Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27698 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14603/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME ;
– ricorrenti –
contro
PRESTI NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 405/2019, depositata il 27/02/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza dal Consigliere NOME COGNOME;
le conclusioni rese dal Sostituto Procuratore Generale nella udite persona del dott. NOME COGNOME;
udita la discussione orale dell’AVV_NOTAIO COGNOME per parte ricorrente, e la discussione orale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME per sentirli condannare, per quanto ancora qui rileva, a rimuovere gli oggetti dagli stessi collocati in prossimità della finestra contigua alle scale di accesso al loro appartamento, nello spazio di esclusiva proprietà della ricorrente; a rimuovere il rubinetto collocato nell’area circostante la cisterna dell’acqua, alla quale hanno solo diritto di accedere per l’eventuale manutenzione della stessa; a cessare l’attività di parcheggio della loro autovettura sul terreno di esclusiva proprietà della RAGIONE_SOCIALE.
Costituitisi, i coniugi COGNOME contestavano le domande avversarie e, contestualmente, svolgevano domanda riconvenzionale volta all’accertamento del vincolo pertinenziale sulle aree indicate nella planimetria allegata all’originario atto di divisione dei singoli lotti e costituzione del condominio orizzontale (ai sensi dell’art. 1117 -bis cod. civ.), risalente al 16.06.1997; nonché all’accertamento del la natura di pertinenza del posto auto all’unità abitativa di loro proprietà, ai sensi dell’art. 41sexies legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica).
1.1. Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 19.04.2015, rigettava sia le domande dell’attrice sia la domanda riconvenzionale dei convenuti.
La pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Palermo che, con sentenza n. 405/2019, riformava parzialmente l’ordinanza del Tribunale, compensando interamente le spese di lite.
In particolare, per quel che qui rileva, la Corte d’Appello dalla documentazione in atti traeva la conclusione che l’area inserita nella particella 451 circostante le unità immobiliari alienate ai coniugi COGNOME fosse di proprietà esclusiva della COGNOME e da tanto discendeva la condanna dei coniugi COGNOME ad astenersi dal collocare oggetti in prossimità della finestra contigua alla scala di accesso al loro appartamento, nonché a rimuovere il rubinetto collocato nell’area circostante la cisterna idrica interrata nella proprietà della COGNOME e, infine, a non usare detta area come parcheggio.
La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste NOME COGNOME depositando controricorso contenente anche ricorso incidentale.
In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno presentato memorie.
Il Pubblico Ministero si è espresso nel sen so dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, con conseguente superamento del ricorso incidentale, ritenendo infondati il terzo e quarto motivo del ricorso principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo si deduce violazione, falsa applicazione, ai sensi dell’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., delle norme di cui agli artt. 117 e 2728 cod. civ., dell’art 1362 cod. civ. e dei principali criteri
di interpretazione delle clausole contrattuali, nonché degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motivazione in relazione all’omesso accertamento dell’inequivoca volontà dell’originario proprietario costruttore di riservare a sé le parti condominiali e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento alle disposizioni contrattuali da cui desumere l’effettiva volontà delle parti. In sostanza, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso la natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di accesso alle proprietà COGNOME e COGNOME, della cisterna e dell’area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi, ritenendo detti beni di proprietà esclusiva della odierna resistente, non essendo sussistente alcun titolo dal quale desumere in via interpretativa l’inequivoca volontà della società venditrice, originaria proprietaria, di riservare a sé la proprietà delle parti condominiali.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ bene ricordare che i n tema di individuazione delle parti comuni, la presunzione operata dall’art. 1117 cod. civ. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali.
Tale «presunzione» – che si sostanzia, nelle specie, nella natura condominiale dello spazio contiguo alle scale di accesso alle proprietà COGNOME e COGNOME, della cisterna e dell’area ad essa circostante, nonché degli spazi riservati ai parcheggi – dispensa il condominio o i singoli condòmini dalla prova del diritto, essendo, piuttosto, onere del singolo condòmino che pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni
indicati nell’art. 1117 cod. civ. di dare prova della sua asserita proprietà individuale, senza che, tuttavia, a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa , ove non si tratti dell’atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall’iniziale unico proprietario che non si sia riservato l’esclusiva titolarità del bene. Una volta che, in difetto di titolo derogatorio, sia sorta la comproprietà delle parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117 cod. civ., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva – i quali comprendono pro quota , senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni – la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell’eseguita formalità ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32432 del 2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21440 del 06/07/2022, Rv. 665175 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020, Rv. 657106 – 01).
E’ stato anche precisato che l’individuazione delle parti comuni, emergente dall’art. 1117 cod. civ. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio – ossia dal primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai
singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (Cass. n. 21440 del 2022 cit.).
La Corte d’appello contrariamente ai principi sopra riportati – ha tratto le deduzioni logiche che l’hanno condotta ad attribuire la proprietà esclusiva dell’area circostante alla proprietà COGNOME non già dal titolo che ha dato luogo alla formazione del «supercondominio» (atto per AVV_NOTAIO del 16.06.1997), bensì dal primo (seguendo il numero di repertorio più basso) dei due atti di compravendita consecutivi (datati 24.02.2006) con i quali la società dante causa aveva costituito il condominio tra le parti del presente giudizio e attribuito le due diverse unità immobiliari (v. sentenza p. 5, 2° capoverso).
Tuttavia, nel pervenire a detto convincimento si è affidata ad un ragionamento deduttivo basato sulla formulazione dei due contratti seriali che -in assenza di espresso titolo derogatorio rispetto alla condominialità dell ‘intera area circostante le unità immobiliari alienate (compresa la p.lla 451, ove è ubicata anche la cisterna) -si espone ad una lettura non univoca e, quindi, non chiara, della volontà delle parti.
In effetti, dapprima dal «silenzio» del primo atto di vendita (avente ad oggetto il trasferimento del secondo piano ai coniugi COGNOME) in ordine all’area circostante le unità immobiliari trasferite, la Corte deduce una riserva di proprietà a favore dell’alienante, così sottraendola alla presunzione di condominialità ex art. 1117 cod. civ. Tale convincimento, peraltro, ha tratto ulteriore conferma dal riferimento, questa volta espresso, rinvenibile nello stesso atto ad una parte comune, ossia l ‘impianto di smaltimento reflui posto nel terreno della società venditrice (v. sentenza p. 5, righi 1-7).
Di poi, il percorso deduttivo si conclude con l’esame dei confini precisati nel secondo atto di vendita: mancando la venditrice tra i soggetti confinanti con le proprietà delle parti in causa, il giudice
d’appello ne trae il convincimento che la dante causa si sia spogliata della proprietà dell’area compresa nella p.lla 451 in contestazione per cederla alla NOME; tanto confermato dall’ elaborato planimetrico prodotto d all’appellante (v. sentenza p. 5, ultimo capoverso).
Per i principi espressi da questa Corte, come sopra riportati, tale ragionamento deduttivo non risponde alle richieste di chiarezza ed univocità necessarie a superare la presunzione di condominialità ex art. 1117 cod. civ., comma 1, lett 1) e 3) vigente ratione temporis , atteso che i fatti noti intorno ai quali si sviluppa la motivazione sono -come sostenuto anche dal P.M. -passibili di interpretazione contraria, nel senso di poter ritenere, altrettanto plausibilmente, che la venditrice si sia spogliata solo dei beni finalizzati alla vendita privata mentre l’area è rimasta nella comunione del condominio.
1.2. La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua , spettando al giudice del rinvio accertare l’eventuale superamento della presunzione di condominialità delle aree strutturalmente e funzionalmente destinate all’uso comune, avvalendosi dei titoli derogatori disponibili nella fase di costituzione del «supercondominio», non già del condominio tra le parti in causa
Con il secondo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. e 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motivazione in merito all’accertamento della volontà contrattuale relativamente all’estensione della proprietà dei beni immobili compravenduti, e/o omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all’omesso esame dei titoli di provenienza degli immobili (in particolare: la planimetria e la relativa legenda allegate all’atto notarile con cui gli originari proprietari del complesso di villette del quale fa
parte il condominio oggetto del presente giudizio hanno proceduto alla divisione dei singoli lotti nonché alla costituzione del condominio orizzontale di cui all’articolo 1117bis cod. civ.); del materiale fotografico; della dichiarazione del legale rappresentante della società costruttrice originaria proprietaria. A giudizio dei ricorrenti, da tali risultanze probatorie emergerebbe la volontà delle parti di confermare la condominialità dello spazio contiguo alle scale di accesso alle unità immobiliari di proprietà dei ricorrenti (pianerottolo), nonché dell’area in cui è posta la cisterna; di imprimere un vincolo di pertinenzialità all’area dei parcheggi.
Con il terzo motivo si deduce violazione falsa applicazione, ai sensi dell’art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 41sexies della legge n. 1150/42, come modificato dalla legge n. 122/89, e 818 cod. civ. I ricorrenti ritengono violata la normativa vigente ratione temporis sopra richiamata in materia di spazi riservati a parcheggi: ai sensi dell’art. 41 -sexies in particolare – ove non vi sia stata alcuna riserva di proprietà da parte del costruttore e nei singoli atti sia stato omesso qualunque riferimento ad essi – si considerano proprietà comune gli spazi dedicati a parcheggi nei condomini ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. se ricavati all’interno dell’edificio, ovvero pertinenze se ricavati all’esterno di esso. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie il preteso rapporto pertinenziale dei posti auto sia incompatibile con l’art. 818 cod. civ. rispetto al quale, all’evidenza, l’art. 41sexies della legge 1150/42 si pone in rapporto di specialità.
Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo ed il terzo si dichiarano assorbiti.
Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e degli artt. 345,
702quater , 132 e 156 cod. proc. civ., 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per mancata motivazione in relazione all’accertamento dell’indispensabilità della concessione edilizia n. 95/82 prodotta in grado di appello. Deducono i ricorrenti che copia autentica della concessione edilizia menzionata, nonché dell’atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione, rappresentano documenti che eliminerebbero ogni dubbio in ordine all’esatta individuazione degli spazi che, in base all’art. 41sexies, comma 1, legge n. 1150 del 1942, sono riservati ai parcheggi. Ha errato, pertanto, la Corte d’Appello a non ammettere dette prove alla luce della novella (legge n. 134/2012), a norma della quale sono ancora ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Dove il concetto di indispensabilità della prova nuova in appello – chiarito dal supremo consesso della Corte di legittimità (Cass. Sez. U., 10790/2017) consiste nell’idoneità della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti indicati nella pronuncia impugnata, prescindendo dal rilievo che la parte interessata sia in corsa in relazione a quella prova nelle preclusioni istruttorie in primo grado.
5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass. Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass. Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679) e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento
della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777).
I ricorrenti non chiariscono per quale ragione la concessione edilizia menzionata e l’atto pubblico di convenzione per vincolo permanente e di destinazione siano idonei a dissipare ogni possibile incertezza probatoria, eliminando ogni dubbio in merito agli spazi riservati ai parcheggi, ex art. 41sexies , comma 1, della legge urbanistica; né sono riportati i passaggi più rilevanti degli atti richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza.
II. RICORSO INCIDENTALE
6 . Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente deduce violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in particolare sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 132/2014, e dell’art. 336, cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. 111 Cost., anche sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4), in relazione alla statuizione afferente la regolamentazione delle spese processuali dei due pregressi gradi di giudizio di merito. La ricorrente osserva che l’esito complessivo della lite è dato dalla soccombenza totale degli appellati/odierni ricorrenti, in contrapposizione all’accertata fondatezza della domanda dell’appellante, con conseguente accoglimento – seppur parziale – del gravame. Dovendo, quindi, il giudice d’appello provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua, appunto, dell’esito complessivo della lite, avrebbe dovuto adeguatamente motivare la scelta di derogare alla regola della soccombenza e al principio di causalità.
6.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, avendo cassato la pronuncia impugnata, l’unico motivo del ricorso incidentale deve logicamente dichiararsi assorbito dovendo il giudice del rinvio riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.
Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso incidentale, inammissibile il quarto motivo del principale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo e il ricorso incidentale, inammissibile il quarto motivo del principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 20 marzo 2025.
La Relatrice NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME