Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2933/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO ed ex lege come da pec: EMAIL;
– ricorrente – contro
Oggetto: Struttura accreditata
–
prestazioni
extra budget
–
PDA
–
Opposizione
–
Inammissibilità.
CC 18.12.2024
Ric. n. 2933/2024
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE COSENZA, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata come da pec: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza n. 876/2023 della Corte di Appello di Catanzaro pubblicata in data 12/07/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre
2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Ritenuto che
1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE premesso di avere reso nell’anno 2017 prestazioni sanitarie in favore del Servizio Sanitario Regionale sulla base del contratto stipulato con l’Asp di Cosenza per l’anno 2016 in regime di prorogatio , ha chiesto la condanna della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento della somma di € 118.443,88 pari alla differenza tra il budget concordato per il 2016 (€ 719.385,36) e quanto percepito (€ 600.941,48) nonché al pagamento a titolo d’indebito arricchimento dell’ult eriore importo di € 225.006,00 per le prestazioni rese extra budget (differenza tra il budget previsto in contratto e le prestazioni effettivamente rese), oltre interessi ex d. lgs n.231/2002; alla domanda ha resistito l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito l’infondatezza della pretesa posto che la proroga del tetto di spesa 2016 trova il suo limite nella fissazione del tetto di spesa dell’anno successivo e che , in difetto della stipulazione di un nuovo contratto, stipulazione espressamente rifiutata dalla RAGIONE_SOCIALE, a rigore, non si sarebbero potute erogare neanche le prestazioni resa intra budget ;
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il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 30/04/2020, ha rigettato la domanda di adempimento contrattuale, argomentando che il regime di prorogatio del contratto stipulato nel 2016, espressamente previsto dalla clausola n 9.2. è cessato con la fissazione dei nuovi tetti di spesa stabiliti dal Commissario ad Acta per l’anno 2017, con la conseguenza che la struttura ricorrente non ha titolo per pretendere il pagamento delle prestazioni rese fino al mese di dicembre 2017 nei limiti del tetto spesa del 2016. Il Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda di indebito arricchimento, ritenendo l’istituto non applicabile ai rapporti convenzionalmente disciplinati;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Cosenza , la RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame dinanzi la Corte d’appello di Catanzaro; ha resistito l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con comparsa di risposta, chiedendone il rigetto;
La Corte d’appello con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame e condannato l’app ellante a rifondare all’appellata le spese del grado ;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi d’impugnazione; ha resistito l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con controricorso;
è stata formulata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.;
4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 1/07/2024;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘ In relazione alla domanda principale. Motivazione apparente e/o perplessa e/o
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insufficiente e/o contraddittoria; nullità della sentenza impugnata e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. ‘ ; nello specifico, lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe ‘ in aperta contraddizione con la premessa di validità della clausola di proroga dell’art. 9.2 del contratto 2016 e con l’altrettanto premessa mancata stipulazione del contratto 2017, laddove ritiene che l’impossibilità di remunerare le chieste prestazioni derivi dall’inesistenza di un valido vincolo contrattuale, in realtà esistente e consistente nel contratto 2016, prorogatosi proprio a norma dell’art. 9 ed in virtù della mancata stipula del contratto 2017; sarebbe altresì apparente per aver omesso di individuare e di precisare quale sarebbe stata la misura del nuovo budget cui la ricorrente avrebbe dovuto attenersi, nonché in che modo la struttura sarebbe stata edotta di tale diverso limite di spesa; inoltre, omette di considerare un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti: il DCA n. 128/2017 non è l’eventuale s uccessivo contratto alla stipula del quale terminano gli effetti della proroga di cui all’art. 9.2 del contratto 2016 e, inoltre, non indica in nessun punto un budget di struttura cui l’erogatore privato avrebbe dovuto attenersi per l’anno 2017, né tantomeno vi fa mai riferimento. ‘ (pag. 2 in ricorso);
con il secondo motivo lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto: art. 360, n. 3 c.p.c. con riferimento alla violazione dell’art. 1362 e ss. c.c., nonché dell’art. 1988 c.c. e, altresì, degli artt. 9 e 14 del contratto 2016; motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile ed omesso esame di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra le parti: art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. ‘; nello specifico, contesta che la documentazione depositata in primo grado e proveniente dalla stessa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – e di cui ritiene
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evidente che sia stato omesso l’esame – dimostrerebbe come la comune intenzione delle parti fosse quella di conferire alla clausola di proroga di cui all’art. 9 la valenza – chiara nel suo tenore letterale – di considerare prorogate le condizioni del contratto 2016 (ivi compresa la fissazione del relativo tetto di spesa) sino alla stipula del successivo contratto, in concreto mai avvenuta; conclude che la motivazione del Giudice d’appello non consente di comp rendere l’iter logico -giuridico seguito nel giudicare priva di valore tale documentazione;
3. con il terzo motivo lamenta ‘ In relazione alla domanda residuale. Motivazione apparente e/o perplessa e/o insufficiente e/o contraddittoria; nullità della sentenza impugnata e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360 nn. 4 e 5, c.p.c ‘; in particolare, assume anche in proposito l’apparenza della motivazione ‘ non avendo la Corte individuato e precisato quando e come sarebbe avvenuta la comunicazione alla struttura del nuovo budget cui la ricorrente avrebbe dovuto attenersi, nonché perché omette di considerare un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti: non vi è prova, in atti, del fatto che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza abbia effettivamente comunicato alla struttura ricorrente il nuovo -asserito -limite di spese ex DCA 128/17’ ;
4. con il quarto motivo denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92; art. 360, n. 3, c.p.c. ‘; in particolare, ritiene l’impossibilità di desumere quale fosse il limite di spesa assegnato alla singola struttura, essendo pacifico che: a) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non ha deliberato alcun tetto di spesa in favore della ricorrente, né tantomeno lo ha comunicato alla medesima, b) che il DCA n. 128/2017 non indica la misura del budget cui la singola struttura avrebbe dovuto
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attenersi, c) la mancata stipula del contratto 2017; Da ciò non si comprenderebbe ‘l ‘iter logico seguito dai magistrati catanzaresi nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2041 c.c., attesa l’inesistenza di un contratto che giustifichi lo spostamento patrimoniale conseguente all’erogazione di prestazioni sanitarie non remunerate per l’anno 2017 nonché dell’inesistenza di quel c.d. implicito rifiuto a ricevere prestazioni in esubero (rappresentato, per l’appunto, dal contratto con il quale viene fissato e comunicato -il budget attribuito al singolo erogatore)’ .
Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 ed all’art. 2697 c.c ‘, per avere La Corte d’ appello, infine, malamente governato i principi normativi espressi dalle disposizioni di legge citate, in quanto non ha considerato che, in generale, per costante giurisprudenza di legittimità, il tetto di spesa di struttura è superabile fintantoché residuino risorse disponib ili all’interno del c.d. tetto di spesa di Macroarea, assegnato dalla Regione alle AASSPP di propria competenza e che, pertanto, le strutture private hanno diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in esubero rispetto al tetto di spesa di struttura a meno che l’Azienda Sanitaria non dimostri l’insussistenza di risorse disponibili all’interno del tetto di spesa Regionale (in quanto rilevante quale elemento impeditivo della pretesa, da provare da parte debitrice ex art. 2697 c.c.);
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, sono inammissibili sotto diversi profili;
7.1. in primo luogo, come da tempo ritenuto da questa Corte i motivi in esame, sebbene in rubrica la società ricorrente evochi sia il vizio di nullità della pronuncia sia quello dell’apparenza della motivazione ‘ e/o perplessa e/o insufficiente e/o contraddittoria ‘ , si
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risolvono nella sostanza vuoi in censure non più denunciabili secondo il vigente dettato dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (insufficienza della motivazione) sia in vizi insussistenti (nullità della sentenza) atteso che la motivazione resa dal giudice d’appello, lungi dall’essere nulla o apparente ripercorre e condivide adeguatamente l’ iter decisorio del giudice di prime cure;
la corte territoriale ha dunque confermato la sentenza di primo grado, svolgendo una propria autonoma motivazione, di cui va esclusa l’inesistenza ovvero la mera apparenza, e, lungi dal trascurare le deduzioni e le difese dell’odierna ricorrente , ne ha rilevato l’infondatezza ;
7.2. in secondo luogo, sono inammissibili perché argomentando, altresì, sulla violazione di diverse disposizioni di legge non si confrontano con la ratio decidendi della decisione d’appello , limitandosi inammissibilmente a reiterare le doglianze, già motivatamente disattese;
difatti la c orte d’appello ha accertato come nella specie «la mancata stipulazione del contratto per l’anno 2017 preclude in radice la remunerazione di qualsiasi prestazione posto che nell’attuale assetto ordinamentale del regime di convenzionamento delle prestazioni sanitarie l’esistenza di un contratto scritto è presupposto imprescindibile per l’insorgenza dell’obbligazione a carico del SSR (cfr. tra le tante e da ultimo , Cass. 7019/2020 e 10154/2023). Ne consegue che l’impossibilità di ottenere la remunerazione nei termini indicati deriva, secondo quanto prospettato dallo stesso appellante, da una carenza ancora più radicale ovvero dalla mancanza di un valido vincolo contrattuale» (pag. 4 della sentenza impugnata);
7.3. inoltre, le censure prospettate contestando la interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata -conforme alla consolidata giurisprudenza di
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legittimità -non offrono elementi validi a modificare i suddetti orientamenti;
neppure le precisazioni di ordine sistematico (col richiamo a pronunce del Consiglio di Stato) e le osservazioni formulate da parte ricorrente in memoria -ove, viene citato un ulteriore recente arresto di questa Corte (Cass. Sez. 3, 28/05/2024 n. 25916) che ha nuovamente disatteso la tesi di di parte ricorrente su un caso analogo- scalfiscono i richiamati, consolidati principi affermati da questa Corte cui risulta informata la decisione impugnata;
6. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore.; della somma di euro 8.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione