Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31491 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4492/2021 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente-
nonché contro
ESPOSITO NOME
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 4743/2020 depositata il 07/07/2020.
RESPONSABILITÀ SANITARIA.
R.G. 4492/2021
COGNOME
Rep.
C.C. 14/11/2024
C.C. 14/4/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace Napoli, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà a causa dello scontro con la Fiat Panda condotta dall’COGNOME e risultata priva di copertura assicurativa.
A sostegno della domanda espose che, mentre circolava a velocità moderata in direzione INDIRIZZO a Napoli, era stato urtato dalla vettura suindicata la quale, provenendo da sinistra e senza rispettare la precedenza, si era immessa sulla INDIRIZZO percorsa dall’attore.
Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda, mentre il responsabile civile rimase contumace.
Il Giudice di pace, espletata prova per testi, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.
La decisione è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 luglio 2020, ha rigettato il gravame senza nulla statuire in punto di spese, attesa la contumacia degli appellati.
Ha osservato il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, che nel caso specifico non era emersa con certezza l’esclusiva responsabilità del conducente della Fiat Panda e che, d’altro canto, non risultava neppure «un comportamento del tutto corretto del conducente il motociclo Honda SH», poiché non si era potuto accertare se egli stesse davvero marciando sulla destra della propria corsia e se avesse rallentato in prossimità dell’incrocio. Da tale ricostruzione dei fatti il Tribunale ha tratto la conclusione per
cui non era stata superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, del codice civile.
Fatta questa premessa, però, il Tribunale ha affermato che, qualora in una causa di responsabilità civile da incidente stradale l’attore abbia chiesto, in primo grado, di accertare la positiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, egli non può chiedere, in appello, l’applicazione della suindicata presunzione di pari responsabilità, violandosi altrimenti il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. E poiché, nella specie, il COGNOME aveva chiesto «accertarsi solo l’esclusiva responsabilità della controparte che però non è stata riscontrata con certezza», l’appello doveva essere rigettato.
Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, primo comma, e 2054, secondo comma, cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa decisione sulla domanda risarcitoria.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata, erroneamente richiamando e interpretando alcune decisioni di questa Corte, avrebbe rigettato la domanda in modo ingiustificato, posto che erano state accertate le condizioni per l’applicazione della presunzione di pari responsabilità. Oltre a ciò, il fatto colposo del conducente che abbia contribuito al verificarsi dell’incidente stradale sarebbe rilevabile d’ufficio; per cui il Tribunale, una volta dichiarato il concorso di colpa, avrebbe dovuto decidere di conseguenza, emettendo la decisione di condanna.
1.1. Il motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale di Napoli, come si è detto, modificando il giudizio del Giudice di pace, è pervenuto alla conclusione secondo cui nel caso in esame non era stata dimostrata la piena correttezza del comportamento di guida di nessuno dei due conducenti. Da tale premessa in fatto -che è ovviamente non discutibile in questa sede -ha tratto tuttavia una conclusione giuridicamente non corretta.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha in più occasioni affermato che, una volta che l’attore ha chiesto il riconoscimento della totale responsabilità del convenuto nella determinazione causale di un sinistro stradale, il giudice ben può applicare la presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., che costituisce pur sempre un esito di accoglimento, sia pure parziale, della domanda (così, da ultimo, l’ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27169, sulla scia del risalente insegnamento di cui alla sentenza 25 agosto 1978, n. 3990).
Diverso è il caso nel quale, invece, l’attore abbia chiesto fin dal primo grado l’affermazione della responsabilità del convenuto, conducente della vettura antagonista, solo a titolo di colpa concorrente nella causazione del sinistro, perché in simile ipotesi è evidente che il giudice, il quale riconosca la responsabilità esclusiva del convenuto medesimo, incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in tal senso la sentenza 30 aprile 2009, n. 10124).
Rispetto ai due insegnamenti ora riportati, ai quali l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, risulta dissonante, sebbene in modo del tutto inconsapevole, la sentenza 29 luglio 2013, n. 18228, richiamata dal Tribunale; precedente rispetto al quale, però, il Collegio si dichiara in espresso dissenso, anche perché in quella pronuncia non risulta alcun richiamo al diverso orientamento (consolidato) che deve essere oggi ribadito.
Il ricorso, pertanto, è accolto, e la sentenza impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, il quale provvederà al riesame del merito dell’appello facendo applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., posto che la contestazione dell’odierno ricorrente è formulata in modo tale che la negazione della totale responsabilità del convenuto è ormai divenuta irrevocabile.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza