SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 336 2026 – N. R.G. 00001025 2024 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
Corte Appello Torino 1^ Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa NOME COGNOME
PRESIDENTE
Dott.ssa NOME COGNOME PAPPALETTERE
CONSIGLIERE
Dott.ssa NOME COGNOME
GIUDICE AUSILIARIO REL.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 1025/2024 promossa in sede di appello da
, nata a Sizzano il DATA_NASCITA, residente in Sizzano, cod. fisc.
C.F.
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in data 26.7.2024 dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO TicinoINDIRIZZO,
– Parte appellante –
contro
, nato a Novara, il DATA_NASCITA, cod.fisc. , rappresentato e difeso in forza di procura speciale in data 26.9.2024 dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in INDIRIZZO INDIRIZZO C.F.
– Parte appellata –
Udienza art. 352 cpc del 16.12.2025
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante :
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare: fissare termine a ll’appellante entro cui dovrà essere introdotto il giudizio per querela di falso dell’ riportato in pag. 3 del doc. n. 5) di fase monitoria avversario, denominato ‘raccomandata’ nelle produzioni opposte nel corso del giudizio di cognizione di primo grado; riformare la sentenza di primo grado accertando e Con
dichiarando che la pretesa e i diritti di verso come in atti si sono estinti per prescrizione o comu nque che nulla più deve l’Appellante all’Appellato per i tito li di cui all’opposta ingiunzione di pagamento in prime c ure, con revoca della medesima ; in subordine, riformare la sentenza appellata almeno nel capo portante condanna dell’Appellante ex art. 96, comma 3, cpc, annullandolo per intero ovvero, in ulteriore a più stretto subordine, riducendo equit ativamente l’importo di tale voce d condanna. Spese alla soccombenza ‘ .
Per parte appellata:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’appello di Torino, contrariis reiectis, dichiarare preliminarmente: -inammissibile l’appello ex art. 342, comma I, nn. 2 e 3 c.p.c.; dichiarare comunque inammissibile il gravame per manifesta infondatezza ex art. 348 bis cpc ; nel merito respingere l’appello per manifesta infondatezza in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Novara, n. 508/2024; condannare controparte ex art. 96, comma 1 e 3, cpc per aver interposto un appello temerario con colpa grave ad una somma che la Corte d’appello riterrà equa e conforme a giustizia. Con vittoria di spese del grado, liquidate con la maggiorazione ex art.4, comma 1-bis DM n.55/2014, come modificato dal dm n.37 del 2018 ‘ .
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 475/2019 emesso dal Tribunale di Novara su istanza di , aveva allegato di non essere debitrice di alcuna somma e, premessa una sintetica ricostruzione in fatto della vicenda, aveva chiesto che il decreto fosse revocato previa dichiarazione di estinzione del credito azionato.
L’opponente aveva infatti specificato di aver stipulato con una scrittura con la q uale quest’ultimo aveva erogato, il 30.10.2008, un prestito di € 60.200,00 che la si era impegnata a restituire senza interessi ‘… con la vendita del terreno di mia proprietà fog. 18 map. 16 .. .’, aveva confermato di aver restituito quanto lo aveva indicato (€ 28.000,00) ma aveva contestato di essere debitrice della restante somma ingiunta, somma che, a suo dire, era stata oggetto di altro accordo: il figlio di avrebbe dovuto e ssere associato nell’azienda agrituristica della ed avrebbe dovuto partecipare alla distribuzione degli utili. In realtà l’azien da era stata chiusa ma, aveva sostenut o la , l’originario debito era stato comunque estinto.
A suffragare questa ricostruzione, l’opponente aveva eccepito che l’assegno prodotto in copia dallo (assegno bancario a firma di € 60.200,00) , probabilmente le era stato restituito (ma
non era in condizione di esibire l’originale) e d aveva provveduto a disconoscere la conformità della copia all’originale .
Ulteriore eccezione era stata formulata in ordine alla prescrizione dell’azione, sul presupposto che l’accordo risaliva ad oltre dieci anni dal momento della notifica del decreto ingiuntivo e che, l’invito al saldo, contenuto nella raccomandata in data 21.10.2016, non era mai stato ricevuto visto che la sottoscrizione della cartolina di ricevimento non era riferibile alla destinataria che la disconosceva e si riservava di presentare querela di falso.
costituendosi, aveva contestato ogni difesa della debitrice, aveva allegato che nessuna prescrizione potesse decorrere in considerazione del fatto che il prestito di cui si discuteva era sottoposto alla condizione della vendita del terreno di proprietà della e che detta condizione si era avverata nel corso dell’anno 2013 (fatto incontestato); aveva quindi negato l’esistenza di alcun accord o novativo o che, comunque, avesse condotto all’estinzione del debito per altri motivi; aveva anche confermato la regolare consegna della raccomandata presso la residenza della debitrice ma aveva anche rilevato l’ininfluenza della circostanza ai fini della decisione, in assenza della benchè minima prova di quanto aveva affermato.
Aveva concluso per il rigetto dell’opposizione ed anche perché fosse pronunciata condanna ex art. 96 cpc.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con la sentenza n. 508/2024, pubblicata il 26.6.2024, del Tribunale di Novara che ha rigettato l’opposizione ed ha chiarito che, non emerge contestazione sull’esistenza del prestito originario di € 60.200,00, è contestata la sua estinzione per novazione ma non vi è prova di alcun genere di tale evento; non è intervenuta alcuna prescrizione posto che, ai sensi dell’art. 2935 CC, essa decorre dal momento in cui si è avverata la condizione sospensiva e, quindi, dalla data di vendita del terreno oggetto dell’accordo del 30.10.2008 .
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione del ricevimento della raccomandata del 2016, richiamati gli argomenti a sostegno del rigetto della richiesta sospensione dell’esecutività del decreto opposto, il primo giudice ha anche chiarito che ‘… il profilo attinente il disconoscimento di firma effettuato con riferimento all’ (doc. 5) non vale a configurare quel grave motivo di cui all’art. 649 cpc, atteso che la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura Co
di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata … ‘ ed anche che ‘… in mancanza di proposizione di querela di falso, il disconoscimento della firma deve considerarsi tamquam non esset …’. Infine, sempre nel merito, il Tribunale di Novara ha affermato l’irrilevanza dell’eventuale smarrimento o distruzione dell’assegno prodotto in copia, posto che la fonte dell’obbligazione non è rappresentata dal titolo ma, al contrario dalla scrittura del 30.10.2008.
Ritenuta la sussistenza delle condizioni ex art. 96, 3° comma, cpc (‘… la manifesta infondatezza della opposizione proposta, per quanto sopra descritto, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere manifestamente pretestuoso dell’opposizione esercitata, la quale risulta sorretta, pertanto, quanto meno da colpa grave. Un tale contegno sostanziale e processuale rappresenta un evidente abuso dello strumento processuale che va sanzionato ai sensi dell’art. 96, comma 3, cpc…’) , il Tribunale di Novara ha altresì ritenuta un equa liquidazione, a titolo risarcitorio, riferibile all’entità delle spese processuali o su un loro multiplo (ex Cassazione Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
L’appello
Con tempestivo atto di citazione, ha impugnato la sentenza che ha rigettato la sua domanda e l’ha condannata anche al pagamento della somma di € 3.809,00 a titolo risarcitorio ex art. 96/3 cpc, dolendosi del mancato accoglimento dell’ eccezione di prescrizione e chiedendo la sospensione e l’assegnazione di un termine per la proposizione della querela di falso. Ha lamentato il fatto che il primo giudice, nel valutare il doc. 2, non ha tenuto conto di esso nel suo complesso per escludere che la ricostruzione dei fatti esposti nel ricorso per ingiunzione non è collegata alla vendita di alcun terreno. Tale ricostruzione avrebbe consentito di individuare il termine di decorrenza della prescrizione non solo dalla vendita del terreno ed avrebbe assunto rilievo il disconoscimento della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento della raccomandata del 2016. Ritenendo quindi indispensabile proporre querela di falso, chiede alla Corte la sospensione del giudizio e l’assegnazione di un termine per l’adempimento (la proposizione della querela di falso).
Ulteriore critica viene rivolta alla irrilevanza data alla mancanza dell’originale dell’assegno prodotto da solo in copia, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata diversamente.
Critica finale è quindi formulata in ordine alla condanna ex art. 96 cpc sul presupposto che la mala fede o la colpa grave non può essere ricondotta alla semplice infondatezza della domanda ma richiede ‘,,, una dimostrazione chiara ed inequivocabile …’ che, nel caso in esame non sussiste.
Conclude chiedendo che il giudice dell ‘ appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara, accerti l’intervenuta prescrizione del diritto di o, in ogni caso, che nulla più deve a Quanto alla condanna ex art. 96/3 cpc, parte appellante ne chiede la revoca o, in subordine, la riduzione dell’entità.
Costituendosi nel presente grado, ha contestato integralmente il gravame, ha eccepito la violazione dell’art. 342 cpc perché l’appellante avrebbe omesso di formulare critiche obiettive all’impianto motivazionale della sentenza del Tribunale di Novara.
Ha quindi rilevato l’errore processuale nella richiesta di un termine per proporre la querela di falso che è comunque tardiva posto che avrebbe dovuto essere proposta prima della rimessione della causa a decisione (ed in primo grado, dopo aver formulato l’ eccezione di falsità della sottoscrizione della raccomandata si è disinteressata della questione).
Ha confermato l’irrilevanza della produzione dell’originale dell’assegno che il ricorrente per ingiunzione aveva prodotto in copia e, quanto alla denunciata infondatezza della condanna ex art. 96 cpc, parte appellata osserva come ai fini della configurazio ne della responsabilità aggravata (terzo comma dell’art. 96 cpc) è già sufficiente la mancata coltivazione delle eccezioni e la mancanza di qualsiasi istanza a supporto delle medesime. E ciò, nel caso di specie, ulteriormente rafforzata dalla fantasiosità della allegazione di un patto novativo coinvolgente un terzo (il figlio di .
Nella accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art.96/3 cpc, parte appellata conclude oltre che per l’inammissibilità o comunque il rigetto dell’appello, anche per la conferma della condanna ex art.96/3 cpc.
Nel corso del giudizio di appello, la Corte ha invitato le parti ad esperire il tentativo di mediazione al quale la non ha presenziato adducendo motivazioni legate a problemi di connessione (l’incontro si è svolto con modalità telematiche). Nessun accordo è stato raggiunto.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l’eccezione, formulata da parte appellata, d’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cpc, in quanto l’atto di gravame individua con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto d’impugnazione e le critiche che ad essa sono formulate.
Nel merito l’appello non è fondato.
sottopone a critica la sentenza del Tribunale di Novara insistendo sostanzialmente sull’intervenuta prescrizione del diritto di di ottenere il
pagamento della somma capitale di € 32.200,00 maggiorata degli interessi di legge e ribadendo la non riferibilità a sé della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata inviatale il 21.10.2016 che dovrebbe costituire l’atto interruttivo della prescriz ione decennale eccepita.
Insiste per l’assegnazione di un termine per la proposizione della querela di falso.
Rileva la Corte che l’appellante, presumibilmente al fine di supportare l’eccezione di prescrizione che il Tribunale ha correttamente rigettato, allega in questo grado una nuova, e del tutto inammissibile, ricostruzione in fatto della vicenda contenziosa, laddove, mentre introducendo il giudizio di primo grado ha confermato di aver assunto l’impegno di provvedere al la restituzione della somma ingiunta all’esito della vendita di un terreno (specificando anche che il terreno era stato venduto e che non era nelle sue intenzioni ‘nascondere’ l’evento allo e che il debito si sarebbe estinto per novazione, in appello afferma che ‘… la ricostruzione opposta in ricorso per decreto ingiuntivo, non è collegata alla vendita di alcun terreno e reca importo a debito di sostanzialmente coincidente con quanto richiesto ex adverso …’.
Tutto ciò al fine di sostenere che la decorrenza del termine prescrizionale sarebbe da individuare nella sottoscrizione della scrittura e non anche, come affermato dal primo giudice, dalla data dell’avveramento della condizione sospensiva, cioè dalla data della vendita del terreno.
A prescindere da ciò, in ogni caso, la censura è priva di fondamento posto che la conoscenza legale dell’intimazione che a viene inviata da l 21.10.2016 non è affatto messa in discussione dal disconoscimento della sottoscrizione della cartolina di ricevimento che è stata effettuata nel corso del giudizio di primo grado.
E’ insegnamento consolidato della Suprema Corte quello per il quale ‘… La conoscenza legale di cui all’art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell’atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria, presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l’atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell’art. 1335 c.c., che, nell’indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla “impossibilità di aver notizia” e non alla conoscenza effettiva dell’atto né, tanto meno, alla sua comprensione …’ ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15.6.2025 n. 15987), con la conseguenza che, anche laddove si volesse
accedere alla nuova ricostruzione dei fatti operata in questo grado, l’eccezione di prescrizione sarebbe del tutto infondata.
Irrituale, prima ancora che inammissibile, è la reiterata richiesta di un termine per la proposizione della querela di falso a mezzo della quale l’appellante pretenderebbe di far a ccertare la falsità della sottoscrizione della cartolina di ricevimento della raccomandata 21.10.2016.
Vale a tal proposito richiamare quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che, da ultimo con l’ordinanza n. 29187 del 5.11. 2025, ha chiaramente confermato che ‘… La querela di falso avente ad oggetto la natura apocrifa della firma apposta sull’avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria non è lo strumento idoneo per superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335, c.c., in quanto l’agente postale, nel caso di raccomandata “ordinaria”, non è tenuto ad accertarsi che il soggetto ricevente sia effettivamente chi afferma di essere e l’incontestata consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario rende la notifica perfezionata e valida, in difetto della prova contraria prevista dall’art. 1335, c.c. …’.
Il tenore dell’appello, con le già evidenziate modifiche alla ricostruzione in fatto e le critiche giuridicamente infondate all’impianto motivazionale della sentenza impugnata, ivi compreso il capo del provvedimento che motiva la condanna della al risarcimento ex art. 96/3 cpc, non consentono neppure la riforma della condanna al pagamento della somma di € 3.809,00 a favore della controparte ex art. 96 terzo comma cpc.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, , in applicazione del principio della soccombenza.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell’attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l’importo complessivo di € 3.473,00, oltre il 15% per rimborso forfetario, l’IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l’infondatezza dell’appello.
PQM
La Corte d’Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 508/2024 pubblicata il 26.6.2024
nei confronti di
, ogni contraria istanza disattesa,
– rigetta l’appello;
condanna parte appellante,
, al rimborso delle spese processuali del grado a
favore di
, liqui dandole in complessivi € 3.473,00, oltre 15% per rimborso
forfetario, IVA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente
dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME