Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30229 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8820/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elett.te domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elett.te domiciliati in RENDE INDIRIZZO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO n. 1612/2021 depositata il 15.12.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.10.2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 248/2017 del 10.4.2017 il Tribunale di Crotone, previo espletamento di CTU per l’accertamento della natura esclusiva o condominiale della proprietà della corte oggetto di causa, in accoglimento della domanda avanzata da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, accertava che il primo era proprietario esclusivo della corte identificata nel NCEU del Comune di Strongoli a foglio 14, particella 209, sub. 3.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo di accertare che essi erano comproprietari della corte sopra indicata per avere acquistato dai venditori costruttori COGNOME NOME e COGNOME NOME con atto del 21.2.1992 l’unità abitativa al primo piano di circa 50 mq..
COGNOME NOME, invece, in secondo grado, oltre a chiedere il rigetto dell’impugnazione avversaria, proponeva appello incidentale affinché fossero poste a carico della controparte le spese della CTU espletata in primo grado, per le quali non si era provveduto in via definitiva.
Con la sentenza n. 1612/2021 del 6/15.12.2021 la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando integralmente la sentenza di primo grado, così statuiva:
accoglieva l’appello principale, dichiarando la natura condominiale della corte identificata nel NCEU del Comune di Strongoli a foglio 14, particella 209, sub. 3;
rigettava l’appello incidentale;
condannava COGNOME NOME alla restituzione in favore degli appellanti della somma da essi ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 9.738,00 oltre interessi legali dall’esborso al soddisfo;
Avverso tale sentenza, notificata il 25.1.2022, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME e COGNOME NOME il 25.3.2022, COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi, e COGNOME NOME e COGNOME NOME resistono con controricorso notificato il 2.5.2022.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 26.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che individua in:
le risultanze della CTU che valorizzando l’accatastamento della corte del 16.3.1991 prot. 2489 nel quale la corte, identificata a foglio 14, particella 209, sub. 3, era graffata al subalterno 4, aveva ritenuto la corte di proprietà esclusiva del ricorrente;
la rappresentazione degli immobili successiva all’accatastamento emergente dagli allegati 2 e 3 alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 1 c.p.c. di primo grado dell’attore;
l’art. 1 del contratto di compravendita concluso dai venditori -costruttori COGNOME NOME e COGNOME NOME con COGNOME NOME, dante causa del ricorrente, datato 26.8.1992 e prodotto dall’attore come allegato 3 in primo grado, col quale soltanto era stata venduta a COGNOME NOME oltre ad un’unità abitativa al piano terra di 73 mq (sub. 4) anche la corte di pertinenza esclusiva (sub. 3) che
asseritamente non figurava tra i confini indicati della porzione venduta.
Va premesso che oggetto della doglianza ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. dovrebbe essere la mancata considerazione di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, e non di singole prove ritenute utili all’accoglimento della tesi del ricorrente che avrebbero potuto portare alla formazione di un diverso convincimento da parte dei giudici di merito, e che la molteplicità dei mezzi istruttori che si assumono trascurati non depone certo nel senso della loro separata decisività, risultando piuttosto espressione del tentativo di sottoporre inammissibilmente alla Suprema Corte, giudice nomofilattico, una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in quanto non si condivide la pur plausibile motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Ove si volesse comunque individuare il fatto storico non considerato nella circostanza che la corte oggetto di causa risultava graffata catastalmente con l’unità abitativa riportata nel NCEU del Comune di Strongoli a foglio 14, particella 209, sub. 4, acquistata da COGNOME NOME e poi dal suo avente causa COGNOME NOME già il 16.3.1991, e quindi prima che i venditori -costruttori procedessero alla vendita della prima unità immobiliare (il subalterno 5 del foglio 14, particella 209, di 50 mq al primo piano) in data 21.2.1992 a COGNOME NOME, la doglianza sarebbe comunque inammissibile sotto un duplice profilo.
Da un lato non é vero che la Corte d’Appello di Catanzaro non abbia considerato tale fatto, in quanto nell’ultimo capoverso di pagina 6 e nella pagina successiva, facendo specifico riferimento all’accatastamento da parte dei venditori -costruttori della corte in questione del 16.3.1991 ed alla graffatura, ha evidenziato che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte i dati catastali non sono determinanti per attribuire la proprietà di un immobile, né per vincere la presunzione di condominialità dell’art. 1117 cod. civ., che
si é ritenuta operante per la corte in questione nel momento in cui i costruttori dell’intero fabbricato hanno proceduto in data 21.2.1992 alla prima vendita a terzi di un’unità immobiliare in esso compresa, vendendo a COGNOME NOME l’unità immobiliare al primo piano (foglio 14, particella 209, sub. 5), senza riservarsi in modo espresso la proprietà esclusiva della corte (foglio 14, particella 209, sub. 3), e quindi prima ancora che gli stessi costruttori vendessero con l’atto del AVV_NOTAIO del 13.9.2002 l’unità abitativa al piano terra (sub. 4) a COGNOME NOME, dante causa dell’attuale ricorrente.
Dall’altro proprio per l’ininfluenza delle risultanze catastali, aventi finalità prevalentemente fiscale e tributaria, sull’accertamento della proprietà degli immobili, che si accerta attraverso il riferimento ai titoli di acquisto derivativo od originario ed alle presunzioni di condominialità (vedi Cass. n. 54/2014; Cass. n.2670/2001), il fatto storico suddetto non é neppure decisivo.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1117, 2967 cod. civ. e 116 c.p.c..
Assume il ricorrente, richiamando la sentenza n. 20693 del 2018 della Corte di Cassazione, che l’impugnata sentenza non abbia considerato che per stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione dell’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto, dovendosi escludere l’operatività della presunzione quando in tale atto la proprietà del bene potenzialmente rientrante tra quelli comuni sia riservata espressamente ad uno solo dei contraenti.
Sostiene inoltre il ricorrente che nella specie l’accatastamento come autonomo subalterno e la sua graffatura al subalterno 4, avvenuti ad opera dei venditori costruttori prima ancora della vendita a COGNOME NOME del subalterno 5 effettuata il 21.2.1992,
avessero già escluso la corte in questione dal novero dei beni potenzialmente comuni, per cui in quell’atto non sarebbe stato necessario che i venditori si riservassero espressamente la proprietà esclusiva per escludere la presunzione di comunione dell’art. 1117 cod. civ..
Il secondo motivo é infondato, in quanto l’impugnata sentenza ha correttamente applicato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale ‘ al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dall’originario proprietario ad altro soggetto, e pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni risulti riservata a uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni ” (vedi Cass. n. 20693 del 2018; Cass. n.11812/2011).
La sentenza impugnata, dopo avere esaminato l’atto di vendita a COGNOME NOME del 21.2.1992, che ha determinato la nascita del condominio, ha riscontrato che in esso i venditori costruttori COGNOME NOME e COGNOME NOME non si erano espressamente riservati la proprietà esclusiva della corte individuata col subalterno 3, ed ha specificamente motivato sull’insufficienza dell’accatastamento e della graffatura catastale pregressi a sostituire l’espressa riserva di proprietà esclusiva della corte nell’atto di vendita, concludendo quindi correttamente nel senso della mancata prova del superamento della presunzione di condominialità dell’art. 1117 cod. civ..
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa e comunque perplessa motivazione dell’impugnata sentenza relativamente alla disposta sua condanna alla restituzione
della somma versatagli dalla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva condannato in solido COGNOME NOME e COGNOME NOME a risarcirgli il danno provocatogli per avere illecitamente demolito le opere di miglioria che egli aveva realizzato sulla corte oggetto di causa.
Ritiene la Corte che non sia ravvisabile un’ultrapetizione, o extrapetizione, in quanto nell’atto di appello COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano effettivamente richiesto la condanna di COGNOME NOME alla restituzione di quanto pagatogli in esecuzione della sentenza di primo grado sia per il risarcimento danni per avere demolito le opere di miglioria dallo stesso realizzate sulla corte, sia per le spese processuali di primo grado, per cui non vi é stata violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Infondata é anche la doglianza del ricorrente relativa all’omessa, o perplessa motivazione, addotta dalla sentenza impugnata per giustificare l’accoglimento della domanda degli appellanti di condanna di COGNOME NOME alla restituzione della somma di € 9.738,00, oltre interessi legali dalla data dell’esborso al soddisfo.
La sentenza di appello, infatti, ha giustificato la condanna alla restituzione delle somme pagate all’odierno ricorrente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sia a titolo di risarcimento del danno per la demolizione delle opere da lui realizzate sulla corte oggetto di causa, sia per le spese processuali del giudizio di primo grado. Questo sulla base dell’accoglimento dei primi due motivi dell’appello principale di COGNOME NOME e COGNOME NOME, concernenti la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio ai fini dell’accertamento della comproprietà anziché della proprietà esclusiva di COGNOME NOME della corte oggetto di causa, dando applicazione all’art. 336 c.p.c., per il
quale la riforma della sentenza di primo grado in appello ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata.
Nel giudizio di primo grado, infatti, la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per avere demolito le opere di miglioria eseguite da COGNOME NOME sulla corte, era stata disposta perché quest’ultimo aveva lamentato l’illecita lesione della sua asserita proprietà esclusiva della corte. Nel giudizio di appello, col riconoscimento della comproprietà della corte stessa, il diritto dalla cui lesione era derivato il risarcimento del danno liquidato é venuto meno, e con esso é caduto anche il fondamento della dipendente condanna per responsabilità aquiliana, sicché coerentemente, per l’importo risarcitorio, oltre che per le spese processuali liquidate in primo grado, l’impugnata sentenza ha disposto la restituzione, provvedendo poi al governo delle spese processuali secondo l’esito finale della lite.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità della controparte, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del legale antistatario dei controricorrenti, AVV_NOTAIO.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, respinge il secondo ed il terzo motivo, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese vive, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario dei controricorrenti, AVV_NOTAIO. Visto l’art. 13
comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.10.2023