Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
Oggetto
Impiego pubblico
Prestazioni aggiuntive ex
d.l. n.
402/2001
Difetto di autorizzazione
regionale
Conseguenze
R.G.N. 31903/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
sul ricorso 31903-2020 proposto da:
CORTESE NOME, domiciliato ope legis in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentato e difeso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 158/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 539/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e in riforma dell’impugnata sentenza resa dal Tribunale di Locri, ha revocato il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da NOME COGNOME ed opposto dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale a quest’ultima era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 4.872,00, che l’opposto aveva rivendicato quale corrispettivo delle prestazioni aggiuntive rese negli anni 2014 e 2015;
il COGNOME, in servizio presso il Tribunale di Locri, aveva agito in sede monitoria assumendo di avere partecipato, su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE e al di fuori del normale orario di lavoro, al programma denominato «dialisi estiva», finalizzato a garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti dializzati , provenienti da altre regioni, che si erano determinati a trascorrere un periodo di ferie nella regione RAGIONE_SOCIALE;
aveva precisato che dette prestazioni erano state retribuite, seppure in ritardo, sino a tutto il 2013, mentre nulla era stato corrisposto per le annualità alle quali si riferiva il ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene la partecipazione al progetto risultasse provata dalla documentazione formata dal direttore della struttura operativa complessa di nefrologia e dialisi;
la Corte distrettuale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ha ritenuto che, anche a voler ritenere applicabile, in difetto di disciplina analitica dettata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la previsione generale di cui all’art. 1 del d.l. n. 402/2001, convertito nella legge n. 1/2002, che consente la remunerazione delle prestazioni orarie aggiuntive rese dal personale infermieristico, nella specie era mancata la prova dei fatti costitutivi del diritto ed in particolare dell’autorizzazione
regionale nonché delle condizioni soggettive richieste dal comma 3 della disposizione sopra citata;
per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese l’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1375 e 2697 cod. civ., degli artt. 36 e 111 Cost., nonché, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e addebita, in sintesi, alla Corte distrettuale di non avere considerato che le prestazioni erano state eseguite oltre il normale orario di lavoro su richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva anche attestato l’impegno orario richiesto al personale infermieristico utilizzato nel progetto ed aveva quantificato il corrispettivo spettante a ciascun dipendente;
la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e con la stessa il ricorrente fa valere la contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui, da un lato, per respingere la domanda, fa leva sulla mancanza dell’autorizzazione, dall’altro, invece, richiama le determinazioni assunte dai Commissari Straordinari dell’ASP, dalle quali si desumeva che l’autorizzazione medesima era stata concessa;
il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni già espresse da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha ritenuto che «in tema di pubblico
impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. “aggiuntive” ai sensi dell’art. 1 D.L. 402/2001 conv. con mod. in L. 1/2002, quale poi richiamato ratione temporis dalla RAGIONE_SOCIALE, è subordinato al ricorrere dei presupposti tipici di esse e dunque all’autorizzazione regionale, anche a fini organizzativi e di spesa, alla presenza in capo ai lavoratori così impiegati di requisiti c.d. soggettivi e ad un’apposita determinazione tariffaria. Tuttavia, lo svolgimento oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, pur in mancanza dei menzionati presupposti, comporta il diritto al riconoscimento del compenso corrispondente alla misura propria del lavoro straordinario secondo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di tempo in tempo vigente, in quanto la presenza del consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 2108 c.c., a nulla rilevando, se non per quanto attiene alla responsabilità dei funzionari verso la Pubblica Amministrazione, il superamento anche di limiti o di regole riguardanti la spesa pubblica, in presenza di una prestazione così acconsentita e resa» ( Cass. n. 18063/2023 e Cass. n. 17641/2023 che hanno cassato analoghe pronunce della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; cfr. anche Cass. n. 27842/2023 e Cass. n. 30391/2023 sempre in tema di prestazioni aggiuntive rese in difetto delle condizioni di legge);
4. il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento già espresso con le citate pronunce, alle quali va data continuità ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sicché, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto del principio di diritto sopra
enunciato, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;
5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbe il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 22 febbraio 2024