Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 34323 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo p.e.c., presso la propria sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1548/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello d i RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la ‘RAGIONE_SOCIALE , quale procuratrice speciale RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, quest’ultima, quale cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE , adiva il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi dovuti all’iniziale cedente per prestazioni mediche, chirurgiche generali e vascolari, cardiologiche ed ostetrico-ginecologiche eseguite in regime di accreditamento provvisorio in favore di soggetti assistiti dal RAGIONE_SOCIALE.N.
Chiedeva ingiungersi all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 3.485.945,03, oltre accessori.
Con decreto n. 3301/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva opposizione.
Deduceva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘adito giudice ordinario (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduceva nel merito, peraltro, che la pretesa ex adverso azionata ineriva a prestazioni eseguite in violazione dei volumi massimi RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogabili nell’anno di riferimento (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Instava per la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione.
Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione .
Con sentenza n. 2464/2014 il tribunale rigettava l’opposizione e co ndannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 6) .
L’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 1548/2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame e condannava l’appellante con distrazione -alle spese del grado.
Evidenziava la corte – in ordine alla reiterata eccezione di difetto di giurisdizione – c he la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era limitata a richiedere il pagamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sanitarie, sicché la materia controversa non involgeva l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e del contenuto del rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava po i che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva fornito alcuna prova in ordine allo sforamento, pur eccepito, dei tetti di spesa (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava infine che gli interessi erano da riconoscere conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ ‘RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione – RAGIONE_SOCIALEe spese.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
10. Con il primo motivo la ricorrente den uncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 102, 1° co., e 103, 1° co., Cost., de ll’art. 33, 1° co., d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7, lett. a), legge n. 205/2000, poi recepito dall’art. 133, 1° co., lett. c), d. lgs. n. 104/2010.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputar sussistente, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ricorso, pagg. 11 e 14) .
Deduce che essa ricorrente non si è limitata con l’esperita opposizione a contestare l ‘ avverso credito, ma ha addotto l’estraneità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ex adverso allegate all’ambito o perativo RAGIONE_SOCIALEa convenzione (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce dunque che la pregiudiziale eccezione impone un preliminare accertamento in ordine al rapporto scaturito dall’originaria convenzione, sicché la controversia non attiene unicamente al pagamento dei corrispettivi per prestazioni eseguite in regime di concessione (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il primo motivo di ricorso è da respingere.
È sufficiente il rinvio all’elaborazione RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento per cui, i n caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all ‘ interpretazione e all ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la RAGIONE_SOCIALE e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 133, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l ‘ esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 20.11.2022, n. 30963) .
Evidentemente afferisce al piano RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo contrattuale l’addotta estraneità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni allegate a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa all’ambito o perativo RAGIONE_SOCIALEa concessione-convenzione, e, parimenti e di conseguenza, l’addotta necessità, per il giudicante, ‘di dover pregiudizialmente individuare il contenuto e l’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa convenzione’ (così ricorso, pag. 14) .
13. È priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità l ‘ulteriore deduzione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui nella specie non vi è un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 idoneo a consentire il vaglio RAGIONE_SOCIALEe singole voci costitutive RAGIONE_SOCIALE‘azionato credito (cfr. ricorso, pag. 16) .
Invero, la deduzione è generica e, si dirà, priva di ‘autosufficienza’ a fronte del puntuale riscontro operato dal la corte d’appello, che, allorché ha accordato gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, ha espressamente rilevato l ‘allegazione agli atti – quale documento n. 4 del fascicolo RAGIONE_SOCIALEa fase monitoria – del contratto sottoscritto dalle parti in data 16.5.2007 (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
14. C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1° co., e 1421 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, 2° co., cod. proc. civ., degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 8 bis , 8 ter , 8 quater ed 8 quinquies legge n. 502/1992.
Premette che controparte , all’uopo onerata, non ha fornito dimostrazione alcuna e del rapporto di accreditamento e del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 rigorosamente soggetto all’onere RAGIONE_SOCIALEa forma scritta ad substantiam – diretto a regolamentare gli impegni obbligatori atti a scaturire dal rapporto di accreditamento (cfr. ricorso, pag. 17) .
Indi deduce che la nullità del contratto per difetto di forma ad substantiam può e deve esser rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, pur se nel corso del giudizio di primo grado la validità del contratto non è stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce altresì che ha eccepito la mancata produzione del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 in comparsa conclusionale, sicché la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, 2° co., cod. proc. civ., assegnare alle parti un termine per interloquire mercé il deposito di memorie sulla questione RAGIONE_SOCIALEa nullità rilevabile d’ufficio (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE, il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che di certo non identifica il contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, viepiù che l’art. 11 del medesimo protocollo prevede espressamente la stipula dei singoli contratti tra l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e le strutture accreditate (cfr. ricorso, pag. 24) .
Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.
La Corte di RAGIONE_SOCIALE ha fatto luogo ai seguenti rilievi.
L’esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto non era stata nel corso del giudizio di primo grado ‘messa in discussione ( …) e pertanto si appalesa come dato pacifico’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
‘Le prestazioni erano state rese in ossequio al contratto sottoscritto e prodotto agli atti di causa (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) del 16.05.2007,
ossia in epoca successiva a quella RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. 231/2002’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Per un verso, la ricorrente non ha censurato in maniera puntuale, specifica ed ‘autosufficiente’ l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello secondo cui l’esistenza del rapporto di accreditamento era fuor di contestazione.
Invero, si è limitata ad addurre che controparte non ha comprovato il rapporto di accreditamento.
Per altro verso, la ricorrente, allorché ha assunto che ‘la mancata produzione agli atti del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALEa società del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è stata rilevata dall’RAGIONE_SOCIALE nella comparsa conclusionale’ (così ricorso, pag. 22) e che ‘ il contratto al quale si riferisce la Corte territoriale non è altro che il protocollo d’intesa tra l’ RAGIONE_SOCIALE e le Associazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che tra l’altro è relativo all’anno 2007 e non all’anno 2006 al quale si riferiscono le prestazioni contestate’ (così ricorso, pag. 24) , non ha provveduto, così come avrebbe dovuto, ad assolvere a tal proposito gli oneri di specificità e di ‘ autosufficienza ‘.
Invero, non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso lo specifico passaggio RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale.
Invero, non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso il testo del l’asserito ‘ protocollo d’intesa’ , che ha assunto travisato, erroneamente inteso dalla corte distrettuale.
L’inottemperanza agli oneri di specificità e di ‘autosufficienza’ viepiù rileva, giacché la controricorrente ha addotto che ‘non esiste alcun atto e/o documento
di causa da cui è possibile evincere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘accreditamento e del contratto, ovvero l’invalidità di quest’ultimo’ (così controricorso, pag. 10) .
18. Si tenga conto che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi RAGIONE_SOCIALE‘omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. -di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l ‘ esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità) .
Del resto, con la pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato, sì, che i l principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) , non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla
sostanza stessa del diritto in contesa. E, però, hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALEe censure.
C on il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 8 quater ed 8 quinquies legge n. 502/1992.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare che ‘il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria costituiscono fatti impeditivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata’ (così ricorso, pag. 24) , sicché sarebbero stati da provarsi da essa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 25) .
Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.
È del pari sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento n. 17437 del 31.8.2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava ‘di converso sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto RAGIONE_SOCIALE‘attore ma) impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata, costit uito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente’ (cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19937; Cass. (ord.) 16.4.2021, n. 10182) .
22. C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, 8° co., legge n. 447/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, 32° co., legge n. 662/1996, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, 7° co., d.lgs. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, 7° co., 8° co. e 9° co., legge n. 549/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 legge
Regione Campania n. 24/2005, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 1272/2003, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 1843/2005, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 800/2006, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione A.S.L. n. 1121/2006, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione A.S.L. n. 886/2007.
Deduce che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALEa corte d ‘appello , ha dato piena prova del superamento del limite di spesa da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ mercé la produzione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione ‘A.S.L.’ n. 1121/2006 e RAGIONE_SOCIALEa documentazione alla medesima deliberazione allegata (cfr. ricorso, pag. 27) .
Deduce altresì che la corte distrettuale non ha tenuto conto che con la delibera RAGIONE_SOCIALEa G.R.C. n. 1272/2003 sono stati assegnati ai centri accreditati ‘tetti di branca/macroarea e non di struttura’ (così ricorso, pag. 28) .
Il quarto motivo di ricorso egualmente va respinto.
RAGIONE_SOCIALE non ha interesse a dolersi che la corte di merito abbia ritenuto che ‘dall’esame degli atti di causa si evince come non vi sia stato alcun superamento RAGIONE_SOCIALEe capacità operative massime da parte RAGIONE_SOCIALEa struttura opposta’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Tanto, alla luce del rilievo RAGIONE_SOCIALEa stessa ricorrente, che ha infatti puntualizzato che ‘ non ha contestato il superamento RAGIONE_SOCIALEa Capacità Operativa Massima (C.O.M.) da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘ (così ricorso, pag. 26) .
Con il mezzo in disamina la ricorrente si duole, altresì, per l’ (asserita) omessa/erronea valutazione di esiti istruttori-documentali. Si condivide quindi il rilievo in tal senso formulato da lla ‘COGNOME‘ (cfr. controricorso, pag. 12) .
E tuttavia in relazione ai surriferiti esiti documentali la ricorrente non ha assolto l’onere RAGIONE_SOCIALE‘ ‘autosufficienza’ ex art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ.
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415) .
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che ( per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, cod. proc. civ. ) dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
26. C on il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.m. Sanità 15.4.1995 attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, 6° co., d.lgs. n. 502/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, punto 6, legge n. 724/1994, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 3586/1995, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 6490/2001, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 4847/2002, RAGIONE_SOCIALEa deliberazione G.R.C. n. 546/2007.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente r eputato che essa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha ‘conteggiato in modo errato nei DRG’s RAGIONE_SOCIALEa chirurgia vascolare, effettuati nel periodo di riferimento, anche i DRG’s riferibili a branca diversa’ (così ricorso, pag. 29) .
27. Il quinto motivo di ricorso similmente va respinto.
28. Il mezzo in disamina veicola tout court censur e ‘di fatto’ (‘ dai controlli effettuati dal RAGIONE_SOCIALE sono state riscontrate RAGIONE_SOCIALEe irregolarità dovute sia allo sforamento del numero massimo possibile di giornate di degenza afferenti al reparto di chirurgia vascolare (1267 rispetto alle 1095 possibili) (…)’: così ricorso, pag. 32) . Si condivide parimenti il rilievo in tal senso formulato da lla ‘COGNOME‘ (cfr. controricorso, pag. 13) .
E però in tal guisa sovviene l’insegnamento di questo Giudice, per cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
29. C on il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 1° co., lett. a), e 11, 1° co., d.lgs. n. 231/2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 bis d.lgs. n. 502/1992.
Premette che il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa ‘RAGIONE_SOCIALE con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, protocollo che di certo non si identifica con il contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
Deduce quindi che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputar applicabile nel caso di specie, sulla scorta di tale erroneo presupposto, il d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso, pag. 33) ; che, del resto, il d.lgs. n. 231/2002 si applica ai contratti stipulati in data non anteriore all’8.8.2002 e viceversa nella specie non risulta stipulato alcun contratto (cfr. ricorso, pag. 34) .
Deduce dunque che sono da applicare gli interessi legali tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa natura ‘chiedibile’ RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. (cfr. ricorso, pag. 34) .
30. Il sesto motivo di ricorso analogamente va respinto.
L’inottemperanza all’onere RAGIONE_SOCIALE‘ ‘autosufficienza’, di cui si è dato conto in sede di disamina del secondo mezzo di impugnazione, si ripropone in termini del tutto simili, in parte qua , in rapporto alla premessa (‘il contratto al quale si riferisce la Corte Territoriale non è altro che il protocollo di intesa tra l’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE‘: così ricorso, pag. 33) cui è ancorata la doglianza veicolata dal mezzo in disamina.
32. Il riconoscimento -operato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE – degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 si legittima alla luce RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite.
Ovvero RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento per cui r ientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie RAGIONE_SOCIALEe strutture private accreditate col RAGIONE_SOCIALE. erogate agli assistiti in base ad un contratto – accessivo all ‘ accreditamento – concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092) .
33. Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi formulato in maniera del tutto generica.
Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi precluso, siccome con l’atto di appello l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si era, per
sua stessa ammissione, limitata tout court a riproporre ‘l’eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio ex D.L.gs. n. 231/02′ (così ricorso, pag. 10. Cfr. analogam ente sentenza d’appello, pag. 4, ove, in ordine alle doglianze formulate in appello dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , si riferisce che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva assunto ‘del tutto infondato (…) il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio ex d.lgs. n. 231/02’ . Cfr. Cass. (ord.) 21.2.2019, n. 5133, secondo cui il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità) .
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità al l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione similmente segue come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ ‘RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
c ondanna l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a rimborsare all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , difensore anticipatario RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , le spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte