidit , l ‘ esito dell ‘ operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente.
E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto dedotta e dimostrata l’esistenza del danno, a fronte del carattere improvviso del recesso e del ritardo nell’avvio della procedura per la sostituzione definitiva del Direttore Generale.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto dimostrata l ‘ esistenza del danno sulla base della comunicazione del recesso solo il giorno prima del suo effetto e circa quattro anni prima della scadenza del termine del rapporto; ha in proposito evidenziato che l ‘ RAGIONE_SOCIALE si era trovata nella necessità di provvedere indifferibilmente alla copertura del posto di primario rilievo rimasto improvvisamente privo di titolare e che per assicurare la continuità della gestione tecnico amministrativa aveva provveduto alla nomina di un Direttore Generale facente funzioni, avviando contestualmente la procedura per la sostituzione definitiva, conclusasi solo in data 21.2.2013.
La Corte territoriale ha dunque ravvisato la deduzione e la prova dell ‘ esistenza del danno; applicando il ragionamento presuntivo ha ritenuto certo il danno, a fronte del carattere improvviso del recesso e nel ritardo nell ‘ avvio della procedura per la sostituzione definitiva del Direttore Generale ed ha utilizzato il ricorso al fatto notorio quale ulteriore ratio decidendi .
Le censure, nel prospettare che le delibere dell ‘ RAGIONE_SOCIALE si limitano a dimostrare che era stato garantito l ‘ effettivo esercizio delle funzioni di Direttore Generale
nella temporanea vacanza del posto e che il COGNOME non ha dedotto né dimostrato l ‘ esistenza del danno, non censurano la quantificazione del danno e si limitano a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma non evidenziano in alcun modo l ‘ assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento presuntivo, di per sé solo idoneo a sorreggere la decisione impugnata per quanto attiene alla certezza del danno.
Questa Corte ha in proposito chiarito che la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 (v. Cass. n. 28772 del 2022).
Per quanto attiene alle censure riguardanti il ricorso al fatto notorio, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell ‘ obbligo, per parte ricorrente, di versare l ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l ‘ impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell ‘ obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l ‘ impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME