Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12612 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21031/2023 R.G. proposto da : COGNOME difeso dell’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 354/2023 depositata il 10/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine da una controversia relativa alla proprietà di un appezzamento di terreno. Gli attori, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME affermano di essere comproprietari del terreno sulla base di un atto di divisione notarile del 05/09/1967 e successivi atti di donazione e compravendita, tra cui un atto del 07/07/2006. Essi sostengono che il convenuto, NOME COGNOME non abbia alcun diritto sul fondo, nonostante quest’ultimo, acquistando un appartamento in un edificio adiacente con atto del 12/02/1998, abbia ritenuto di vantare diritti sulla predetta area.
COGNOME, costituitosi in giudizio, ha eccepito la mancata integrità del contraddittorio e ha sostenuto di aver acquistato, oltre all’appartamento, una quota del terreno in contestazione e del lastrico solare, ritenendoli pertinenziali all’immobile acquist ato. Ha inoltre chiesto la nullità dell’atto di vendita del 07/07/2006, ritenendo che le venditrici non avessero più diritti da trasferire, avendo già ceduto il bene a lui nel 1998. In subordine, ha chiesto il riconoscimento della proprietà per usucapione.
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda degli attori, ritenendo fondata la domanda riconvenzionale di COGNOME e accertando il suo diritto di comproprietà nella misura di 1/4 sul terreno e sul lastrico solare. Ha inoltre dichiarato l’inopponibilità a COGNOME dell’atto no tarile del 07/07/2006, rigettando però la sua richiesta di risarcimento danni.
Gli attori hanno impugnato la sentenza innanzi alla Corte di appello di Salerno, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la sussistenza della comproprietà in capo a COGNOME e lamentando che l’atto di divisione del 1967 non avesse sciolto la comunione sul terreno e sul lastrico solare.
La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che i beni contestati rientrassero nella presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., salvo che un titolo contrario ne escludesse la pertinenzialità, elemento che
non è stato dimostrato dagli appellanti. Ha altresì considerato che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione non inficiasse la validità del trasferimento effettuato a favore di COGNOME ritenendo che lo stato di comunione delle aree in questione fosse coerente con la disciplina del condominio e non necessitasse del consenso unanime di tutti gli eredi.
Ricorrono in cassazione gli attori con un motivo, illustrato da memoria. Resiste la parte convenuta con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 713, 817, 818 e 1117 c.c. Si afferma che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’atto di divisione del 1967 non avesse mantenuto la comunione ereditaria sulle aree comuni e nel considerare il terreno e il sottotetto parti comuni del fabbricato in applicazione dell’art. 1117 c.c. Si sostiene che la divisione parziale operata tra gli eredi di NOME COGNOME aveva lasciato in comunione ereditaria il solo sottotetto e il terreno, escludendone la pertinenzialità con gli appartamenti assegnati ai singoli coeredi. Si deduce che la Corte avrebbe erroneamente applicato la presunzione di comunione dell’art. 1117 c.c. senza considerare il preesistente titolo contrario risultante dalla divisione e dalle successive traslazioni di diritti. Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che riconosce la possibilità di divisioni parziali e la necessità di un titolo esplicito per l’inclusione di beni nel regime di comunione condominiale. Si afferma c he la vendita dell’appartamento a Lambiase non avrebbe potuto automaticamente trasferire quote delle aree comuni, in assenza di un titolo idoneo a derogare alla divisione del 1967.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, ritenendo che l’area contestata sia parte comune del fabbricato ai sulla base di una corretta applicazione dell’ art. 1117 c.c. e che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un titolo idoneo a superare tale presunzione. Ha accertato in modo incensurabile in questa sede che la divisione del 1967 non ha sciolto la comunione sulle parti comuni dell’edificio e che l’estraneità di alcuni condividenti alla cessione delle quote non ha inficiato la validità del trasferimento in favore di COGNOME In sostanza, il ricorrente ripropone in sede di legittimità una diversa lettura delle risultanze istruttorie e delle valutazioni probatorie operate dai giudici di merito, senza dimostrare la violazione di norme di diritto.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, antistatari . Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3. 500 in favore della parte controricorrente, in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME antistatari , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3. 000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025.