Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16084 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 34354/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME;
, NOME dall’avvocato
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME NOME NOME da ll’
avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 627/2019 del 9/4/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME convengono dinanzi al Tribunale di Alessandria NOME COGNOME e NOME COGNOME per
accertamento della proprietà comune di una strada vicinale (mappale 447), l’esistenza del diritto di passaggio sulla scaletta in pietra che collega la strada vicinale alla INDIRIZZO, l’ordine ai convenuti di cessare ogni turbativa. I convenuti contestano, eccependo di essere proprietari esclusivi del cortile (mappale 447), che non era qualificabile come strada vicinale. In riconvenzionale ne chiedevano l’accertamento della proprietà esclusiva e l’inesistenza dei diritti di passaggio pretesi dagli attori. Il tribunale accoglie la domanda degli attori di accertamento della comproprietà del mappale 447, qualifica tale area come cortile, trattandosi di zona scoperta con funzione d’accesso agli edifici, accerta che tutte le parti hanno accesso all’area da anni e lo praticano, condanna quindi i convenuti alla rimozione di ostacoli di accesso e al risarcimento dei danni per mancato godimento della proprietà, liquidati nella misura equitativa di € 5000. La Corte di appello conferma.
Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi. Resistono gli attori con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio per manifesta inammissibilità o infondatezza. La parte ricorrente ha chiesto la decisione.
Sono pervenute memorie.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 8) denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi: errato o omesso accertamento della comproprietà sul mappale 447, errata contraddittoria o omessa valutazione degli elementi di prova, errata o omessa valutazione dei titoli costitutivi la proprietà dei ricorrenti, errata o omessa valutazione dei documenti (atti notarili e note di trascrizione) comprovanti tale proprietà, omessa valutazione della c.t.u. laddove viene riconosciuto un «diritto alla corte» sul mappale 447.
Il motivo, proposto ex art. 360 n. 5 c.p.c., incorre nell’inammissibilità ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme (cfr. Cass. 7724/2022, 15777/2022).
2 Il secondo motivo (p. 14) denuncia la violazione degli artt. 1350 e 2697 c.c. poiché non sussiste valida allegazione probatoria documentale a sostegno delle domande degli attori, contestandosi il diritto di proprietà di un bene immobile. Si denuncia altresì l’errata applicazione del criterio presuntivo, per sopperire alla menzionata carenza probatoria e la violazione dell’articolo 2697 c.c. in materia di riparto dell’onere probatorio.
Questo motivo è infondato.
Pur dichiarandosi di denunziare la violazione di norme di diritto (che, come è noto, presuppone una erronea ricognizione di fattispecie astratta: v. tra le tante, Cass. ord. n. 3340/2019), in realtà si chiede alla Corte di legittimità di dischiudere la prospettiva di un ulteriore giudizio sulle questioni di fatto risolte nei precedenti gradi con una decisione espressa in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità (cfr. Cass. SU 34476/2019, Cass. 5987/2021).
La Corte di appello, infatti, ha accertato -condividendo l’apprezzamento del primo giudice -la possibilità di accesso al cortile dalle unità immobiliari degli attori e la funzione di dare aria e luce agli edifici circostanti (sentenza, p. 16 s ). Ha altresì richiamato le deposizioni dei testi sull’uso comune che veniva fatto della corte. Ha quindi correttamente applicato la disposizione dell’art. 1117 c.c. circa l’indicazione delle parti comuni (disposizione che l’articolo 1117 -bis c.c. ha espressamente ampliato alle fattispecie di più edifici e di più condomìni di edifici). Quindi la mancata produzione di uno specifico titolo di proprietà da parte degli attori resta superata proprio dalla presunzione ex art. 1117 c.c., mentre spettava invece ai convenuti di produrre un titolo da cui risultasse il contrario, cioè che escludesse espressamente l’appartenenza in comunione agli attori del cortile (mappale 447), non essendo sufficiente il mero silenzio dei titoli sul punto.
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La decisione in conformità della proposta comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 380 bis cpc
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 7/3/2024 e, a seguito di riconvocazione, il