Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34040 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34040 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 5956/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria dell’ex RAGIONE_SOCIALE di Codigoro presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3297/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/12/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che: 5956/2021
Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2005 l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE Codigoro convenivano davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne il pagamento di prestazioni di servizio veterinario dal 1 gennaio 1990 al 28 febbraio 1997 in relazione al mercato ittico da essa gestito a Porto Garibaldi. La convenuta si costituiva resistendo e negando la propria legittimazione passiva.
Il Tribunale con sentenza del 2 agosto 2007 rigettava.
Le due soccombenti proponevano appello, cui resisteva controparte, e che la Corte d’appello di Bologna rigettava con sentenza del 19 novembre 2014.
Le due soccombenti proponevano ricorso per cassazione, e Cass. 11248/2018 accoglieva ‘ i motivi del ricorso principale ‘ ( così dichiara il dispositivo) e rinviava alla Corte d’appello.
E ‘ opportuno fin d’ora rilevare che nella motivazione centrale RAGIONE_SOCIALE pronuncia, pagine 9-10, questa Suprema Corte affermava che ‘ il nucleo centrale attiene all’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE norma che prevede <>’ e che quindi ‘ il profilo rilevante è la individuazione del soggetto che richiede ‘ dette prestazioni, onde il giudice di rinvio avrebbe dovuto ‘ verificare di volta in volta chi richiede ‘, mentre non incideva né la qualità di proprietario RAGIONE_SOCIALE merce (qualità che avevano i pescatori) né quella di gestore del mercato ittico (qualità che aveva la RAGIONE_SOCIALE); la ratio RAGIONE_SOCIALE norma era la ‘ tutela dei consumatori finali ‘.
Dopo queste affermazioni, la pronuncia entrava nella sua motivazione centrale: ‘ il testo dell’art. 14 è in linea con il nucleo centrale delle tesi delle ricorrenti
riguardo alla presenza di due fasi, la prima precedente la commercializzazione che individua quale protagonista il conferente, cioè il pescatore, e la seconda che riguarda la commercializzazione e fa capo alla RAGIONE_SOCIALE quale commissionario ‘. Si ribadisce quindi che l’onere del pagamento ‘ è a carico dei soggetti che richiedono le prestazioni veterinarie ‘, e si aggiunge che ‘ l’interesse è quello alla tutela RAGIONE_SOCIALE salute dei consumatori, compratori finali, non l’interesse del richiedente ‘. Dunque il giudice di rinvio ‘ avrebbe dovuto verificare chi era il soggetto richiedente anche con riferimento alle concrete modalità di controllo ‘, profilo questo sollevato con il secondo motivo del ricorso deciso in detta precedente pronuncia ; ‘ sotto tale profilo il ricorso principale deve trovare accoglimento ed il giudice del rinvio provvederà a verificare le modalità con le quali veniva espletato il controllo, con riferimento alle visite veterinarie svolte a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare se si trattava di un secondo ed autonomo controllo presso il mercato ittico, ulteriore rispetto ad un primo controllo svolto nel porto in banchina (come sostenuto dalle ricorrenti) e ciò al fine di individuare il soggetto richiedente il controllo sanitario ‘.
La Corte d’appello nella sentenza del 23 dicembre 20 ha confermato la sua sentenza che era stata cassata (n. 2349/2014) in quanto ‘ né le allegazioni effettuate … dalle attrici, né le prove … permettono di individuare il soggetto richiedente ‘ e quindi obbligato a pagare il corrispettivo (così nelle pagine 7 s. RAGIONE_SOCIALE sentenza ora impugnata).
I due enti sanitari hanno nuovamente proposto ricorso, articolato in tre motivi, dal quale la RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso. Sia le ricorrenti, sia la controricorrente hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALE cognizione del giudice di rinvio ai sensi degli articoli 384 cpv. e 394 c.p.c. nonché nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di rinvio per non essersi uniformata al principio di diritto
dato dal giudice di legittimità e per una indebita rinnovazione del vaglio su parti coperte dal giudicato ex articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
Il giudice di rinvio, ad avviso delle ricorrenti, ‘ contrasta con l’accertamento che il servizio veterinario è stato svolto in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE vendita del prodotto nel mercato ittico da lei gestito, dopo un solo sommario controllo del pesce in banchina al momento dello sbarco ‘ per cui avrebbe effettuato ‘ cognizione in ambito eccedente ‘.
Si richiama la precedente pronuncia di questa Suprema Corte – con ampi stralci – per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe violato il giudicato ‘ quando afferma che si svolgeva un unico controllo ‘, e quindi in una unica fase, mentre la ‘ Cassazione ha statuito che si verificava in due fasi ‘, la seconda al mercato gestito dalla RAGIONE_SOCIALE. Pertanto il giudice di rinvio avrebbe illegittimamente compiuto ‘ un nuovo e diverso accertamento dei fatti rispetto a quelli sui quali è stata fondata l’ordinanza di annullamento ‘ e che ‘ formano oggetto di giudicato implicito interno ‘.
1.2 Dalla sintesi del contenuto, ut supra già offerta, RAGIONE_SOCIALE precedente pronuncia di questa Suprema Corte che ha disposto la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE prima sentenza d’appello emerge senza alcun dubbio che, nonostante quanto dichiarato nel dispositivo, tale pronuncia ha conferito al giudice di rinvio il compito di accertare chi chiese i controlli veterinari.
Ne consegue che il presente motivo è manifestamente infondato: come si è sopra riportato appunto sul contenuto RAGIONE_SOCIALE precedente decisione di legittimità, non vi si era stato accertato che vi fossero due fasi, bensì vi si era chiesto al giudice di rinvio di accertare tutto, per individuare il richiedente dei servizi, cioè chi è tenuto a pagarli.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di fatto discusso e decisivo.
Ancora non seguendo l’effettivo contenuto RAGIONE_SOCIALE precedente pronuncia, con questo motivo ictu oculi si costruisce un amplissimo (pagine 17- 32 del ricorso)
terzo grado di merito, ‘riprendendo’ vari dati istruttori dal complessivo compendio dell’accertamento di merito.
È pertanto evidente l’inammissibilità di questa censura.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
3.1 In primo luogo si sostiene che la condanna alla rifusione delle spese è ‘ generica e omnicomprensiva, senza specificazione delle varie voci ‘, per cui ‘ non consente un controllo sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE liquidazione ‘.
La censura è inammissibile, a tacer d’altro, in quanto si presenta estremamente generica, non indicando perché la liquidazione non consentirebbe il controllo di correttezza una volta noti il valore RAGIONE_SOCIALE causa e i parametri forensi da applicarvi, non sostenendo neppure che siano stati superati i limiti minimi o massimi nella determinazione delle spese.
3.2 In secondo luogo viene lamentata la mancata compensazione delle spese.
La compensazione è una valutazione discrezionale, per cui se non si effettua non si commette violazione di legge in riferimento all’articolo 92, secondo comma, c.p.c. Pure questo submotivo non ha consistenza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delle ricorrenti – in solido per il comune interesse processuale – a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 5000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023