Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7794/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’RAGIONE_SOCIALE n. 1210/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (dRAGIONE_SOCIALEora in poi RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di l’RAGIONE_SOCIALE le ha ingiunto il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di € 210.633,05, a saldo di prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell’anno 2010, in forza del contratto sottoscritto il 19 aprile 2010, a favore di pazienti residenti e non residenti nella Regione Abruzzo
L’azienda opponente ha negato la sussistenza della pretesa creditoria sul rilievo che, considerando le sole prestazioni infra budget e le decurtazioni accertate nel corso delle operazioni di verifica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la casa di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto restituire un importo di € 500.161,44, successivamente rettificato in € 385.479.
Il Tribunale di l’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 376/2016, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 210.633,05 oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado, premessa l’assenza di ogni contestazione sulla quantità delle prestazioni superiori al budget e sull’ammontare delle decurtazioni, ha ritenuto che le decurtazioni dovessero essere operate sulle somme complessivamente pretese dalla struttura privata e, solo all’esito, doveva verificarsi se la somma effettivamente spettante superasse o meno il budget previsto.
La Corte d’Appello di l’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1210/2020, depositata il 15.9.2020, ha accolto l’opposizione ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE della somma di € 231.673,48, oltre accessori.
Il giudice di secondo grado, dopo aver riportato il contenuto degli artt. 9 e 10 del contratto del 19 aprile 2010 -nei quali la Struttura si è impegnata a non far valere prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla stessa assegnato – ha ritenuto che il controllo di pertinenza (ed appropriatezza) e le eventuali decurtazioni previste all’esito dell’attività ispettiva possono essere operate solo sulle prestazioni rientranti nel limite di spesa concordato nel contratto, e non quindi sulle prestazioni complessivamente erogate anche extra budget. Il giudice d’appello ha, altresì, ritenuto non decisivo a sostegno della sua prospettazione il richiamo effettuato dalla struttura appellata all’art. 11 comma 8° del contratto dell’aprile 2010. Tale clausola, infatti, si limita a prevedere che le verifiche in sede ispettiva devono riguardare l’appropriatezza dei DRG ‘ sicchè è fuor d’opera sostenere che quando si allude alla decurtazione, deve intendersi il fatturato senza distinzione se la prestazione rientri o meno nel budget ‘.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,8,9,10, 11 del contratto stipulato il 19 aprile 2010, in relazione agli artt. 1355, 1362, 1363, 1366, 1371, 1372 e 1375 c.c.. nonché all’art. 8 quinques comma 1° lett. d, d.lgs n. 502/1992, con riferimento all’imputazione delle decurtazioni conseguenti alle verifiche previste all’art. 11 del contratto.
Ad avviso della ricorrente, la questione che si è posta nel presente giudizio, ovvero se le detrazioni, conseguenti ai controlli del RAGIONE_SOCIALE, debbano imputarsi alla produzione ‘eccedentaria’ realizzata dalla struttura accreditata o, diversamente, all’ammontare dei budget contrattualmente previsti -è stata erroneamente risolta dalla Corte d’Appello, atteso che la stessa ricorrente non ha mai chiesto il pagamento di prestazioni la cui valorizzazione eccedesse i tetti di spesa ad essa assegnati per
l’esercizio 2010.
La ricorrente deduce che l’art. 8 quinques comma 1° lett d) del d.lgs n. 502/1992 prevede espressamente per le strutture sanitarie private la possibilità di erogare prestazioni eccedenti rispetto al tetto di spesa, ove le Regioni abbiano individuato i criteri per la remunerazione delle prestazioni extra budget.
L’ordinamento non esprime quindi un giudizio di disvalore verso le prestazioni extra budget. Ne consegue che la produzione ‘eccedentaria’, anche in ragione del suo fisiologico avverarsi – data la limitata prevedibilità della domanda di prestazioni dell’utenza -oltre a non essere vietata, rappresenta la naturale ‘riserva’ cui imputare gli effetti delle eventuali decurtazioni conseguenti ai controlli. Inoltre, ad avviso della ricorrente, anche in considerazione della fisiologica ricorrenza di decurtazioni, stante la complessità e la mole delle prestazioni erogate, la conseguenza irragionevole della interpretazione della Corte d’Appello è che una
struttura sanitaria privata non potrebbe mai beneficiare appieno del budget assegnato (corrispondente alle esigenze assistenziali valutate dalla Regione in sede di pianificazione), in quanto verrebbe inevitabilmente decurtato.
Ne consegue che è del tutto congruo che le detrazioni di cui all’art. 11 del Contratto debbano imputarsi alla produzione ‘eccedentaria’, ma verificata e validata, anziché all’ammontare del budget contrattualmente previsto, e che la produzione ‘remunerabile’ debba individuarsi nel volume delle prestazioni legittime ed appropriate, la cui valorizzazione complessiva si ponga in concreto nei limiti del tetto di spesa.
Con il secondo motivo è stato dedotto ‘ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardo la circostanza che l’ammontare prevalente delle contestazioni elevate dal RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 11.8 del contratto, con riferimento alle prestazioni erogate in favore sia di pazienti extraregionali, sia regionali, avevano riguardato quelle erogate nel quarto trimestre dell’anno 2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.’.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello non ha considerato che, essendo la maggior parte delle contestazioni da parte del (NOC) state applicate su prestazioni erogate oltre il budget, ne deriva la conseguenza che tali prestazioni potevano essere effettivamente erogate. Diversamente, le stesse non avrebbero dovuto essere oggetto dei controlli da parte del NOC che hanno, invece, interessato, indistintamente, tutte le prestazioni erogate, comprese quella extra budget. Dunque, le prestazioni erogate extra budget sono da considerarsi pienamente legittime ed appropriate proprio perché hanno formato oggetto dei controlli di cui all’art. 8 e 11 del contratto del 19 aprile 2010.
Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che, come già anticipato in narrativa, la Corte d’Appello ha accolto la prospettazione dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui le eventuali decurtazioni previste all’esito dell’attività ispettiva di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, svolta dal RAGIONE_SOCIALE, vanno operate solo sulle prestazioni rientranti nel limite di spesa concordato nel contratto, e non quindi sulle prestazioni complessivamente erogate anche extra budget.
Questo Collegio non condivide una tale impostazione che muove dalla prospettiva fuorviante dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui le prestazioni erogate extra budget siano vietate (vedi, sul punto, pag. 2 sentenza impugnata che ha riportato la strategia difensiva dell’odierna controricorrente).
In realtà, la finalità pubblicistica del tetto di spesa è quello che la spesa sanitaria non superi una certa soglia ai fini del contenimento e del razionale impiego della spesa pubblica nei limiti delle risorse pubbliche disponibili, non certo quello di vietare alla struttura sanitarie l’erogazione di prestazioni, che non ha ‘l’obbligo’ di erogare oltre il tetto, ma delle quali è comunque consentito lo svolgimento (a proprio rischio economico).
Il tetto di spesa fissato dalla P.A. è, in conclusione, quello oltre il quale le prestazioni rese dalle strutture private accreditate non sono rimborsabili, ma, in ogni caso, erogabili.
Pertanto, la struttura sanitaria privata può legittimamente erogare prestazioni che eccedano il budget, ma di queste non ne può chiedere il rimborso alla P.A..
La verifica del superamento del budget non riguarda le prestazioni complessamente erogate dalla struttura, ma solo quelle di cui è stato chiesto il rimborso (che non può superare il tetto previsto dalla P.A.).
Altra questione riguarda le prestazioni che, all’esito dell’ispezione del RAGIONE_SOCIALE, siano considerate inappropriate, in quanto svolte non secondo gli standard previsti. Tali prestazioni non sono tout court remunerabili ed è pacifico in causa che la struttura accreditata non ne ha chiesto il rimborso e quindi non vi è alcun plausibile motivo per considerarle computabili ai fini della determinazione del budget annuale di spesa, che riguarda solo le prestazioni oggetto di richiesta di rimborso.
Se la struttura sanitaria chiede il rimborso soltanto delle prestazioni che hanno superato il controllo di appropriatezza, è soltanto di queste prestazioni di cui bisogna tenere conto ai fini della verifica del superamento del budget annuale, e non certo, quindi, di quelle di cui non è stato richiesto il rimborso.
Proprio perché -si ripete – il tetto della spesa sanitaria riguarda le prestazioni rimborsabili e non quelle complessivamente erogabili dalla struttura sanitaria accreditata, non ha alcun senso ragionare -come ha fatto la Corte d’Appello -in termini di ‘cumulo’ , ai fini della verifica del superamento del tetto, tra prestazioni appropriate ed inappropriate (oggetto di decurtazioni a seguito dei controlli), se di queste ultime, come nel caso di specie, non è chiesto il rimborso. Diversamente argomentando, si cadrebbe nell’errore di considerare quello che è un vincolo di rimborso – il tetto di spesa sanitaria -un vincolo di erogazione delle prestazioni sanitarie, del tutto estraneo alla ratio del contenimento della spesa sanitaria.
4. Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di l’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito, il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di l’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 27.6.2024