Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3453 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3453 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22402/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
nonché contro
NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME; -controricorrenti- nonché contro
COMUNIONE EREDITARIA COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 537/2022 depositata il 18/03/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le osservazioni del Sostituto P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Nel 2007 mancava ai vivi NOME COGNOME. Egli aveva lasciato un testamento ove designava NOME COGNOME, sua nipote ex filia, erede per la quota disponibile con riferimento ad un immobile a Forte dei Marmi. La comunione ereditaria vedeva come partecipanti, oltre a NOME, le figlie di NOME, NOME e NOME (rispettivamente zia e madre di NOME). Amministratore era il commercialista NOME COGNOME. Il testamento veniva impugnato dalle figlie di NOME, ma la sua validità veniva confermata dal Tribunale di Prato nel 2014. Nel 2013, NOME otteneva una sentenza dal Tribunale di Firenze che ordinava alla zia e alla madre la consegna a lei delle chiavi d ell’ immobile di Forte dei Marmi. Nella fase esecutiva, nel novembre del 2013, NOME veniva a conoscenza di una delibera dei partecipanti alla comunione ereditaria, adottata in sua assenza il 13/08/2013. A questa riunione erano presenti la zia e la madre, mentre risultava assente (oltre a NOME) anche l’amministratore. In tale riunione le due sorelle avevano deliberato di riconoscere a NOME COGNOME, padre di NOME, un credito di circa € 87.450,00 per spese da lui sostenute per interventi sull’immobile e deciso di compensare tale credito con i canoni di un contratto di locazione dell’immobile tra le sorelle e NOME, stipulato poi il 17/08/2013.
Nel capoverso precedente sono riassunti gli antefatti della controversia attuale, promossa nel dicembre 2013 da NOME COGNOME,
che conveniva NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Firenze, per l’ impugnazione della delibera assembleare del 13/08/2013, chiedendo di escludere ogni debito nei confronti di NOME COGNOME. L’attrice sosteneva di non essere mai stata convocata validamente e di essere appunto venuta a conoscenza della delibera solo a novembre 2013, in occasione dell’esecuzione per la consegna delle chiavi dell’immobile . NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze sulla questione della locazione, indicando la competenza del Tribunale di Lucca. Contestavano inoltre la loro legittimazione passiva e affermavano di aver inviato regolare convocazione. NOME COGNOME proponeva domanda riconvenzionale per il credito verso NOME COGNOME, pari a € 19.433,33, corrispondente alla rispettiva quota del credito complessivo. NOME COGNOME riconosceva la validità della delibera per la propria quota. NOME COGNOME rimaneva contumace.
Nel 2016 il Tribunale di Firenze dichiarava invalida la delibera del 13/08/2013, inopponibile a NOME il contratto di locazione e prescritto il credito di NOME COGNOME. Quanto alla motivazione, era riscontrata l’esistenza di due lettere raccomandate inviate dai genitori a NOME. La prima lettera era stata redatta il 3/8/2013 e spedita il 5/8/2013 all’indirizzo statunitense di NOME. Il Tribunale riteneva che tale lettera non contenesse la convocazione dell’assemblea del 13/8/2013, bensì una comu nicazione diversa (una lettera personale del padre). Questa interpretazione si basava sul documento prodotto da NOME COGNOME, che non è stato specificamente contestato dai genitori. La seconda lettera è stata spedita il 2/9/2013 e conteneva il verbale della delibera assembleare e le chiavi dell’immobile. Questo plico è stato restituito al mittente con la dicitura ‘ Refused -Returned to sender ‘ , e successivamente consegnato da NOME COGNOME all’ufficiale giudiziario durante la menzionata fase esecutiva. Il Tribunale riteneva invalida la delibera
del 13/8/2013 per mancanza di prova di una valida convocazione dell’assemblea e per l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare un rifiuto di ricezione imputabile a NOME COGNOME in relazione al plico del 2/9/2013. Di conseguenza, escludeva che potesse operare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.
La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la mancata ricezione della convocazione non fosse decisiva ai fini della validità della delibera, in quanto NOME era comunque stata posta in condizione di conoscerla attraverso il plico del 2/9/2013. Ha applicato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in relazione a quest’ultimo , giudicando che la spedizione fosse sufficiente a far decorrere i termini per l’impugnazione. Pertanto, ha considerato tardiva l’impugnazione della delibera da parte di NOME e ha dichiarato valida la delibera del 13/8/2013. Di conseguenza, il contratto di locazione derivante dalla delibera è stato riconosciuto opponibile a NOME. Tuttavia, la Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME, confermando la prescrizione del credito.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME con tre motivi, illustrati da memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. Resistono NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso. Resiste NOME COGNOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, in esito alla quale la trattazione del ricorso è stata rimessa alla udienza pubblica. Il Sostituto P.G. ha depositato conclusioni nel senso delm rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1335 c.c., nonché degli artt. 5, 6 e 17 e ss. della Convenzione dell’Aja del 15/11/1965 (resa esecutiva con l. n. 42/1981), della Convenzione postale universale (d.p.r. n. 358/1981), degli artt. 1109 co. 1 n. 2, 1105 co. 3 c.c., e 2697 c.c. Si censura altresì omesso esame circa
fatti decisivi relativi al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio. Si afferma che la Corte di appello abbia erroneamente applicato la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ritenendo tardiva l’impugnazione della delibera assembleare nonostante il plico raccomandato non sia mai entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria. Si rileva che la raccomandata contenente la delibera è stata restituita al mittente con un’indicazione di ‘ rifiuto ‘ non attribuibile alla destinataria, mancando una valida attestazione da parte dell’ufficio postale statunitense. Si osserva inoltre che l’assenza di elementi probatori sull’effettiva conoscenza da parte di NOME COGNOME avrebbe dovuto spostare l’onere probatorio sul mittente, impedendo l ‘applicazione della presunzione. Si contesta, altresì , l’applicazione impropria del d.lgs. n. 261/1999, che disciplina la liberalizzazione del servizio postale senza regolare le modalità di esecuzione delle notifiche internazionali. Si richiama invece la C onvenzione dell’Aja, che prevede specifiche formalità per garantire l’effettivo recapito degli atti all’estero. La mancata osservanza di tali formalità avrebbe dovuto condurre a dichiarare l’inesistenza di una valida notificazione. Si conclude che la sentenza impugnata ha indebitamente compresso i diritti difensivi della destinataria, invertendo l’onere probatorio e applicando una presunzione in assenza dei necessari presupposti, con evidente violazione di legge.
1.2. – Il primo motivo è accolto nei termini seguenti.
Il presupposto indefettibile affinché operi la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è che si abbia certezza che il plico sia giunto all’indirizzo del destinatario.
Nel caso di specie si tratta del plico contenente -non già l’avviso di convocazione dell’assemblea, bensì – la deliberazione assembleare della comunione ereditaria del 13 agosto 2013 e le chiavi dell’immobile di Forte dei Marmi, spedito all’indirizzo della Signora NOME negli Stati Uniti d’America, il quale risulta essere stato
inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) e restituito al mittente con la dicitura a stampa ‘ refused -returned to sender’ , priva di firma, dicitura riportata su un’etichetta adesiva apposta sul plico.
Orbene, affinché operi la presunzione di conoscenza ( rectius : di conoscibilità) ex art. 1335 c.c. deve darsi attestazione che il plico contenente la ‘dichiarazione’ (in questo caso: la delibera assembleare) sia appunto giunto « all’indirizzo del destinatario ». Se vi è contestazione specifica su ciò, il rischio della mancata prova dell’arrivo del plico ricade sul mittente. Cfr. Cass. n. 20167/2014: ‘ La presunzione di conoscibilità di un atto giuridico recettizio richiede la prova, anche presuntiva, ma avente i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. (gravità, univocità e concordanza), che esso sia giunto all’indirizzo del destinatario, sicché, in caso di contestazione, la prova della spedizione non è in sé sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza ‘ .
Se questo è vero in linea di principio, è altrettanto vero che la giurisprudenza di questa Corte fa operare il criterio della vicinanza della prova per mitigare gli oneri di dimostrazione a carico del mittente. Si è così statuito: ‘la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l’atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione’ (così, Cass. n. 6251/2025, in tema notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale ); ‘ la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all’avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare che il plico conteneva un
atto diverso o nessun documento ‘ (così, Cass n. 964/2025); ‘ la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell’esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile ‘ . (così, Cass. n. 28580/2024).
Il nucleo centrale comune alle tre pronunce riferite nel capoverso precedente – che sono state selezionate tra quelle più recenti e rilevanti rispetto al caso attuale -consiste nell’attribuire peso decisivo alle risultanze inequivoche dell’avviso di ricevimento, affinché si possa dare certezza che il plico sia giunto all’arrivo del destinatario . D’altra parte, in questo senso milita anche la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 10012 del 2021, ove si stabilisce che, in tema di notifica a mezzo posta, qualora l’atto non venga consegnato al destinatario la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve darsi mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento (della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito).
È certamente vero che la regola facente appello alle risultanze inequivoche dell’avviso di ricevimento non può essere applicata meccanicamente se si tratta di valutare il perfezionamento di procedimenti di notificazione all’estero attraverso il servizio postale. Infatti, questi ben possono ignorare documenti che sarebbero qualificabili come «avvisi di ricevimento» in una prospettiva italiana. È principio fondamentale che la notifica all’estero a mezzo del servizio postale può ritenersi legittima solo se è assicurata
l’irrinunciabile esigenza dell’integrità del contraddittorio, da realizzare o attraverso la diretta relazione (tramite la notificazione dell’atto) tra l’attore ed il convenuto, o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l’ordinamento dello Stato destinatario ritiene di dovere dare rilevanza (cfr. Cass. 13 gennaio 1998, n. 206; Cass. 26 marzo 2010 n. 7307). Mentre nell’ambito nazionale, per il caso di impossibilità di recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, soccorre la previsione di cui alla L. 8 novembre 1982, n. 890, art. 8 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), ciò non avviene allorché si utilizza lo strumento postale per indirizzare direttamente un atto giudiziario ad una persona che si trova all’estero. In tale evenienza, l’ufficiale postale straniero non è destinatario degli adempimenti previsti dalla disciplina dello Stato italiano, arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, e le disposizioni del servizio postale internazionale che, per il caso in cui il piego non abbia potuto essere consegnato al destinatario, prevedono una giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell’amministrazione di destinazione, attenendo al regime ordinario e non essendo specifiche per gli atti giudiziari, non producono alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.
Con la conseguenza che il giudice di merito, chiamato a valutare – in caso di contestazione della ricezione -se vi sia certezza che il plico sia giunto all’indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l’ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell’avviso di ricevimento secondo la normativa italiana.
Nel caso di specie, tale riscontro ad opera della Corte di appello si è rivelato manchevole.
Si è infatti alla presenza di un plico restituito al mittente con la dicitura a stampa « refused -returned to sender », priva di firma, dicitura riportata su un’etichetta adesiva apposta sul plico. A ben vedere, tale annotazione, di per sé sola (priva come è di riferimenti spaziali e temporali, oltre che della firma) non consente di acquisire certezza né sul se un incaricato del servizio postale statunitense abbia effettivamente tentato la consegna all’indirizzo indicato (ed è questo l’elemento decisivo, che impedisce di far maturare la presunzione ex art. 1335 c.c.), né sul se la destinataria fosse presente e abbia personalmente rifiutato il plico, ovvero se il rifiuto sia stato opposto da terzi non meglio identificati (per tacere che non vi è certezza se sia stato lasciato alcun avviso di giacenza o comunicazione equivalente presso l’indirizzo del destinatario).
Ne segue l’accoglimento del primo motivo , nei termini delineati.
-L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei due restanti motivi, cioè: (a) del secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1418 e 1421 c.c., nonché degli artt. 2909 c.c., 651 e 654 c.p.p., evidenziando come la sentenza impugnata abbia omesso di rilevare la natura simulata della delibera assembleare e del contratto di locazione stipulato, circostanze già accertate con sentenza penale, divenuta definitiva in seguito a Cass. n. 8591/2022; (b) del terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. censurando la decisione della Corte di appello di compensare integralmente le spese di lite relative al rapporto processuale tra NOME e NOME COGNOME, basandosi su una presunta reciproca soccombenza.
– La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
L’
Estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME