Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25514 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
Oggetto: Arricchimento senza causa -Struttura sanitaria accreditata -credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN (specialistico riabilitative) -Superamento del tetto massimo di spesa – Onere della prova.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4659/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (SAN. STEF.) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
C.C. 30.04.2024
r.g.n. 4659/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
NOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 1121/2021, pubblicata il 14 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ Appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta in via principale dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nonché quella incidentale proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 584/2019, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dal RAGIONE_SOCIALE avverso la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locale e aveva rigettato la domanda principale di adempimento con riguardo al mancato pagamento delle fatture per prestazioni sanitarie relative agli anni 2005, 2006 e 2007 proposta dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima con vincolo di solidarietà attiva su una parte dei mancati pagamenti relativi al solo anno 2007), ritenendo provata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE l’eccezione del superamento del budget annuale riferibile alla ASL convenuta.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila , il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto congiunto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha risposto con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C.C. 30.04.2024
r.g.n. 4659/2022
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
1. C on il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la ‘ Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ‘ per avere la Corte di Appello di L’Aquila disatteso il secondo motivo di appello alla stregua di una motivazione non corrispondente al contenuto del motivo di gravame; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe risposto alla quaestio iuris sollevata con la quale si chiedeva se lo sforamento del budget su base regionale, accertato ex post per gli anni 2005, 2006 e 2007 da parte della RAGIONE_SOCIALE, fosse riferito e in che misura, alla RAGIONE_SOCIALE convenuta ovvero a tutte e sei le Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo.
1.1. Il motivo è infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c. quando il giudice provveda su una domanda mai formulata, senza ulteriori spiegazioni.
Nel caso di specie, viceversa, sia il giudice di primo grado prima sia quello d’appello poi, hanno infatti provveduto su una domanda che essi hanno reputato espressamente formulata, giungendo a tale conclusione dopo avere proceduto ad una interpretazione dell’atto di citazione e degli atti di gravame; questa Corte ha già affermato che il giudice che provveda su una domanda ritenuta correttamente formulata non incorre in un vizio di ultrapetizione; se, poi, erroneo fu il giudizio con cui ritenne ritualmente proposta la domanda su cui ha provveduto, quel giudice avrà commesso un errore di interpretazione o qualificazione degli atti, ma non un errore di ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 10/06/2020 n. 11103; Cass. Sez. 3, 26/05/2021 n.14432).
Pertanto, non sussiste la violazione del principio del chiesto e pronunciato, tenuto conto che la Corte d’appello ha risposto in modo sintetico , ma adeguato e coerente rispetto alla quaestio iuris sollevata dagli odierni ricorrenti in appello.
Ebbene la Corte territoriale in proposito ha ritenuto che « L’assunto di parte appellante risulta privo di fondamento, in quanto i contratti stipulati con la struttura sanitaria RAGIONE_SOCIALE e la Regione Abruzzo prevedono le verifiche della erogazione delle prestazioni nei limiti di tetto di spesa previsti
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME e le liquidazioni, disposte all’epoca dalla RAGIONE_SOCIALE, su base regionale, con verifica unitaria e tetto di spesa complessivo delle prestazioni erogate per tutte le Asl della Regione. Pertanto, l’eccezione della RAGIONE_SOCIALE convenuta in primo grado di prestazioni e richieste extra budget risulta pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 2005, 2006 e 2007 (doc. da 25 a 28) secondo quanto indicato dal primo giudice» (pag. 8 della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la ‘ Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 3 Cost. e 1366 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 51, 53 e 55 l. 23 dicembre 1978 n. 833. Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 4, 11, 28 e 38 legge regionale Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146, anche come modificata dalla legge regionale Abruzzo 26 aprile 2004 n. 15 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ‘ ; in particolare i ricorrenti lamentano, nell’ipotesi in cui si ritenga che la Corte d ‘a ppello abbia inteso affermare che la valutazione unitaria e su base regionale del tetto di spesa prevista nel contratto intervenuto tra la Struttura e la RAGIONE_SOCIALE comporti che la Struttura non possa richiedere alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento dei corrispettivi maturati negli anni 2005-2007 in quanto richiesta, di per sé stessa, extra budget , come tale interpretazione si risolverebbe in una grave, manifesta illocigità ed irrazionalità, contraria al canone di cui all’art. 1366 c.c nonché in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo la Corte territoriale pretermesso qualunque valutazione circa l’effettivo, puntuale contenuto del contratto ed in particolare degli artt. 2, 8 e 10 del contratto alla cui stregua la verifica circa l’erogazione di prestazioni riabilitative entro il tetto di sp esa doveva essere operata dalla RAGIONE_SOCIALE, ponendosi in contrasto con il quadro normativo di riferimento (artt. 51, 53 e 55 l. n. 833/1978 e degli 4, 11, 28 e 38 l.r. Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146), secondo cui per le prestazioni extrabudget occorre accertare se ed in quale misura lo sforamento del budget regionale sia riferibile ad una RAGIONE_SOCIALE piuttosto che ad un’altra.
Con il terzo motivo, denunciano la ‘ Violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’ tenuto conto
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AVV_NOTAIO che la Corte d’appello aquilana, a fronte del difetto di prova, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del fatto che lo sforamento del budget regionale (per gli anni 2005, 2006 e 2007) fosse in tutto o in parte riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, piuttosto che ad altre ASL regionali, ha ritenuto che la «ripartizione di tale somma extra budget richiesta tra le diverse ASL abruzzesi (…) doveva comunque essere dimostrata da parte appellante relativamente alla ASL convenuta, risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla RAGIONE_SOCIALE»;
I motivi, che per ragioni di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente ponendo questioni analoghe, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
4.1. Sono inammissibili nella parte in cui parte ricorrente denuncia vizi di violazione di norme, sebbene in concreto deduca profili di fatto e tenda a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
4.2. Sono infondati rispetto al vizio di illogica motivazione e dedotta inversione dell’onere della prova .
I n particolare, parte ricorrente denuncia l’insussistenza della prova che le prestazioni extra budget accertate da RAGIONE_SOCIALE e documentate dalla ASL esponente (con i docc. da 25 a 28 del fasc. di parte convenuta) fossero effettivamente riconducibili a questa stessa ASL e non anche alle altre Aziende regionali e censura il punto della sentenza impugnata in cui sarebbe stato erroneamente ritenuto che la ripartizione di tale somma extra budget dovesse essere «dimostrata da parte appellante relativamente alla RAGIONE_SOCIALE convenuta,
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RAGIONE_SOCIALE risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla RAGIONE_SOCIALE» (pag. 8 della motivazione).
In proposito, parte ricorrente si duole soltanto di una delle due rationes decidendi espresse dalla Corte d’appello in ordine alla richiesta ripartizione di tale somma extra budget tra le diverse RAGIONE_SOCIALE abruzzesi, mostrando di non considerare la prima ragione della decisione e cioè, che tale questione era stata considerata dalla Corte d’appello innanzitutto come non rilevante «risultando comunque richieste somme per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa» (pag. 8 della motivazione).
In definitiva la corte territoriale s i è posta in linea con l’ori entamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l’azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite; pertanto, l’arricchimento che la PRAGIONE_SOCIALE. consegue dall’esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere “imposto” che preclude l’esperibilità nei suoi confronti dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Allo stesso tempo, questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell’ambito del Servizio RAGIONE_SOCIALE, fa capo alla struttura medesima l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884).
Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 20052007 l’erogazione di prestazioni e richieste extra budget, oltre i limiti di tetto di spesa previsti, che, in ogni caso, rappresentavano per la RAGIONE_SOCIALE un limite ineludibile .
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
C.C. 30.04.2024
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RAGIONE_SOCIALE
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.R.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 21.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 30 aprile