Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16304 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: circolazione stradale
certezza storica del sinistro rigetto della domanda per mancanza di prova della colpa
-illegittimità -applicabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. necessità.
-) COGNOME NOME
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 2 ottobre 2019 n. 18678; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME (nella sentenza, ‘NOME‘) rimase vittima di un sinistro stradale e cedette a due distinte società i crediti risarcitori vantati nei confronti dei responsabili.
Alla società RAGIONE_SOCIALE la danneggiata cedette il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno al veicolo, ed alla società RAGIONE_SOCIALE il credito
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 14861/20 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché
N.R.G.: 14861/20
Camera di consiglio del 1° aprile 2025
avete ad oggetto il risarcimento del danno consistito nella spesa per noleggiare un veicolo sostitutivo.
Nel 2014 le due società, con separati atti di citazione, convennero dinanzi al Giudice di pace di Roma NOME COGNOME e la UnipolSai, e cioè la persona indicata come responsabile del sinistro ed il suo assicuratore della responsabilità civile.
I due giudizi vennero riuniti e il Giudice di pace di Roma, con sentenza 5 febbraio 2016 n. 3903, rigettò ambedue le domande.
Il Giudice di pace – a quanto è dato comprendere dalla confusissima motivazione – ritenne che la cessione di un credito contestato non legittimava il cessionario ad agire nei confronti del debitore ceduto e che il danno non era stato provato nel suo esatto ammontare.
La sentenza contiene anche due affermazioni di principio, scollegate dal contesto, concernenti la necessità che la richiesta stragiudiziale di risarcimento ex art. 145 cod. ass. sia completa, nonché il tema del divieto di frazionamento dei crediti.
La sentenza venne appellata dalle due società soccombenti.
Con sentenza 2 ottobre 2019 n. 18678 il Tribunale di Roma accolse parzialmente il gravame.
In particolare il Tribunale ritenne che:
-) le due società attrici avevano ritirato, e non più depositato, il fascicolo di parte, sicché la causa doveva essere decisa in base ai soli documenti presenti in atti;
-) tra questi documenti non vi era il rapporto redatto dalla polizia municipale in occasione del sinistro, il che impediva di ricostruirne la dinamica;
-) errata era tuttavia la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato le spese giudiziali, che vennero ridotte da 578 a 500 euro a carico della RAGIONE_SOCIALE, e da 578 euro a 180 euro a carico della Save.
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Nonostante l’accoglimento parziale del gravame, il Tribunale ritenne comunque di condannare le due suddette società alla rifusione in favore della UnipolSai delle spese del grado di appello.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla Save con ricorso unitario fondato su sei motivi. La UnipolSai ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
Con ordinanza interlocutoria 28.7.2023 n. 23101 , all’esito di trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis , n. 1, c.p.c., in relazione alla quale venivano depositate memorie, questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato a NOME COGNOME ne ordinò la notifica nel termine di trenta giorni, rinviando la causa a nuovo ruolo. L’incombente è stato assolto con atto spedito per la notifica (a mezzo posta ex lege 53/94) il 6 settembre 2023 e depositato il 7 settembre 2023. La trattazione è stata quindi nuovamente fissata in camera di consiglio e le
parti hanno depositato nuove memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso originario risulta tempestivamente depositato, sicché va rigettata l’eccezione (formulata comunque in via dubitativa) di improcedibilità per tardività del deposito sollevata dalla UnipolSai.
Col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 112, 115, 116 e 169 c.p.c..
Sostengono che il Tribunale non si è avveduto che ad essere ritirato fu un fascicolo soltanto, quello del grado di appello.
Gli altri fascicoli (e dunque, deve ritenersi, quelli di primo grado della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE) non erano stati ritirati, con la conseguenza che il Tribunale, se davvero quei fascicoli non erano in atti, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche a cura della cancelleria, prima di decidere la causa.
2.1. Se col motivo in esame le ricorrenti avessero inteso sostenere che il Tribunale non si è avveduto della presenza in atti dei fascicoli di parte, la
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censura prospetterebbe un errore revocatorio da sottoporre alla Corte d’appello (come del resto già avvenuto, secondo quanto riferiscono le ricorrenti), e sarebbe inammissibile in questa sede.
2.2. Se invece col motivo in esame si intendesse sostenere che i fascicoli erano effettivamente ed incolpevolmente mancanti, ed il Tribunale non ne ha disposto la ricerca, il motivo è infondato.
Se infatti al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca ‘ solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione ‘ ( ex multis, Sez. 2 – , Ordinanza n. 21571 del 07/10/2020).
Nel caso di specie, le ricorrenti non hanno prospettato alcun elemento sufficiente a ritenere che al momento in cui la causa fu trattenuta in decisione dal Tribunale le due società appellanti avessero ritirato solo il fascicolo d’appello, e non quello di primo grado ; né alcun elemento sufficiente a ritenere che la mancanza degli atti di parte fosse ascrivibile a smarrimento, piuttosto che a dimenticanza dei litiganti.
2.3. Tale non è in particolare, la circostanza che l’ordinanza istruttoria del 6.6.2019 dia atto ‘ dell’avvenuto ritiro del fascicolo da parte dell’appellante’ . Elemento fragile ed incerto è infatti l’uso del singolare (‘ ritiro del fascicolo ‘) invece che del plurale (‘ ritiro dei fascicoli’ ).
Sia perché q uell’espressione non consente di stabilire a quale fascicolo il giudice abbia inteso fare riferimento; sia perché il fascicolo del giudizio di appello è sempre un fascicolo unico, all’interno del quale il fascicolo di primo grado non ha autonomia, ma costituisce una parte o componente del fascicolo d’appello: sicché la pretesa di distinguere più fascicoli di parte risulta priva di giustificazione.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Con essi le ricorrenti sostengono che il Tribunale, anche ad ammettere che non fosse utilizzabile ai fini del decidere il rapporto della Polizia Municipale,
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disponeva comunque di elementi necessari e sufficienti per attribuire alla convenuta la responsabilità esclusiva del sinistro o, in subordine, per applicare l’articolo 2054, secondo comma, c.c..
3.1. Nella parte in cui sostiene che il Tribunale disponeva comunque di elementi sufficienti per attribuire a NOME COGNOME la responsabilità esclusiva del sinistro la censura è inammissibile perché richiede a questa Corte un apprezzamento di fatto.
3.2. Nella parte restante la censura è invece fondata.
Il Tribunale infatti ha affermato che un sinistro stradale era certamente avvenuto, e che non era stata ‘ fornita la prova della responsabilità esclusiva della COGNOME nella causazione dell’incidente ‘.
Ma il Tribunale, una volta accertata la storicità del sinistro e una volta ritenuta l’impossibilità di ricostruirne la dinamica, avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell’articolo 2054 c.c..
3.3. Infondata è l’eccezione sollevata dalla UnipolSai nella memoria, secondo cui con l’appello non era stata formulata alcuna domanda subordinata di applicazione del secondo comma dell’art. 2054 c.c. .
Infatti, chiesta dall’attore la condanna del convenuto per colpa in concreto consistita nella violazione di regole del codice della strada, non è inibito al giudice ripartire in via presuntiva le responsabilità ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c.. Tale norma contiene infatti una regola probatoria sussidiaria, che in quanto tale non richiede alcuna domanda ad hoc , dovendosi applicare -se il giudice ne ravvisi i presupposti -d’ufficio, trattandosi di norma di diritto comunque rilevante in vicende come quella di cui è processo.
Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso riguardano la regolazione delle spese.
Questi motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
P.q.m.
(-) rigetta il primo motivo di ricorso;
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti di altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato addetto all’Ufficio , cui