Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2183/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 935/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 15/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Giudice di pace di Busto Arsizio la compagnia aerea RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, quale cessionaria di un credito acquisito dal passeggero NOME COGNOME, di accertarne la responsabilità contrattuale per un ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale del 2015 e di condannarla pertanto a corrispondere l’indennizzo di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE 261/2004 per un importo di euro 600. La convenuta si costituiva resistendo.
Con sentenza dell’11 settembre 2018 il Giudice di pace rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza del diritto.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, proponendo anche appello incidentale; insortane la causa n. 1593/2019 R.G., il Tribunale di Busto Arsizio la decideva con sentenza del 15 giugno 2021 n. 935, con la quale accoglieva l’appello principale rigettando quello incidentale e quindi condannava RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a controparte la somma di euro 600.
NOME ha presentato ricorso, articolato in otto motivi; RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato veicolante un unico motivo. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
Considerato che
1. In primis , va rilevato che la procura speciale del controricorso con ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE si riferisce nella sua intestazione non alla sentenza del 15 giugno 2021 n. 935 del Tribunale di Busto Arsizio con cui è stata decisa la causa n. 1593/2019 R.G. del suddetto Tribunale, bensì alla ‘sentenza
n. 937/2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio’ per la causa n. 5297/2019 R.G. del medesimo Tribunale.
Inoltre dal contenuto della procura speciale emerge che questa viene rilasciata affinché l’avvocato cui è conferita ‘ rappresenti e difenda la società quanto alla causa con R.G. n. 2258/2022, promossa dalla RAGIONE_SOCIALE, pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto la sentenza n. 937/2021 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio durante il procedimento con R.G. n. 5297/2019′.
A ciò si aggiunga che, mentre – come si è detto – il ricorso principale qui presenta otto motivi, il controricorso confuta soltanto cinque motivi (a prescindere poi dalla questione della corrispondenza o meno al contenuto).
È del tutto evidente, dunque, che il controricorso con il ricorso incidentale non attiene alla causa in esame, per cui sussiste, tanto per il controricorso quanto per il ricorso incidentale in esso racchiuso, l’ inammissibilità.
Passando allora all’esame del ricorso principale, come già rilevato, esso è composto di otto motivi.
2.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1362, primo comma, e 1367 c.c. quanto alla interpretazione del contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calami indicato 121) c.p.c. nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 T.U.L.P.S.
2.3 Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c.
2.4 Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione degli articoli 941 e 949 ter cod. nav., 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata con l. 10
gennaio 2004 n. 12 dall’Italia, cui ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal Consiglio il 5 aprile 2001, 5, 6 e 7 Regolamento CE 261/2004, in riferimento anche alla sentenza della CGUE, sez. III, 22 novembre 2012 resa in C-139/11.
2.5 Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calami indicato 121) c.p.c. recante principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 418, primo comma, cod. nav. e 2951 c.c.
2.6 Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 106 T.U.B. e 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 53.
2.7 Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1353, 1418 e 1470 c.c.
2.8 Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 1260, secondo comma, c.c.
Di tutti questi motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente vagliare congiuntamente il quarto e, nel primo dei due submotivi che racchiude, il quinto.
3.1 Prendendo le mosse da quest’ultimo , si osserva in primo luogo che la ricorrente attribuisce alla sentenza di avere ‘radicalmente omesso di affrontare l’eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione’ che l’attuale ricorrente aveva proposto davanti al primo giudice e riproposto davanti a quello d’appello.
Con completa autosufficienza, si riporta che nella comparsa di costituzione in primo grado NOME aveva prospettato ‘in via alternativa’ l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della compensazione pecuniaria, qualora l’eccezione di decadenza non fosse accolta, rapportandosi a fondamento di tale prescrizione agli articoli 418 cod. nav. e/o 2951 c.c. ‘che pre vedono
rispettivamente un termine estintivo di 6 e 12 mesi’ (si veda a pagina 26 del ricorso il passo trascritto dalla comparsa di risposta di primo grado, trascrizione che include anche l’argomentazione che vi era stata posta a base della eccezione). E altresì s i riporta che nella comparsa d’appello l’eccezione non era stata abbandonata, bensì reiterata (si veda nelle pagine 26-27), inequivocamente sostenendo che, qualora non vi fosse stata acquiescenza di controparte, sarebbe decorso il termine decadenziale, e comunque la condanna di controparte sarebbe stata assoggettata ad ‘inevitabile reiezione, giacché alla materia controversa in esame, certamente attinente al contratto di trasporto aereo, si applicherebbe la più rigorosa disciplina prevista dall’art. 418 cod . nav. e dall’art. 2951 codice civile, che prevede termini di prescrizione ben più brevi e che sarebbero decorsi rispettivamente il 17 dicembre 2015 (in base all’art. 418 cod. nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)’.
Riguardo alla eccezione di prescrizione, in effetti, la sentenza impugnata tace del tutto, limitandosi a vagliare la eccezione decadenziale sulla quale si era fondato il rigetto del primo giudice, disattendendola e così accogliendo l’appello principale (sentenza, pagine 3-5), per poi respingere quello che ha definito l’appello incidentale senza neppure indicare tra i vari ‘strumenti di difesa’ di RAGIONE_SOCIALE la prescrizione -si occupa infatti esclusivamente della questione dell’articolo 106 T.U.B., della prova de lla condizione di reciprocità ex articolo 16 prel., della eccezione di incedibilità del credito (pagine 5-8)-, e infine (pagine 89) giungere ad accogliere la domanda di RAGIONE_SOCIALE.
La censura risulta pertanto fondata, investendosi anche il quarto motivo, attinente alla decadenza, in quanto la tematica della distinzione tra decadenza e prescrizione – che evidentemente nella fattispecie in esame avrebbe dovuto essere affrontata – non esce risolta proprio per quanto omesso dal giudice d’appello ed appena evidenziato.
Ciò assorbe tutte le ulteriori censure del ricorso; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e il quinto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023