Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5202 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 15758 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Catanzaro, INDIRIZZO (P.I. P_IVA – C.F. P_IVA, in persona del L.r.p.t. Dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce, dall’Avv. NOME COGNOME (DNT DNC CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO (si chiede, ai sensi degli art. 136 cod. pro. civ. e 51 D.L. 112/2008, di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata EMAIL o fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro (P.I. P_IVA) in persona della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Prefetto della Provincia di Catanzaro n. 90110 del 13/09/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell’Organo di Direzione Generale rappresentata e difesa dall’Avv.
NOME COGNOME iscritta all’albo speciale dei cassazionisti del Consiglio dell’Ordine di Vibo Valentia (Cod. fisc. CODICE_FISCALE) dell’Ufficio Legale dell’Azienda Sanitaria, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ente la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione a mezzo fax al numero NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo di posta elettronica: EMAIL
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 478 depositata il 9 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al tribunale di Catanzaro l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) chiedendone la condanna al pagamento (a) di euro 911.932,36 quale differenza tra il tetto di spesa convenuto per le prestazioni di assistenza ospedaliera del 2007, pari ad euro 5.126.124,91 (importo già ricevuto), e il nuovo tetto rideterminato dalla Giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giugno 2008 in euro 6.038.057,36; (b) dell’ulteriore differenza tra tale ultimo tetto e l’ammontare complessivo delle prestazioni erogate, pari ad euro 7.005.894,00, a titolo di corrispettivo extra budget .
In subordine l’attrice chiedeva la condanna della convenuta a pagare i predetti importi (per complessivi euro 1.879.769,00) a titolo di risarcimento del danno e, in via di ulteriore subordine, per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.
2 .-Il tribunale, dopo aver ingiunto all’Azienda di pagare euro 911.932,26 ai sensi dell’art. 186 -ter cod. proc. civ., accoglieva parzialmente la domanda e sulla scorta della c.t.u. condannava la convenuta a pagare la minor somma di euro 609.119,12.
Su appello dell’Asp la Corte territoriale riformava integralmente la decisione di primo grado, revocando l’ingiunzione e rigettando le domande.
3 .- Per quello che qui ancora interessa, la Corte riteneva anzitutto fondato il primo motivo di appello.
Osservava, infatti, il secondo giudice che nel contratto siglato il 27 ottobre 2008 (che regolava le prestazioni del 2007) il volume massimo di spesa era stato fissato in euro 5.126.124,91, come da allegato n° 8.
Era ben vero che la giunta regionale con delibera n° 388 del 3 giugno 2008 avesse aumentato il tetto predetto sino ad euro 6.038.057,36, ma era altrettanto vero che nel contratto del 27 ottobre 2008, siglato peraltro in epoca successiva alla delibera predetta, il limite di spesa era stato fissato inter partes a soli euro 5.126.124,91, mentre all’aumento dei fondi sarebbe dovuto necessariamente seguire un contratto integrativo avente forma scritta, che invece era mancato.
Tala lacuna non era colmata dalla nota del direttore generale dell’Asp del 30 luglio 2008, prot. n° 3690/dg, che, a dire della struttura, era destinata ad integrare il contratto successivamente stipulato il 27 ottobre 2008.
Erano poi fondati anche il secondo ed il terzo mezzo, con i quali l’Asp contestava l’accoglimento della domanda attorea per le prestazioni extra budget .
La remunerabilità di tali prestazioni era prevista sulla base di un rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzata dalla eventuale sussistenza di acquisti in esubero remunerabili a condizione che il loro importo fosse comunque ricompreso in una specifica previsione e fosse compatibile con la sostenibilità del bilancio regionale.
Pertanto, l’onere della prova dell’esistenza di disponibilità finanziarie ulteriori per la remunerazione delle prestazioni in esubero era a
carico della parte privata che aveva provveduto all’erogazione delle prestazioni, che nella fattispecie non lo aveva però assolto.
Infine, la Corte disattendeva le domande riproposte da Villa del sole ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
In particolare, era infondata la domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione delle prestazioni oltre il limite massimo, mancando l’antigiuridicità della condotta dell’Asp.
Ed altrettanto infondata era la domanda attorea volta ad ottenere un indennizzo, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., per tali prestazioni, poiché la Pubblica amministrazione aveva deliberato il tetto di spesa massimo e lo aveva comunicato all’erogatore, così rappresentandogli, in modo implicito ma inequivocabile, di non voler ricevere prestazioni che superassero tale limite.
4 .- Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione ad otto motivi.
Resiste l’Asp, che conclude per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato, quindi, assegnato per la trattazione in adunanza c amerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .-Preliminarmente il Collegio non può esimersi dal rilevare che la presente controversia è perfettamente sovrapponibile (salvo il numero dei motivi, che nella odierna causa sono pari ad otto) a quella sub RG 14309/2020 (già pendente tra le stesse parti), definita da questa Corte con Procedimento per la decisione accelerata (art. 380bis cod. proc. civ.) e decisa dal Consigliere delegato con proposta di reiezione del 18 aprile 2023, cui è seguita l’estinzione del giudizio per mancata istanza di decisione nel merito.
Tanto premesso, si passa all’esame dei motivi di ricorso.
6 .- Col primo mezzo , formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 345, secondo comma, del codice di rito, e 2697 cod. civ.
L’Asp in primo grado si sarebbe difesa, quanto alle prestazioni rientranti nel limite di spesa fissato con la delibera di giunta n° 388/2008, eccependo di non aver pagato a causa del mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione, così dando implicitamente per esistente il contratto tra le parti.
Solo in appello l’Asp avrebbe fatto questione della mancanza di tale accordo.
Quanto alle prestazioni in esubero, l’Asp si sarebbe difesa in primo grado solo in punto di diritto, eccependo l’insuperabilità del tetto contrattuale.
In appello avrebbe, invece, formulato un’eccezione nuova, consistente nell’avvenuto superamento del tetto globale.
Il giudice di secondo grado non avrebbe rilevato l’inammissibile introduzione di queste nuove eccezioni nel relativo grado di giudizio.
7 .- Il mezzo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
Anzitutto, dato che la questione dell’introduzione di nuove eccezioni non risulta trattata in sentenza, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente gli atti processuali o, almeno, illustrarne il contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.).
Questo adempimento è stato affidato, invece, alle stringate trascrizioni della sola comparsa di risposta dell’Asp riportate alle pagine 8-9 del ricorso, che, non solo sono insufficienti per far comprendere a questa Corte se i temi sollevati dall’Asp in appello appartenessero, o no, già alla causa, ma sono anche contraddetti dal controricorso dell’Azienda, la quale ha fatto presente con allegazione che trova rispondenza negli atti del giudizio di merito -di aver eccepito nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado la necessità della stipula di accordi contrattuali ex art. 8 -quinquies del
d.lgs. n° 502/1992, al di fuori dei quali non può sorgere alcun vincolo di pagamento per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Del tutto capzioso si appalesa il secondo profilo del mezzo, quello concernente il pagamento delle prestazioni in esubero, posto che l’oggetto della causa verteva proprio sul superamento di tale tetto.
8 .- Col secondo motivo la ricorrente deduce, sempre sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza che sarebbe fondata su affermazioni inconciliabili, consistenti nella contemporanea affermazione: a) della inesistenza di un contratto integrativo; b) della esistenza di un rapporto contrattuale qualificabile come fattispecie a formazione progressiva; c) della sussistenza di una vera e propria condizione.
9 .-Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza.
La Corte territoriale non ha affatto contemporaneamente predicato l’inesistenza di un contratto e l’esistenza di un contratto a formazione progressiva o sub condicione , ma ha chiarito che la remunerabilità delle prestazioni in esubero avrebbe richiesto, oltre ad uno stanziamento in bilancio, anche uno specifico accordo scritto tra il soggetto erogatore delle prestazioni e Azienda pubblica, e che della prova di tali circostanze era onerata l’impresa, che invece non aveva assolto all’incombente.
Tale ratio non viene aggredita dal motivo in esame, che, pertanto -come anticipato -è inammissibile.
10 .- Col terzo mezzo Villa del sole deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Regione con la delibera di giunta n° 388 del 3 giugno 2008 aveva aumentato da euro 5.126.124,91 ad euro 6.038.057,36 il tetto di spesa attribuito a Villa del sole.
Il 30 luglio successivo il direttore dell’Asp aveva comunicato a quest’ultima tale incremento con la nota n° 3690/dg, destinata ad
integrare il contratto che venne poi successivamente siglato il 27 ottobre 2008.
La Corte avrebbe, dunque, omesso l’esame di tale documento che pure era allegato al contratto.
11 .- Anche questo mezzo presenta vari profili di inammissibilità.
Anzitutto, è mancata la trascrizione del contratto e dei suoi allegati o, almeno, l’illustrazione del loro contenuto rilevante (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), sicché questa Corte non è in grado di percepire il contenuto esatto del documento.
Parte ricorrente trascrive parzialmente l’allegato alla pagina 14 del ricorso, ma tale trascrizione -oltre ad essere, come già detto, insufficiente -è anche in contrasto con la ricostruzione del documento fornito dalla sentenza impugnata, la quale (in particolare a pagina 8) afferma che il tetto di spesa contenuto nel contratto e nell’allegato era per l’anno 2007 di soli euro 5.126.124,91.
In secondo luogo, a parte che non è affatto vero che la Corte abbia pretermesso l’esame del contratto e del suo allegato, dato che li ha citati in più punti della motivazione, disattendendo quindi -in modo del tutto plausibile -la tesi della ricorrente secondo la quale l’accordo del 27 ottobre 2009 sarebbe stato integrato dalla nota del direttore dell’Asp n° 3690/dg o dalla delibera n° 388/2008 , è noto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma ( ex multis : Cass. Su 27 dicembre 2019, n° 34476).
Il mezzo si appalesa in definitiva inammissibile.
12 .- Col quarto motivo COGNOME lamenta la violazione dell’art. 8 -quinquies , primo e secondo comma, del d.lgs. n°
502/1992, dell’art. 13, primo, secondo e terzo comma, della legge reg. Calabria n° 24/2008 e dell’art. 21 -bis della legge n° 241/1990. La Corte avrebbe dapprima erroneamente qualificato come mero riconoscimento di debito l’atto prot. n° 3690 dell’Asp e la tabella ivi allegata, attestante il saldo delle prestazioni da ricovero per l’anno 2007 come ridefinito dalla delibera n° 388/2008, e poi ne avrebbe negato ogni efficacia.
Al contrario, la comunicazione del direttore dell’Asp n° 3690/dg, lungi dall’essere sussumibile nell’art. 1988 cod. civ., rappresenterebbe il provvedimento di formale assegnazione del budget per l’anno 2007, donde la sua efficacia e vincolatività.
13 .- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti.
Anzitutto, gli articoli di legge menzionati dettano regole generiche per la stipula dei contratti tra Aziende sanitarie e imprese erogatrici, sicché non è dato comprendere in cosa sia consistita la loro violazione.
L’art. 21 -bis della legge n° 241/1990 disciplina, invece, l’efficacia del provvedimento amministrativo limitativo della sfera dei privati, prevedendo che esso abbia effetto dal momento della sua comunicazione.
Ed anche in relazione a tale norma non è dato comprendere quale violazione sia stata commessa.
E già questo porta ad evidenziare che il motivo, per come formulato, urta contro il principio secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stes-
se fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, 29 novembre 2019, n° 24298).
In realtà il mezzo in esame, sotto l’egida della violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una diversa esegesi degli accordi negoziali tra le parti, cui, invece, la Corte territoriale ha dato un’interpretazione del tutto plausibile.
Si è già detto, infatti, che il motivo fondamentale in base al quale il giudice di merito ha rigettato la domanda attorea consiste nella previsione contrattuale del limite di spesa fissato in euro 5.126.114,68 e nel fatto che la nota del direttore Asp n° 3690/dg non era affatto integrativa di tale accordo.
Col motivo in esame Villa del sole sollecita una revisione di tale percorso logico, che però -oltre ad essere del tutto ragionevole -non può essere avanzata in sede di legittimità.
14 .- Con la quinta doglianza , formulata in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge reg. Calabria n° 30/2003 e della Delibera della giunta regionale n° 361/2004, in particolare dell’allegato n° 1, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente negato l’obbligo di pagamento dell’Asp di Catanzaro delle prestazioni extra budget erogate da Villa del sole, e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in
quanto la Corte avrebbe fatto malgoverno dell’onere probatorio, dato che l’Asp non aveva in alcun modo dimostrato di aver superato il tetto di spesa assegnatole.
Premesso che nel 2007 la regione Calabria non era sottoposta a commissariamento, l’art. 4.2 del contratto e la Delibera di giunta regionale n° 361/2004 (richiamata dal primo) consentivano l’acquisizione di tutte le prestazioni erogate dalle strutture private, dunque, anche oltre il limite di spesa assegnato alla struttura, purché fosse rispettato il tetto complessivo assegnato dalla Regione all’Asp.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanzarese, non vi era alcuna condizione integrativa del contratto dalla quale sarebbe dipeso il pagamento dell’esubero, ma vi era l’obbligo per l’Asp di ricevere tutte le prestazioni svolte nel 2007 e, semmai, di verificare a consuntivo il superamento del tetto assegnato alla singola Asp e procedere quindi ad abbattimenti progressivi e proporzionali tra tutte le varie imprese erogatrici.
15 .-Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio della decisione ed avendo il giudice di merito deciso la questione conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Corte territoriale, infatti, ha rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE osservando che, in tema di pagamento delle prestazioni sanitarie, l’onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è a carico dell’Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento ( ex multis : Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n° 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n° 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l’onere di provare l’esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero ( ex multis : Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884).
La Corte si è attenuta a tale orientamento giurisprudenziale, facendone corretta applicazione e, dunque, rilevando la ‘ non sufficienza
della sola allegazione, da parte dell’attore, del contratto e della consistenza delle prestazioni erogate, rendendosi necessaria la dimostrazione della esistenza della condizione determinativa del sorgere dell’obbligazione secondo lo schema contrattuale adottato: la capienza delle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate da terzi soggetti ‘ (sentenza pagina 13).
Tale prova non è stata fornita dall’impresa e la carenza ha correttamente determinato la reiezione della domanda.
16 .- Col sesto motivo , formulato in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno, la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 n° 3, della violazione dell’art. 1, ottavo comma, della legge reg. Calabria n° 30/2003, della Delibera della giunta regionale n° 361/2004 e dell’art. 1218 cod. civ.
Sul presupposto che le prestazioni in esubero fossero pienamente remunerabili, la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare la condotta antigiuridica della Asp.
17 .- Anche questo motivo è inammissibile, in quanto -come correttamente osservato dal giudice di secondo grado -le prestazioni in esubero non erano affatto ex se retribuibili e tale fatto escludeva qualunque antigiuridicità del mancato pagamento.
Più in particolare, va anche osservato che -in base al tenore testuale della Delibera GR n° 361/2004 (avente valore normativo e, dunque, conoscibile per intero da questa Corte) -non è affatto vero che le prestazioni rese in esubero avrebbero dovuto essere comunque remunerate dall’Asp, in quanto il diritto a percepire i corrispettivi per le prestazioni extra budget poteva sorgere a favore del soggetto erogatore solo nel caso in cui, in presenza di sforamenti delle singole strutture, vi fosse una ‘ riserva ‘ disponibile nel bilancio dell’Asp a favore del richiedente (Delibera GR n° 361/2004, allegato 1) e fosse stato comunque osservato il ‘ tetto massimo di spesa regionale ‘ (art. 1, ottavo comma, legge reg. Calabria n° 30/2003):
sicché siamo, ancora una volta, in presenza di un elemento costitutivo del diritto azionato, della cui dimostrazione era gravata la struttura privata.
18 .- Col settimo mezzo , basato sull’art. 360 n° 5, Villa del sole deduce che la Corte avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, consistente nelle somme del budget ampliate ai sensi della Dgr n° 388/2008 e del provvedimento dell’Aspa di Catanzaro del 30 luglio 2008 prot. 3690/DG oltreché della Dgr n° 361/2004.
Con l’ ottavo motivo , fondato sull’art. 360 n° 3, denuncia la violazione dell’art. 2041 cod. civ.
19 .- I mezzi, esaminabili congiuntamente in ragione della comunanza del tema trattato, sono inammissibili in quanto non aggrediscono la ratio posta a fondamento del rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
La Corte territoriale, infatti, ha rigettato tale richiesta osservando che con la comunicazione della delibera impositiva del tetto di spesa la pubblica amministrazione aveva anche implicitamente, ma inequivocabilmente, comunicato pure il suo diniego ossia la sua volontà contraria a ricevere prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa.
Tale passaggio motivazionale non è stato aggredito dalla ricorrente, che, per contro, insiste nella legittimità della sua pretesa riproponendo temi ed argomentazioni già esposti nei motivi precedenti.
20 .- Alla soccombenza di RAGIONE_SOCIALE segue la sua condanna alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1,879 milioni) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della
repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025, nella camera di con-