Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28802 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 29045/2019 R.G.) proposto da:
n. 29045/2019 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 12 luglio 2024
COGNOME NOME , nato a Taplow-Berkshire (Regno Unito) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME , nata a Busto Garolfo (MI) il DATA_NASCITA (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), entrambi residenti in Marciana Marina (LI), alla INDIRIZZO ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell’AVV_NOTAIO del foro di Livorno , che li rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore:
‘ EMAIL ‘ );
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , nata a Milano il DATA_NASCITA e residente in Varese, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nata a Torino il DATA_NASCITA e residente in Varese, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nata a Torino il DATA_NASCITA e residente in Varese, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME , nato in Svizzera il
DATA_NASCITA e residente in Lugano (Svizzera), alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME , nato a Varese il DATA_NASCITA e residente in Milano, alla INDIRIZZO (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), quest’ultimo quale erede di COGNOME NOME , nata a Varese il DATA_NASCITA e deceduta il 5 marzo 2018 (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE);
-intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1217/2019, pubblicata il 23 maggio 2019 e notificata, mediante p.e.c., in data 25 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c..
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, assumendo l’inadempimento di COGNOME NOME e della sua coniuge COGNOME NOME in ordine a quanto convenuto nell’atto di compravendita dell’11 aprile 2005, convenivano in giudizio i predetti chiedendo, in via principale, la condanna dei coniugi COGNOME all’attuazione di obbligazioni di fare (ovvero realizzazione di strada carrabile di collegamento tra la proprietà COGNOME e la strada INDIRIZZO Ripa nonché posa di tubazioni e condutture nel sottosuolo); in subordinata, previo accertamento dell’impossibilità di attuare le obbligazioni di fare , la declaratoria di nullità del contratto ex artt. 1419 e 1346 c.c. per essere l’oggetto impossibile o illecito; in via ulteriormente subordinata, accertare la sussistenza di errore essenziale ex art. 1427 c.c. sull’oggetto del contratto o su una determinante qualità dello stesso, disporre l’annullamento del contratto stipulato in data 11 aprile 2005.
Si costituivano in giudizio i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali, nel rilevare che il contratto concluso tra le parti era una vendita a corpo e non a misura, sottolineavano che: il termine pattuito per la realizzazione della strada carrabile idonea a collegare il mappale 674 di
proprietà COGNOME NOME con la strada comunale della INDIRIZZO, avrebbe dovuto attuarsi entro il termine di un anno dal rilascio da parte del Comune di Marciana Marina (LI) della concessione edilizia n. 45, datata 24 maggio 2004; il prezzo corrisposto per la compravendita non era ‘irrisorio’ come riferito, bensì allineato ai prezzi di mercato atteso che l’effettivo ammontare corrisposto da ll’acquirente era risultato pari ad €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00); le parti non avevano inteso subordinare l’efficacia del contratto alla realizzazione della strada carrabile; la domanda di annullamento per errore essenziale ricadente sull’oggetto del contratto era infondata, in quanto, nel caso di specie, si trattava di errore di diritto inerente alla normativa urbanistica vigente che, di fatto, non consentiva la realizzazione della strada; l’azione di annullamento del contratto era prescritta.
La causa veniva istruita mediante Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Con sentenza n. 1213/2015, pubblicata il 5 ottobre 2015, il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda principale condannando il COGNOME alla realizzazione della strada; respingeva la domanda rivolta alla convenuta COGNOME NOME poiché priva di legittimazione passiva dichiarando assorbite le ulteriori domande proposte in via subordinata dagli attori e la domanda riconvenzionale proposta, anch’essa in via subordinata, dalla parte convenuta; condannava il COGNOME alle spese di lite e consulenza tecnica d’ufficio.
2.- Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i coniugi COGNOME e COGNOME chiedendo, in via preliminare, l’accoglimento di tutte le istanze istruttorie nonché la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio poiché la strada, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, non risultava realizzabile, e, in subordine, invito all’ausiliario già designato in primo grado a fornire delucidazioni sull’esito della stessa ; nel merito, richiamandosi alle conclusioni precedentemente rassegnate in comparsa di risposta, come integrate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., la riforma integrale della sentenza n. 1213 del 2015 relativamente alla posizione di COGNOME NOME e, in ordine alla posizione di COGNOME NOME, la condanna degli attori alle spese di lite stante il rigetto della domanda proposta nei confronti di quest’ultima .
Si costituivano in giudizio gli attori-appellati , resistendo all’avversa impugnazione.
Nel corso del procedimento, veniva convocato a chiarimenti l’ausiliario designato in primo grado; questi evidenziava l’impossibilità di realizzazione della strada, chiarendo come, in tal senso, si fosse espressa sia l’amministrazione comunale , che la Soprintendenza di Pisa per il vincolo paesaggistico.
La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, respingeva l’appello proposto e, in accoglimento delle domande da essa qualificate come ‘ riproposte ‘ dagli appellati, dichiarava impossibile l’oggetto del contratto rilevando che la nullità parziale riverberava i propri effetti sull’intero sinallagma contrattuale. Pertanto, condannava entrambi i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME a restituire agli appellati i terreni oggetto della compravendita dell’ 11 aprile 2005 nonché, in solido, al pagamento delle spese di ambedue i gradi di giudizio e di consulenza tecnica d’ufficio, oltre al l’importo corrispondente al contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
3.Avverso la sentenza d’appello , hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quest’ultimo quale erede di COGNOME NOME (deceduta il 5 marzo 2018).
4.- I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME denunciano , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 346 c.p.c..
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito, nella pronuncia impugnata, avrebbe ripetutamente asserito l ‘avvenuta ‘ riproposizione ‘, da parte degli appellati, della domanda relativa alla nullità della
pattuizione, per mancanza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c..
Più precisamente, evidenziano all’uopo richiamando specificamente i vari passaggi testuali – come tale affermazione sarebbe contenuta in più parti della sentenza impugnata, nonostante gli appellati ed odierni intimati avessero limitato la propria difesa alla mera conferma della sentenza di primo grado senza argomentare alcunché, nemmeno in via subordinata.
I ricorrenti richiamano, peraltro, anche le conclusioni rassegnate dagli intimati nella propria comparsa di risposta in appello (« in via preliminare: dichiarare inammissibile l’atto di citazione in appello come proposto; nel merito, rigettare la domanda in appello, come formulata, perché infondata in fatto ed in diritto, ed al contempo confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1213/2015 pubblicata in data 05.10.2015 dal tribunale di Li vorno con rigetto dell’opposizione e delle domande riconvenzionali proposte e l’accoglimento delle conclusioni indicate in primo grado da parte opposta in memoria 183 n. 1. »), sottolineando come esse facessero riferimento alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. che, oltre ad essere palesemente generica ovvero priva di qualsivoglia specificità in ordine alle conclusioni, rinviava ulteriormente a quelle di un atto di citazione nella specie inesistente, giacché il procedimento era stato introdotto mediante ricorso ex art. 702bis c.p.c..
Tale circostanza, alla stregua della prospettazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto far ritenere rinunciata ogni conclusione diversa dalla mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado.
2.- La censura è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., è necessario riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado; tale riproposizione, pur potendo avere luogo in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse e, dunque, in maniera libera da forme, deve tuttavia essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo giudice (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 3, ordinanza n. 25840 del 13 novembre 2020, Rv. 659852-01).
Aggiungasi come questa Corte non abbia mancato di precisare che « La parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite; essa è, tuttavia, tenuta a riproporre le une e le altre in modo espresso fino alla precisazione delle conclusioni, operando altrimenti la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ. con conseguente formazione del giudicato implicito. » (Cass., Sez. 3, sentenza n., 413 del 12 gennaio 2006, Rv. 586211-01; Cass., Sez. 2, sentenza n. 12490 del 28 maggio 2007, Rv. 597509-01).
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come dalla stessa sentenza impugnata possa agevolmente desumersi l’assenza di una specifica riproposizione delle domande proposte, in via subordinata, dagli odierni intimati, al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte distrettuale, atteso che, come del resto rilevato dai ricorrenti, tali conclusioni (riportate nella parte epigrafica della sentenza appellata) contemplano esclusivamente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo giudice e non contengono alcun elemento da cui poter desumere la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, tenuto conto anche de l loro tenore letterale (cfr., all’uopo, la parte epigrafica della sentenza impugnata, a pag. 2, laddove testualmente si legge: « Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze, per le causali esposte in narrativa, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare dichiarare inammissibile l’atto di citazione in appello come proposto; nel merito, rigettare la domanda in appello, come formulata, perché infondata in fatto ed in diritto, ed al contempo confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1213/2015 pubblicata in data 05.10.2015 dal Tribunale di Livorno con rigetto dell’opposizione e delle domande riconvenzional i proposte e l’accoglimento delle conclusioni indicate in primo grado da parte opposta in memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1. Il tutto con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità. In via istruttoria si rinnovano le istanze probatorie di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n.2. Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. ».).
Ha errato, pertanto, la Corte distrettuale nel non ritenere operante la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., procedendo alla disamina della domanda di nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., proposta in via subordinata dagli odierni intimati nell’ambito del giudizio di primo grado e non scrutinata in quella sede.
3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione de ll’art. 333 c.p.c. .
Sostengono, al riguardo, che la sentenza impugnata, oltre ad aver erroneamente ritenuto come riproposte dagli odierni intimati le domande avanzate in via subordinata nel giudizio di primo grado, con il rigetto dell’appello avrebbe condannato entrambi i coniugi COGNOME e COGNOME a restituire i terreni acquistati in forza del contratto dell’ 11 aprile 2005 in solido tra loro nonché alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed a quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio .
Tale statuizione risulterebbe paradossale, tenuto conto che la domanda proposta nei confronti di COGNOME NOME era stata rigettata dal giudice di prime cure che, all’uopo, aveva testualmente affermato: « Non può ritenersi legittimata passiva nella relativa domanda la convenuta COGNOME NOME, posto che questa non risulta essere intervenuta nel contratto di compravendita nella qualità di acquirente bensì quale coniuge in comunione dei beni con l’acquirente stesso, come tale destinataria unicamente degli effetti reali del contratto stesso » (cfr. le pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado) e che, in ordine a tale rigetto, alcun appello incidentale era stato proposto dagli odierni intimati.
4.- Anche tale censura risulta fondata e meritevole di trovare accoglimento.
Ed invero, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, « Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle; per contro, la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa. » (Cass., Sez. 2, sentenza
n. 6550 del 14 marzo 2013, Rv. 625499-01; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9889 del 13 maggio 2016, Rv. 639809-01; Cass., Sez. 1, sentenza n. 9265 del 6 aprile 2021, Rv. 661062-01).
Orbene, nella specie, sia dal ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità che dal testo della sentenza impugnata risulta piuttosto agevole desumere come, con la sentenza pronunciata a definizione del processo di primo grado, le domande proposte dagli odierni intimati fossero state rigettate nei confronti della ricorrente COGNOME NOMENOME NOME NOME dell ‘affe rmata carenza di legittimazione passiva della medesima, senza che tale statuizione avesse formato oggetto di alcun appello incidentale da parte degli appellati che, con riguardo a tale profilo, erano da ritenersi, con tutta evidenza, senz’altro soccombenti e, dunque, tenuti a proporlo.
Ne deriva, pertanto, che ha senz’altro errato la Corte distrettuale allorquando ha esteso le statuizioni di condanna da essa pronunciate anche nei confronti dell ‘odierna ricorrente COGNOME NOME, senza avvedersi dell’assenza della suddetta impugnazione incidentale che aveva ineludibilmente condotto alla formazione del giudicato con riguardo al rigetto delle domande pronunciato dal giudice di prime cure in ordine alla posizione della predetta.
5.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, restando assorbiti i restanti, in quanto proposti, per espressa volontà dei ricorrenti, in via subordinata (cfr., all’uopo, le pagg. 19 e 20 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) e con riguardo ai quali si ravvisa altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio, dei singoli profili di censura.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra enucleati, e provvedendo altresì a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla
Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione , anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione