Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29890 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29890 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2966-2024 proposto da:
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RAGIONE_SOCIALE; UFFICIO PER LE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO RAGIONE_SOCIALEE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI Cron. Rep.
REATI INTENZIONALI VIOLENTI, in persona dei legali rappresentanti ‘ pro tempore ‘ , domiciliati ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende per legge; Ud. 04/06/2025 Adunanza camerale
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.
Vittima di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Pluralità di condanne per lo stesso fatto a carico di più imputati – Unicità RAGIONE_SOCIALEa prestazione indennitaria Sussistenza
Avverso la sentenza n. 1303/2023, de lla Corte d’appello Palermo, depositata in data 07/07/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell ‘adunanza camerale data 04/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
di in
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE, nonché l’ Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento RAGIONE_SOCIALEe iniziative di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE intenzionali violenti ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1303/23, del 7 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo, che -respingendone il gravame, esperito in via di principalità, avverso l’ordinanza ex art. 702 -ter , comma 5, cod. proc. civ., del 21 settembre 2018, del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città (accogliendo, invece, parzialmente, in punto di spese di lite, quello incidentale proposto da NOME COGNOME) -ha riconosciuto il diritto d i quest’ultimo a conseguire, ex art. 4 legge 22 dicembre 1999, n. 512, il pagamento di € 20.000,00 da parte del RAGIONE_SOCIALE istituito presso il suddetto RAGIONE_SOCIALE.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che NOME COGNOME formulava, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 512 del 1999, due diverse istanze di accesso al suddetto RAGIONE_SOCIALE, sempre nella qualità di parte civile costituita in un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata dal metodo RAGIONE_SOCIALE di cui era stato riconosciuto vittima.
Difatti, dopo aver conseguito la liquidazione di € 51.000,00, (somma attribuitagli, con sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo n. 791/09, a titolo di risarcimento del danno
cagionatogli dall’esecutore materiale del delitto ex art. 629 cod. pen. perpetrato nei suoi confronti), egli presentava un’ulteriore istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE. Essa, in particolare, concerneva il pagamento di una provvisionale di € 20.000,00, pronunciata in suo favore dal medesimo Tribunale palermitano, con sentenza n. 273/10, resa all’esito del dibattimento celebrato nei confronti, in questo caso, dei mandanti del medesimo reato di estorsione di cui egli era già stato riconosciuto vittima.
Tale nuova istanza, tuttavia, veniva accolta limitatamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di costituzione di parte civile in detto secondo giudizio, essendo, invece, rigettata per il resto, tanto che NOME COGNOME si vedeva costretto ad adire l’autorità giudiziaria.
Il giudice di prime cure, pur accertando la sussistenza del diritto di NOME COGNOME a conseguire la somma di € 20.000,00 , oggetto RAGIONE_SOCIALEa provvisionale in suo favore, non comminava alcuna condanna al pagamento, compensando, inoltre, le spese di lite.
Esperito gravame da entrambe le parti, il giudice d’appello accoglieva, in punto spese, solo quello incidentale del già attore.
Quanto, invece, al merito RAGIONE_SOCIALEa questione, la Corte palermitana -pur ribadendo la necessità di escludere ogni possibilità, per le RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di stampo RAGIONE_SOCIALE, di duplicare il risarcimento dei danni a fronte di un unico evento criminoso -affermava che ‘nel caso di specie un tale rischio non sussiste tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura meramente «anticipatoria» RAGIONE_SOCIALEa provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale’. Difatti, nel caso in esame, riteneva da ‘escludersi che la liquidazione operata dal Tribunale di Palermo nel 2010 sia una duplicazione di quella già effettuata nel 2009 dal G.U.P. e tanto sia perché il Tribunale, come può evincersi dagli atti, aveva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa precedente sentenza del G.U.P., sia perché non vi è prova in atti (né per vero è stato neppure dedotto)
che l’effettivo danno subito dall’appellato sia da liquidarsi, in via definitiva, in misura inferiore all’importo di € 71.000,00′.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte panormita è stato proposto ricorso per cassazione, sulla base -come detto -di unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 512 del 1999, anche in relazione agli artt. 187, comma 2, cod. pen. e 539, comma 2, cod. proc. pen.
Viene premesso, in ricorso, che -nel caso in esame -‘le pretese attoree afferiscono allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, hanno agito in concorso tra loro’, essendo stati, infatti, tratti a giudizio ‘per il medesimo fatto criminoso’. Di conseguenza, la responsabilità civile dei condannati presenta natura solidale, ‘a nulla rilevando che la condizione derivi o meno da un unico giudizio o da giudizi separati’.
Ciò detto, ferma restando ‘la configurazione in termini di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa posizione degli aspiranti all’accesso al RAGIONE_SOCIALE in possesso dei requisiti di legge, non può non assumere rilievo dirimente, in sede di corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme RAGIONE_SOCIALEa L. n. 512 del 1999, la precisa ratio che sta alla base RAGIONE_SOCIALE‘intero impianto RAGIONE_SOCIALEa legge, che in attuazione del principio solidaristico sancito dalla Costituzione -prevede un meccanismo di assunzione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di pagamento gravante sugli autori RAGIONE_SOCIALE‘illecito, con surroga del RAGIONE_SOCIALE nei diritti degli attori nei confronti dei responsabili, ma con elevata probabilità che l’onere economico finisca per gravare definitivamente sul RAGIONE_SOCIALE‘.
Se lo scopo RAGIONE_SOCIALEa normativa in esame è ‘quello di «garantire» le RAGIONE_SOCIALE, in senso proprio, RAGIONE_SOCIALEa criminalità mafiosa’, appare ‘del
tutto incompatibile con la suddetta ratio legis ‘ una duplicazione RAGIONE_SOCIALEe pretese ‘semplicemente a causa RAGIONE_SOCIALEe vicende processuali che hanno portato alla celebrazione di due distinti procedimenti’ a carico dei coautori del medesimo reato. Si tratta, peraltro, di conclusione -si sottolinea nel ricorso -‘coerente non soltanto con la ratio RAGIONE_SOCIALEa legge medesima, ma anche con i principi in materia di risarcimento del danno, di unicità del danno conseguenza di un medesimo reato commesso da più soggetti in concors o tra loro’, oltre che ‘di responsabilità civile solidale dei condannati per un medesimo reato (art. 187 cod. pen.)’.
Né, in senso contrario, potrebbe valere il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui -nel caso di specie -il rischio di una locupletazione da parte RAGIONE_SOCIALEa vittima di reato deve escludersi ‘tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura meramente «anticipatoria» RAGIONE_SOCIALEa provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento RAGIONE_SOCIALE‘effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale’.
Invero, tale tesi -si sostiene nel ricorso -non tiene conto del fatto che ‘l’ulteriore porzione del danno complessivo potrebbe anche non sussistere, e la provvisionale liquidata in sede penale potrebbe esaurire l’intero quantum di risarcimento accertato, che dunque non può che essere considerato unico e solidalmente imputabile ai vari correi condannati’. Difatti, a seguire la tesi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata sarebbe ‘concreta la possibilità di un’ingiustificata sproporzione tra il danno complessivamente provato allo stato degli atti, ex art. 539 cod. proc. pen. (nella misura in cui viene liquidata la provvisionale dal giudice penale), e la ipotetica sommatoria RAGIONE_SOCIALEe singole provvisionali, riferibili al medesimo danno, al medesimo fatto e ai medesimi soggetti in concorso tra loro, che, nel loro insieme, non possono eccedere la porzione di danno complessivo, che dovrà essere eventualmente
accertato, rivalutato e per l’effetto liquidato dal giudice in sede civile’.
Richiama, infine, a sostegno del motivo diverse pronunce rese, in materia, dalla giurisprudenza di merito.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il COGNOME, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile -anche in relazione al fatto che il giudizio d’appello risulta essere stato promosso dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), mentre il presente ricorso sembrerebbe promosso da due distinte amministrazioni statali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (non indicati), una RAGIONE_SOCIALEe quali mai evocata né costituita nei precedenti gradi di merito -o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
‘ In limine ‘, tuttavia, va disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso , sollevata dal controricorrente, essendo sufficiente -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa proposta impugnazione di legittimità -che la stessa sia stata esperita dal RAGIONE_SOCIALE, già parte RAGIONE_SOCIALEe precedenti fasi di giudizio.
Ciò detto, l’unico motivo di ricorso è fondato.
9.1. Questa Corte, infatti, chiamata da recente a vagliare -in pubblica udienza -una questione affine a quella oggetto del presente ricorso (trattandosi, anche in quel caso, di condanne generiche al risarcimento del danno riconosciute in favore di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE mafiosi), ha affermato che le RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ‘in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un’unica prestazione del RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris , in cui all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell ‘illecito) si aggiunge l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicché l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti’ (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2024, n. 18127, Rv. 671786 -01).
Tale arresto, nel rammentare, previamente, che questa Corte ‘ha reiteratamente affermato che le RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono titolari, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione RAGIONE_SOCIALEe somme a carico del RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’attività RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e RAGIONE_SOCIALE‘entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale’, ha osservato che ciò ‘non esc lude che, peraltro, il RAGIONE_SOCIALE sia tenuto, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria attività vincolata, all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit .).
In particolare, la sussistenza di questo diritto ‘postula, tra l’altro, l’emanazione, in favore RAGIONE_SOCIALEa vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico RAGIONE_SOCIALE‘autore (o degli
autori) del reato’, sicché, al verificarsi di tale presupposto, ‘da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘autore (o degli autori) del reato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa vittima RAGIONE_SOCIALEo stesso, dall’altro lato sorge a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato un’obbliga zione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nell a legge’ (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit .).
Orbene, allorché ‘il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art. 2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica’, così determinandosi ‘una fattispecie obbligatoria soggett ivamente complessa ex latere debitoris , la quale, secondo la struttura tipica RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art. 1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguita una sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati’ (cfr., del pari, Cass. Sez . 3, sent. n. 18127 del 2024, cit .).
Ne consegue, quindi, che non è rilevante ‘la pluralità RAGIONE_SOCIALEe condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria
avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex lege avente funzione solidaristica’ (ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit .).
Su tali basi, dunque, deve ritenersi che ‘il RAGIONE_SOCIALE, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso al RAGIONE_SOCIALE‘, è tenuto ad accertare ‘che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenz e penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati’, riguardino ‘il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro’; sicché, ricorrendo tale ipotesi, si è in presenza di ‘una obbligazione risarcitoria solidale’, la quale è ‘soggetta RAGIONE_SOCIALE regole surrichiamate’, dando così ‘diritto ad ottenere una prestazione unica, da eseguirsi una volta sola’ (Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit .).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata , con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:
‘ la vittima di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in caso di pluralità di condanne risarcitorie -rese in giudizi diversi -per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, ha diritto ad un’unica prestazione d al RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge n. 512 del 1999 ‘.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, svoltasi il 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME