Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14120 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 16987/2017 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME, da cui è rappresentata e difesa;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 996/2016 (R.G.N. 1077/2015) depositata il
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 16987/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/05/2023
CC
20/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’ a ppello di RAGIONE_SOCIALE, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 962/19 emesso su istanza di NOME COGNOMECOGNOME dirigente medico impegnato in turni eccedenti le 38 ore settimanali presso il RAGIONE_SOCIALE Psichiatrico dell’RAGIONE_SOCIALE Vallo della Lucania, il quale aveva chiesto il pagamento della somma di € 13.680,00 a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive rese nel periodo febbraio/novembre 2008;
la Corte territoriale, nel negare la fondatezza della pretesa creditoria, ha, in sintesi, osservato che il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del dipendente pubblico è solo quello definito dal contratto collettivo che, nella specie, subordina (art. 55 CCNL 8 giugno 2000, come modificato e integrato dagli artt. 14 comma 6 e 18 del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del SRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) il pagamento delle prestazioni aggiuntive a specifiche condizioni (richiesta o autorizzazione aziendale della prestazione , esistenza di un’attività aggiuntiva libero -professionale in senso proprio, assenza di fruizione di riposi compensativi o di maggiorazioni per straordinario o di ‘debiti orari’) in ordine alle quali non era stato assolto l’onere della prova gravante sull’originario ricorrente;
per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha replicato con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
la prima censura addebita alla sentenza impugnata la « violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 7 della legge n. 412/1991, degli artt. 4, 11 e 15 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 commi 6 e 7 della legge n. 724/1994, dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, dell’art. 72 , commi da 4 a 11, della legge n. 448/1998, della legge n. 120/2007, della legge n. 25/2010; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia»;
sostiene il ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa in ‘errore motivazionale’ laddove ha ritenuto non sufficiente l’esecuzione dei turni di servizio i quali non qualificherebbero la natura della prestazione per cui era chiesto il compenso aggiuntivo;
errata era altresì l’affermazione del giudice d’appello secondo cui per la compensabilità delle prestazioni aggiuntive sarebbe richiesta l’autorizzazione datoriale a d effettuarle, dovendo per contro ritenersi bastevole , nell’ambito della s tessa branca di inquadramento (i.e. psichiatria) , l’adesione del sanitario alla prestazione in parola;
con il secondo mezzo, recante la medesima rubrica della precedente censura, si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe errato nell’affermare che il lavoratore aveva riconosciuto che le ore di lavoro de quibus fossero state espletate non quale attività professionale in senso proprio ma quali ore eccedenti per sopperire a esigenze di servizio; la carenza di organico nell’RAGIONE_SOCIALE di Vallo della Lucania e la difficoltà a coprire i posti vacanti avevano indotto l’RAGIONE_SOCIALE a organizzare turni in regime ALPI cui il sanitario aveva aderito;
con il terzo mezzo si addebita alla Corte territoriale di avere violato l’art. 2697 cod. civ. perché, per il principio cosiddetto di prossimità, grava sul datore di lavoro e non sul dirigente medico
l’onere di dimostrare che le condizioni contrattuali non s i sono verificate;
con il quarto (ed ultimo) motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e omessa motivazione su punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale ritenuto che «i turni di servizio non recherebbero la sottoscrizione del diretto responsabile del servizio»; in realtà, essi portavano la firma del suo ‘delegato’, il che avrebbe potuto essere agevolmente appurato in sede istruttoria se solo la Corte distrettuale avesse ammesso la prova testimoniale articolata «… fin dalla prima difesa»;
giova preliminarmente esaminare tale ultima censura, che si rivela inammissibile;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012);
i requisiti imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6, e dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perché solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di
legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure (Cass. n. 24079/2021);
nella specie non solo difetta indicazione difensiva sulla localizzazione delle istanze di prova per testimoni -che il COGNOME, con formula assai generica, riconduce alla ‘prima difesa’ -all’interno degli atti del fascicolo di parte , ma, compulsando quest’ultimo, non si rinviene il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. in tal guisa precludendo ogni verifica;
i primi tre motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono invece infondati;
secondo la norma generale dell’art. 24, comma 4, d.lgs. 165/2001, il trattamento economico fondamentale ed accessorio «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…), nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa», esprimendo quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261);
l’applicazione di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017, cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385); resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro “straordinario”, strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione “istituzionale”;
piuttosto le prestazioni eccedenti l’impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni “aggiuntive”, specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche – v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 – o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti;
viene dunque in evidenza il possibile svolgimento di attività “aggiuntive” rispetto a quella “istituzionale”, potenzialmente destinate, per quanto appena detto, a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, con particolare riferimento qui ad incarichi c.d. “intramoenia” di cui all’art. 15-quinquies, comma 2, cit., anch’essi come visto afferenti all’unitario rapporto di lavoro subordinato e per i quali la legge prevede espressamente una serie di possibili remunerazioni ulteriori;
orbene, tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall’art. 15 quinquies, cit., può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l’art. 55, comma 2, C.C.N.L. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività “individuali” (lett. a), “in equipe” (lett. b), in altra struttura convenzionata (lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso «al di fuori dell’impegno di servizio», ovverosia sulla base di un’organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell’impegno relativo all’attività “istituzionale”, ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris ,
qualitativamente specifico e individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;
si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità; dovendosi altresì escludere che una prestazione “intramoenia” ex art. 15 quinquies, comma 2, comunque pattuita o disposta, possa considerarsi “aggiuntiva”, se per il suo svolgimento si dovessero sottrarre tempi dovuti in base all’attività “istituzionale”, in quanto in tal caso ne risulterebbe negata la stessa natura “aggiuntiva”, sicché quell’attività non potrebbe che considerarsi assorbita nell’attività “istituzionale” e, in tutto o in parte, nella remunerazione di essa (Cass., Ordinanza n. 32264 del 10 dicembre 2019);
8. più in particolare, la disciplina dell’orario di lavoro dei dirigenti medici, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è dettata dall’art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 per la dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE che, al comma 1, prevede che «I volumi prestazionali richiesti all’equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell’art. 65, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996 nell’assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa»;
il successivo comma 6, che è quello del quale il ricorrente invoca l’applicazione, stabilisce che «Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concor dare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati»;
l’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, al quale la disposizione rinvia, disciplina le diverse tipologie di attività libero professionale consentita al di fuori dell’orario di servizio e al comma 2 stabilisce che «Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia»;
9. ciò posto, il ricorso muove da un presupposto evidentemente erroneo lì dove sembra sostenere che sia sufficiente il superamento dell’orario di servizio per rivendicare il trattamento previsto per le prestazioni aggiuntive dal combinato disposto degli artt. 14, comma 6, CCNL 2005 e 55, comma 2, del CCNL 2000, mentre invece, come
perspicuamente evidenziato dalla Corte di merito, l’attività libero professionale intramuraria in tanto può essere svolta e retribuita, in quanto sia resa nel rispetto delle condizioni sopra richieste (Cass. n. 6153 del 24 febbraio 2022), nel novero delle quali rientra la richiesta (o l’autorizzazione allo svolgimento) della prestazione rivolta al dirigente medico, prestazione resa «al di fuori dell’impegno di servizio», ovverosia sulla base di un’organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano, come si è prima detto, come mero protrarsi dell’impegno relativo all’attività “istituzionale” (Cass. 5 aprile 2023, n. 9413);
10 . nel caso in esame il giudice d’appel lo, dopo aver correttamente interpretato la disciplina contrattuale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha affermato, da un lato, che difettasse nella specie la prova dell’autorizzazione all’espletamento di attività ‘aggiuntiva’ («i pr ospetti circa i turni effettuati non recano la firma del responsabile del servizio», v. pag. 12 della sentenza) e, dall’altro, che non fosse stata neppure dimostrata la finalità di raggiungere, appunto, obiettivi prestazionali eccedenti quelli ordinari in regime ALPI, ritenendo non sufficiente, in senso contrario, la circostanza -allegata dal COGNOME -dello svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie per sopperire a necessità del servizio, stante l’impossibilità, secondo la Corte distrettuale, «di distinguere dal timbro marcatempo i turni ordinari da quelli effettuati in ALPI» (così a pag. 9 della sentenza);
la Corte di merito ha osservato che non vi erano peraltro elementi sull’avvenuto previo soddisfacimento del ‘monte ore dovuto’ (sì da escludere il ‘debito orario’ ostativo alle prestazioni aggiuntive ALPI) ovvero in ordine alla remunerazione del lavoro
eccedente come straordinario o sotto forma di ‘riposi compensativi’;
in coerenza con tali premesse, il giudice d’appello statuiva (dunque) per la reiezione della domanda;
il ricorrente replica che, così argomentando, la Corte di merito sarebbe incorsa in errore in quanto la prova dell’estinzione della pretesa creditoria graverebbe sulla sola parte datoriale;
tale ordine di idee non può, all’evidenza, essere condiviso;
com’è agevole constatare, si tratta, alla stregua della disciplina sopra richiamata, di distinti ed autonomi elementi costitutivi del diritto al compenso rivendicato, che, in quanto tali, devono essere allegati e provati da chi agisce, nel rispetto della regola di riparto dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 9413/2023, cit.), sicché il ricorso deve essere (conclusivamente) rigettato, con conseguente condanna del COGNOME al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03.05.2023.