SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 317 2026 – N. R.G. 00000617 2025 DEPOSITO MINUTA 23 03 2026 PUBBLICAZIONE 24 03 2026
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima
riunita in camera di consiglio e così composta
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOMEPresidente rel.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME -Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 617/2025 R.G. promossa da
(CRAGIONE_SOCIALE. , corrente in SantINDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ; NUMERO_DOCUMENTO; P.E.C.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in GenovaINDIRIZZO INDIRIZZO, come da procura estesa a margine dell’atto di citazione in primo grado; P. RAGIONE_SOCIALE.F.
Appellante;
CONTRO
(C.F.
) residente in Genova, INDIRIZZO
alla INDIRIZZO un., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce a tale atto, dagli AVV_NOTAIOti
NOME COGNOME (C.F.
– PEC
, e
NOME COGNOME (C.F.
– PEC
del Foro
di Genova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Genova, INDIRIZZO (fax per comunicazioni NUMERO_TELEFONO);
Appellato;
C.F.
C.F.
C.F.
(C.F. ), nato a Genova il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO, ai fini del presente atto rappresentato, assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO fax NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, INDIRIZZO, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. Il difensore dichiara di elettronica C.F.
(C.F. , pec voler ricevere le comunicazioni via email all’indirizzo di posta e al numero di fax NUMERO_TELEFONO;
Appellato;
CONTRO
,
in persona del suo procuratore speciale AVV_NOTAIO , con sede legale in Milano, INDIRIZZO (P.I. ), ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Genova, INDIRIZZO presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO (C. F. ) che la rappresenta e difende per mandato posto in calce all’atto di citazione in appello ex adverso notificato il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax NUMERO_TELEFONO; P. C.F.
Appellata;
CONTRO
con sede legale a Mogliano Veneto INDIRIZZO), INDIRIZZO, (iscrizione nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e Partita IVA n. ) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. del Foro di Genova giusta procura notarile a rogito del AVV_NOTAIO Rep.3999 n. Racc. 2141; elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell’AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO Indirizzo PEC: NUMERO_TELEFONO; P. P. C.F.
Appellata;
CONTRO
codice fiscale , partita iva , con sede legale e direzione generale in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, in persona del suo procuratore ad negotia AVV_NOTAIO , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 05/02/2025 a rogito AVV_NOTAIO, ai numeri NUMERO_DOCUMENTO di rep./racc., ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), INDIRIZZO, presso lo studio e la persona dell’AVV_NOTAIO, codice fiscale , e dell’AVV_NOTAIO, codice fiscale , i quali RAGIONE_SOCIALE
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge ai
rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e e che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale congiunto all’atto di comparsa di risposta mediante strumenti informatici, da considerarsi apposta in calce ex art. 83, comma 3, c.p.c.;
Appellata;
CONTRO
in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , geom. , corrente in Altamura (BA), alla INDIRIZZO, Codice Fiscale e Partita IVA n. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. ) del Foro di Bari, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ex art. 269 c.p.c. del 26.04.2024, n. 1720/2024 r.g. Tribunale di Genova, nonché mandato in calce alla memoria difensiva a seguito di chiamata in causa del 30.08.2024, n. 1720/2024 r.g. Tribunale di Genova, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni al numero di fax: NUMERO_TELEFONO, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata P. C.F.
Appellato;
E CONTRO
;
;
Appellato contumace;
Appellato contumace;
CONCLUSIONI
CONSORZIO : ‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis e previe tutte le declaratorie del caso, accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e, per l’effetto, previa sospensione della pronuncia gravata, in riforma della sentenza n. 1409/2025 emessa dal Tribunale di Genova il 30.5.2025:
I. – per le causali di cui in premessa, accertare – ex art. 1669 c.c. in materia di rovina di cose immobili e/o 2043 c.c. – la responsabilità in capo ai convenuti (ovvero i tecnici che hanno predisposto il progetto e diretto i lavori a seguito di specifico incarico affidato da parte dell’Amministrazione, e l’impresa esecutrice degli interventi) rispetto ai gravi vizi e/o difetti individuati e precisati in corso di istruttoria, mediante adeguata CTU;
II. – conseguentemente, condannare i convenuti – in solido o, in subordine, con imputazione di specifica responsabilità in capo ad ognuno di essi – al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia per quello che riguarda gli oneri relativi al rifacimento delle strutture e delle coperture e/o a
quanto comunque ritenuto necessario, secondo le regole dell’arte (incluse le indispensabili verifiche tecniche preliminari e le spese relative alla complessiva attività di progettazione e di affidamento, oneri in via di prima approssimazione quantificati in complessivi € 250.000,00= circa solo per il rifacimento del lastrico sovrastante la struttura, con esclusione della sostituzione della copertura in vetro del foyer); che per il mancato utilizzo e/o fruizione degli spazi e dei locali oggetto di infiltrazioni, per il passato e per il tempo che sarà necessario per realizzare e completare gli interventi di ripristino, da quantificarsi anche in via equitativa e a forfait;
III. – con vittoria di tutte le spese di lite del doppio grado, incluse quelle tecniche e di ATP ‘ .
Contrariis reiectis, il rigetto dell’avversario atto di appello, previo, occorrendo, accoglimento del proposto appello incidentale;
2) in subordine, contrariis reiectis, l’accoglimento delle domande come precisate nella I memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – rigettare per i motivi indicati sub I ) e II) -della comparsa di risposta di primo grado, riprodotte in appello nei par. 2 e 3 di questo atto- le avversarie domande in quanto inammissibili, irricevibili e comunque infondate in fatto e diritto;
– condannare a) Ing. b) P.I. , c) l’Assicurazione , d) l’Assicurazione Generali, e) nonché occorrendo, l’impresa quale esecutrice dei lavori e il Geom. , nella sua qualità di Direttore dei Lavori, già evocati in giudizio dal nell’atto di citazione, a tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE. da ogni responsabilità fatta valere dal in giudizio, anche eventualmente riconosciuta dal Tribunale; – in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.’, in quanto non esaminate dal primo Giudice e riproposte ex art. 346 c.p.c.; 3) l’accoglimento delle istanze istruttorie di primo grado, di cui alla II seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Vinte le spese di entrambi i giudizi’.
: ‘Piaccia alla Corte d’Appello ecc.ma, contrariis reiectis e premesse le pronunce e le declaratorie tutte del caso:
-in via principale: respingere l’avversario appello in quanto inammissibile e/o in fondato in fatto e in diritto e comunque respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti dell’esponente geom. in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia; – con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge ‘ .
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis, previa ammissione di tutte le istanze dedotte e non ammesse, e previe le pronunce tutte del caso:
– in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello promosso da parte appellante per mancanza del requisito della specificità dei motivi per i motivi tutti di cui in parte narrativa; – sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello promosso da parte appellante ai sensi dell’art. 342 n. 1 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa; – sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare comunque inammissibile l’appello promosso da parte appellante ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
– nel merito ed in via principale rigettare l’appello promosso dallo spett.le perché infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto confermare la sentenza n. 1409/2025 emessa dal Tribunale di Genova Sesta Sezione Civile AVV_NOTAIO in data 27/05/2025 e pubblicata in data 28/05/2025, nel procedimento portante R.G. n. 1720/2024, e notificata in data 30/05/2025 a mezzo pec per le ragioni tutte di cui in parte narrativa; – in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza e/o prescrizione dell’ex adverso invocata garanzia per vizi e/o difetti e/o difformità dell’opera per i motivi tutti di cui in parte narrativa; – sempre in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare l’inoperatività del contratto assicurativo sottoscritto inter partes per i fatti dedotti nel presente giudizio per i motivi tutti di cui in parte narrativa; – sempre in via pregiudiziale e/o preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del contratto assicurativo sottoscritto inter partes per i fatti dedotti nel presente giudizio per i motivi tutti di cui in parte narrativa; – nel merito ed in via principale, rigettare le domande di parte appellante perchè improcedibili e/o inamissibili e/o infondate e/o non provate; – sempre nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande spiegate nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE
in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi tutti di cui in parte narrativa, e per l’effetto assolvere , da ogni domanda svolta nei propri confronti; – sempre nel merito ed in via principale nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE accertare e dichiarare l’insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla , e per l’effetto dichiarare l’inefficacia del contratto assicurativo per i motivi di cui in parte narrativa; – in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e di accoglimento della domanda di garanzia proposta da quest’ultimo, dare atto che
, in persona come in atti, garantirà l’assicurato
l’RAGIONE_SOCIALE per la sola quota di sua responsabilità alle sole condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio ‘ .
‘Voglia l’Ecc.ma Corte, ogni contraria azione, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie, rigettando ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria:
In via preliminare, DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. l’appello proposto da
.
In via principale, RESPINGERE l’appello ex adverso proposto per i motivi di cui in narrativa, e, per l’effetto, confermare la sentenza di primo grado con ogni conseguenziale pronuncia, con vittoria di spese di causa;
In ogni caso,
-ACCERTARE E DICHIARARE la decadenza dell’attore dall’azione, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese legali.
-ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del diritto azionato dell’attore, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese legali.
RESPINGERE le domande tutte attoree in quanto infondate in fatto ed erronee in diritto e comunque non provate e per esser in ogni caso decaduta l’attrice nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE. e conseguentemente RIGETTARE la domanda di malleva dell’RAGIONE_SOCIALE. in confronto a .
In ogni caso ACCERTARE E DICHIARARE l’assenza di qualsivoglia responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE. nonché l’assenza del nesso di causa tra l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE. ed i danni lamentati da parte attrice, e per la conseguenza RIGETTARE tutte le domande – nessuna esclusa -avanzate nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE. in quanto infondate e non provate e conseguentemente nei confronti di con vittoria di spese;
-Nel non creduto caso in cui venisse accertata e provata una responsabilità in capo all’RAGIONE_SOCIALE. provata l’esistenza di danni risarcibili, ed il nesso di causalità tra l’inadempimento e i lamentati danni RICONDURRE a giusta misura l’indennizzo richiesto dall’attore nei limiti del giusto e provato tenuto conto delle concorrenti responsabilità dell’impresa e degli altri professionisti e della stessa attrice nella graduazione delle colpe;
ACCERTARE E DICHIARARE in base alle condizioni di polizza L’
assicurativa prestata per l’evento per cui è causa per i motivi di cui in narrativa; Nel non creduto caso in cui venisse DIMOSTRATA E ACCERTATA in forza delle previsioni contrattuali di polizza, la titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE. all’indennizzo dei danni, nonché fornita la prova
del verificarsi, dell’ammontare e della risarcibilità del sinistro ai sensi e termini della stessa: limitare il risarcimento a quanto previsto dalla legge, in applicazione delle specifiche clausole delle condizioni generali, con applicazione delle franchigie e scoperti previste dalla polizza tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari della presente procedura.
Ci si oppone, sin d’ora, all’ammissione di ogni avversa richiesta istruttoria’ .
‘Voglia l’Ecc.mo Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
-In via preliminare dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e comunque respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
-Nel merito, respingere l’impugnazione proposta, confermando integralmente la sentenza gravata e, in ogni caso, respingere ogni domanda proposta da parte appellante nei confronti dell’assicurata perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui al presente atto, e comunque non provata.
In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte ricorrente nei confronti della GE. dichiarare la decadenza e la rinuncia ex art. 346 c.p.c alla domanda di manleva nei confronti di o comunque respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti di perché inammissibile, infondata e/o comunque non provata, stante l’inoperatività delle polizze invocate, per i motivi di cui in narrativa.
-In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che l’indennizzo eventualmente dovuto da in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese, è limitato alla garanzie di polizza valide e operanti e, comunque, all’importo previsto dalle polizze azionate e dalla condizioni di assicurazione quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l’applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti e con esclusione del vincolo della solidarietà con eventuali altri soggetti corresponsabili.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre oneri generali, accessori, cpa ed iva come per legge”.
‘ In via preliminare
ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al sub 1.1) della comparsa di costituzione e risposta, l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.;
ACCERTARE e DICHIARARE, per quanto detto al sub 1.2) della comparsa di costituzione e risposta, l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 -bis c.p.c.;
RIGETTARE, in ogni caso, l’appello;
CONFERMARE, la sentenza n. 1409/2025, pubbl. il 27.05.2025, cronol. n. 2500/2025 del 27.05.2025, n. 1720/2024 r.g., pronunciata dal Tribunale di Genova – Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, AVV_NOTAIO.
N el merito e nella denegata ipotesi di ammissibilità dell’appello:
ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la inammissibilità e/o la infondatezza e/o la illegittimità di tutte le censure ex adverso formulate;
RIGETTARE, ogni domanda avanzata nei confronti della
RIGETTARE, in ogni caso, l’appello;
CONFERMARE, la sentenza n. 1409/2025, pubbl. il 27.05.2025, cronol. n. 2500/2025 del
27.05.2025, n. 1720/2024 r.g., pronunciata dal Tribunale di Genova – Sesta Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, AVV_NOTAIO.
In via subordinata
9) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la infondatezza e/o la illegittimità e/o
indeterminatezza della domanda del
;
ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la infondatezza e/o la illegittimità e/o
la pretestuosità della domanda di garanzia spiegata dall’arch.
nei confronti della
ACCERTARE e DICHIARARE, l’esecuzione a regola d’arte dei lavori da parte della
e la insussistenza di qualsivoglia responsabilità per gli asserti vizi e/o danni lamentati da parte appellante e/o dall’arch. e, per l’effetto
RIGETTARE, in ogni caso, ogni domanda di parte appellante, nonché ogni domanda spiegata dall’arch. nei confronti della e/o ogni domanda avanzata nei confronti della
In via ulteriormente gradata
ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la
già obbligata al risarcimento da ogni pretesa risarcitoria accolta nel presente giudizio, garantendo e manlevando la da ogni domanda risarcitoria eventualmente accolta nel presente giudizio da parte appellante;
ACCERTARE e DICHIARARE, nella denegata ipotesi in cui siano accertati gli asseriti vizi e/o danni lamentati, le diverse percentuali e/o la corretta gradazione di responsabilità di tutte le parti che avrebbero concorso alla loro determinazione in relazione ad ogni voce di danno ritenuta risarcibile.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché del giudizio per A.T.P. n. 5248/2020 r.g. Tribunale di Genova ‘.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., depositato in data 10.06.2020, il
, domandava al Tribunale di Genova la disposizione di un accertamento tecnico preventivo, mediante Consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di ‘descrivere i luoghi e le cause delle gravi infiltrazioni’, ‘nonché a quantificare i costi complessivamente necessari per l’integrale intervento di ripristino delle strutture’ (pag. 7, ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c) relativamente alle ‘eseguite opere di ristrutturazione degli edifici collocati nel complesso edilizio sito lungo la strada che costeggia il torrente Secca, che hanno riguardato, oltre ad interventi di rinforzo strutturale e la diversa distribuzione degli spazi interni, anche il rifacimento degli intonaci di facciata e la realizzazione ex novo della copertura piana’ (pag. 2, ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c), all’interno del Parco Storico Villa Serra.
Il Consorzio deduce che ‘gli interventi in questione sono stati eseguiti in forza del Permesso di Costruire n. 90 del 14.11.2008, seguita dalla NUMERO_DOCUMENTO‘NUMERO_DOCUMENTO prot. n. NUMERO_DOCUMENTO dell’11.11.2011 per variante in corso d’opera (all. n. 5) e infine dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività prot. n. NUMERO_DOCUMENTO del 30.7.2014 per completamento dell’intervento. Incaricato del progetto dei lavori di ristrutturazione è stato l’RAGIONE_SOCIALE. Le opere edilizie – affidate a a seguito di procedura ad evidenza pubblica – sono iniziate in data 31.3.2011 ed il 18.8.2016 è stato rilasciato il certificato di agibilità (all. n. 6). Gli interventi sono stati seguiti come Direttore dei Lavori dal Geom. ‘ (pag. 2, ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c).
La CTU veniva espletata e sottoscritta in data 20.01.2021 dal CTU, arch. e depositata dal medesimo in data 21 gennaio 2021, senza che le parti giungessero ad una conciliazione.
In primo grado, il , con atto di citazione notificato a in data 12.02.2024, a in data 12.02.2024 e a in data 19.02.2024, ha domandato al Tribunale di Genova, di: << I. – accertare – ex art. 1669 c.c. in materia di rovina di cose immobili – la responsabilità in capo ai convenuti (ovvero i tecnici che hanno predisposto il progetto e direttore dei lavori a seguito di specifico incarico affidato da parte dell'Amministrazione, e l'impresa esecutrice degli interventi) rispetto ai gravi vizi e/o difetti' presenti nelle opere; conseguentemente, domandava di 'condannare i convenuti – in solido o, in subordine, con imputazione di specifica responsabilità in capo ad ognuno di essi al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi'.
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1409/2025, pubblicata il 27.05.2025 ha rigettato le domande del e, definitivamente pronunciando, 'ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita', così ha statuito in dispositivo:
'dichiara prescritta l'azione di garanzia promossa e per l'effetto respinge tutte le domande proposte da parte attrice.
Dichiara assorbite tutte le domande proposte dalle altre parti.
Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti e dei terzi chiamati, liquidando in favore di ciascuno di essi la somma di euro 7.202,00 per compensi professionali della presente fase di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, ed euro 2.698,00 per compensi professionali della fase di ATP, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali' (sentenza impugnata, pag. 17).
Motivi di impugnazione
Il impugna la suddetta sentenza con sei motivi di appello.
Primo motivo di appello: 'Manifesto errore di fatto ai limiti della revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.' nella valutazione degli esiti a cui è giunta la CTU (pag. 18, atto di citazione in appello), poiché la CTU è giunta ad un esito diverso rispetto a quello statuito dal Tribunale in sentenza, in quanto la CTU avrebbe ritenuto le cause individuate delle infiltrazioni solo come probabili, con necessità di proseguire ad operare ulteriori indagini.
Secondo motivo di appello: 'Nullità assoluta ed insanabile ai limiti dell'inesistenza – della C.T.U.' (pag. 18, atto di citazione in appello), poiché la CTU, con 'errori grossolani', in modo 'davvero inusuale' individuava una causa 'solo come probabile delle infiltrazioni', 'al di fuori del contraddittorio tra le parti' e 'ipotizzava il ruolo di eventuali parti terze', nonché affermava che si doveva 'proseguire ad operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate né accertabili' e, dunque, le conclusioni del CTU sono 'ipotetiche e condizionate' e 'ineseguibili' (pag. 19 -20, atto di citazione in appello).
Terzo motivo di appello: l'appellante deduce la tempestività dell'azione ex art. 1669 c.c., introdotta nel giudizio di primo grado, sostenendo di non aver mai conseguito quella sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, perché nemmeno con la CTU sarebbero state individuate le cause da cui originano i vizi oggetto della presente controversia.
Quarto motivo di appello: l'appellante deduce che vi sarebbe la 'novità dei vizi da ultimo verificatisi (anche ex art. 2043 c.c.)' e, dunque, non potrebbe ancora ritenersi decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. (pag. 22, atto di citazione in appello).
Quinto motivo di appello: l'appellante deduce la 'rinuncia alla prescrizione da parte dei convenuti ex art. 2937 c.c.', poiché nella fase successiva all'espletamento della CTU vi sono state trattative tra le parti e 'in quella circostanza, nessuno dei convenuti aveva eccepito alcuna decadenza e/o prescrizione' (pag. 23 -24, atto di citazione in appello).
Sesto motivo di appello: l'appellante deduce 'l'ecce s siva severità' con cui sono 'state addossate le spese di lite al ' da parte del Tribunale, 'tenuto anche conto del fatto che il procedimento di primo grado si è concluso sulla base di un'eccezione pregiudiziale, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria' (pag. 24, atto di citazione in appello).
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 Il Collegio rileva che non si versa in nessun errore che potrebbe comportare la revocazione della sentenza. Invero, 'L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio'. (Cass. Sez. 1, 26/09/2013, n. 22080, Rv. 628210 – 01).
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1 Il Tribunale ha correttamente esaminato le risultanze della CTU, espletata in sede di A.T.P., e, al riguardo, ha statuito: 'Quanto alla palestra , le infiltrazioni possono dirsi gravi sia per la loro estensione (si verificano in tre punti: ufficio, parte finale della scala di accesso, plafone del corridoio), sia perché sono determinate da un distacco parziale della guaina, quindi destinate a proseguire e ad aggravarsi ad ogni evento piovoso, sia perché pericolose per le possibili conseguenze di cui sono foriere, quanto meno nella parte in cui l'acqua è veicolata dai cavidotti elettrici (tant'è che fuoriesce dalle plafoniere)' (v. pagg. 46, 47, 48 relazione di CTU). Quanto all' auditorium , la gravità delle infiltrazioni emerge dalle stesse parole del CTU, il quale a pagina 65 della relazione afferma: '(…) sebbene le infiltrazioni non siano all'attualità di elevato apporto d'acqua, esse sono diffuse e destinate ad incrementarsi nel breve tempo. Dunque, le infiltrazioni non sono da sottovalutarsi e da minimizzare, in quanto in breve tempo esse raggiungeranno un incremento severo e oltremodo pregiudizievole per la struttura e la fruibilità dei locali (…)'. Quanto, infine, al foyer , e nello specifico alle infiltrazioni verificatesi nel portale in vetro, alla pagina 67 della relazione il tecnico di ufficio evidenzia che 'l'acqua penetra nella profondità della muratura, in un processo erosivo costante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro'. Le infiltrazioni riguardano, inoltre, tutta la struttura in vetro e dunque tutta l'ampiezza del portale. Appare evidente, dunque, come anche questa infiltrazione sia destinata ad incidere in modo significativo sull'intero edificio' (pag. 11, sentenza impugnata).
Si tratta, dunque, di valutazioni chiare e puntuali, svolte sulla base della relazione del CTU. Nemmeno si rinvengono vizi concernenti il contraddittorio, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità della C.T.U.
Inoltre la relazione del CTU non contiene conclusioni ipotetiche o generiche: in ottanta pagine il consulente d'ufficio affronta tutte le questioni richieste in base al quesito formulato, risponde in modo idoneo e preciso alla osservazioni mosse dai CTP, individuando le cause dei vizi riscontrati e le relative responsabilità.
Si osserva, inoltre, che il motivo di appello in esame, prima ancora di essere infondato sotto il profilo fattuale sulla base della relazione del CTU, risulta infondato sotto il profilo logico. Infatti, l'appellante ha fondato la domanda in primo grado sulla relazione del CTU, arch.
resa nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo affermando nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che: «Nonostante le notevoli difficoltà incontrate per via della pandemia da Covid-19, a definizione del detto procedimento risultavano accertate dal tecnico incaricato dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE. Arcangelo le gravi responsabilità in capo a tutti e 3 i soggetti che a vario titolo si sono occupati dei sopra descritti lavori di ristrutturazione. In particolare, con riferimento alle diffusissime infiltrazioni d'acqua piovana che a partire dal 2019 interessano i locali sottostanti la citata copertura adibiti a teatro / auditorium e a centro sportivo, a conferma di quanto già in precedenza dedotto in sede di ricorso introduttivo il CTU (all. n. 8) ha rilevato quanto segue. 1) 'Sussiste una causa di ristagno dell'acqua all'interno del locale tecnico per il fatto che il piano di calpestio è più basso del piano esterno e le vie di ingresso all'acqua sono molteplici. Tale ristagno d'acqua all'interno del locale è un pregiudizio. (…) L'area permane allagata in occasione di piovaschi e, come noto, le guaine garantiscono l'impermeabilità per acque di scorrimento superficiale e non per fenomeni di completa immersione'. 2) Ulteriore pregiudizio è derivato da un non corretto sistema di diametri liberi nelle sezioni di scarico degli ombrinali nei parapetti d'attico lungo il tratto verso il torrente Secca. In effetti alcuni di essi sono semi affondati nella quota della pavimentazione e ridotti nella loro sezione originaria già relativamente poco abbondante. (…). L'effetto finale è che il sistema di deflusso delle acque non corrisponde alla corretta regola dell'arte ma soprattutto non rappresenta un sistema con caratteristiche di idoneità. 3) 'Un ulteriore pregiudizio e a parere il più rilevante, è la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare. (…) E' una delle cause più probabili della produzione di microfessure nella guaina impermeabile che giustificano la penetrazione di acqua sotto alla stessa guaina e, dopo di questo, in seguito a trasferimento capillare, trovano facile sfogo attraverso i fori di passaggio dei cavidotti dell'impianto elettrico » (pag. 7-8, atto di citazione in primo grado).
Nel presente grado di giudizio, invece, parte appellante ritiene che la predetta CTU presenti 'errori grossolani' e in modo 'davvero inusuale' individuava una causa 'solo come probabile delle infiltrazioni', 'al di fuori del contraddittorio tra le parti' e 'ipotizzava il ruolo di eventuali parti terze', nonché affermava che si doveva 'proseguire ad operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate né accertabili' e, dunque, le conclusioni del CTU sono 'ipotetiche e condizionate' e 'ineseguibili' (pag. 19 -20, atto di citazione in appello).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce la tempestività dell'azione ex art. 1669 c.c., introdotta nel giudizio di primo grado, sostenendo di non aver mai conseguito quella sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, perché nemmeno con la CTU sarebbero state individuate le cause da cui originano i vizi oggetto della presente controversia.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 La sentenza impugnata correttamente statuisce al riguardo che « Quanto all'intervenuta prescrizione, occorre verificare il rispetto del termine annuale, che decorre dalla data della denuncia. Il committente ne ha interrotto il decorso con il deposito del ricorso per ATP nel giugno 2020. Il relativo procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale il 21.1.2021, data a partire dalla quale il termine di prescrizione ha nuovamente iniziato a decorrere. La successiva interruzione, per i convenuti e risale ad una data successiva di oltre un anno, ovvero il dicembre dell'anno 2022, quando detti convenuti hanno ricevuto la missiva di messa in mora con riferimento alle risultanze risarcitorie emerse dalla relazione di ATP. Nei confronti di il termine di prescrizione è stato interrotto addirittura tre anni dopo, con la notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. È quindi decorso più di un anno tra la data del deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica della richiesta di danni nei confronti di e nel dicembre 2022, e comunque anche tra quest'ultima e la notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. E sono decorsi oltre tre anni tra il deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica della citazione (febbraio 2024) a . La conseguenza è che il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia è spirato e il diritto del committente risulta pertanto irrimediabilmente prescritto nei confronti di tutti i convenuti. Il committente, al fine di contrastare le eccezioni di decadenza e prescrizione, ha affermato di aver avuto sicura conoscenza della gravità dei vizi e delle cause dei medesimi solo all'esito del deposito dell'accertamento tecnico preventivo. Effettivamente, è lo stesso CTU in sede di ATP ad affermare "la reale difficoltà di rilevare le cause delle infiltrazioni" (v. pagina 40 relazione di CTU) e ad evidenziare la complessità delle operazioni peritali. Tuttavia, anche laddove si concludesse per la fondatezza di tale argomentazione e si ritenesse, dunque, che il abbia avuto piena contezza della gravità dei danni e delle cause
dei medesimi solo dopo il deposito della relazione di ATP, la conclusione non muterebbe. Si è già detto, infatti, che dopo il deposito della relazione peritale il committente è rimasto inerte per oltre un anno prima di effettuare la denuncia a e a e per oltre tre anni prima di effettuare la denuncia a .». (pag. 12 sentenza impugnata).
Con riferimento all'art. 1669 c.c., ' Nella giurisprudenza di legittimità trovasi ripetutamente affermato il principio secondo cui la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo (cfr. tra le tante, Sez. 2 – , Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023 Rv. 667805; Sez. 2 -, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020 Rv. 656833; Sez. 2, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017 Rv. 645800; Sez. 2, Sentenza n. 4622 del 29/03/2002 Rv. 553388; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 11034 del 2022 non massimata ove viene ribadito che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici) ' (Cassazione, ordinanza n. 28958 del 2023).
Nel caso di specie la relazione del CTU, a seguito di ATP, ha chiarito i vizi relativi alle 'gravi infiltrazioni', le loro cause e le relative responsabilità. A tal riguardo, infatti, nella suddetta relazione è scritto: 'lo scrivente ritiene di aver individuato i pregiudizi tecnici e dunque di aver raccolto gli elementi sufficienti per dare risposta allo specifico procedimento di accertamento tecnico preventivo. La comprensione delle cause delle infiltrazioni è il frutto della sintesi che ne ha operato lo scrivente sotto il controllo costante dei CCTTPP che in sinergia hanno collaborato e contribuito, determinando quindi il risultato finale.' (pag. 44 CTU). 'il numero di guaine bituminose usate per il pacchetto impermeabilizzante posto che per avere un sistema realizzato secondo la regola dell'arte, le guaine impermeabilizzanti devono essere posate in numero di due è da notare che dal computo metrico compariva l'indicazione di un solo strato di guaina e così anche da indicazione della tavole progettuale grafica n. 16 (particolari merli delle coperture)'; 'lo stato di conservazione della guaina bituminosa, fatto rilevante perché le guaine di bassa mescola bituminosa con limitati valori di resistenza al freddo hanno invecchiamenti molto rapidi rispetto le guaine con valori di resistenza e flessibilità più elevati' (pag. 44, 45 CTU). 'Si anticipa che sono state rilevate tre macroaree di infiltrazioni. La prima all'interno dell'ufficio della palestra e al termine della scala di accesso alla medesima, nonché in costa al plafone del corridoio; la seconda area infiltrativa è
nell'auditorium/aula magna; la terza nel collegamento di vetro tra l'auditorium e il foyer' (pag. 46 CTU); 'certamente le infiltrazioni all'interno della palestra non sono dipendenti da un'ipotesi di uso carrabile del lastrico solare in quanto è stato accertato nel terzo sopralluogo cfr. verbale 3 ALL. 3 che sussiste un cedimento della guaina (una 'tasca' formatasi per il distacco di guaina da porzione di risvolto verticale posto dietro un pluviale) a causa dell'acqua condotta da un pluviale tracimante che veicola l'acqua contro la muratura ed ha causato il distacco, nel punto, della guaina. Per detta via l'acqua si diffonde all'interno della struttura e penetra all'interno del solaio attraverso i cavidotti elettrici(1) e fuoriesce all'interno delle plafoniere della palestra ed in particolare nello spogliatoio. Le infiltrazioni, infatti, sono tutte puntuali e seguono i cavidotti elettrici e la direttrice infiltrativa conduce in prossimità del punto di distacco verticale della guaina ove vi è il ridetto pluviale che è intasato e che tracima a metà altezza' (pag. 47 CTU). 'Alla luce dunque di quanto accertato deve essere osservato che la prima naturale via di accesso dell'acqua all'interno della palestra è veicolata dal pluviale che in ragione maggioritaria conduce l'infiltrazione e, applicando i termini della media statistica usati nei procedimenti peritali, detto pluviale conduce la maggior parte dell'acqua, dunque compresa tra il primo valore maggioritario 51% (50 +1) ed il valore massimo raggiungibile 99% dell'apporto infiltrativo; dunque statisticamente (come in uso nei criteri peritali) apporta il valore medio del 75% dell'acqua all'interno della palestra ed il restante 25% è determinato dalla concausa del risvolto della guaina dovuta ad una non sufficiente realizzazione tecnica. Le responsabilità di manutenzione del pluviale sono a carico (nell'evidenza dei fatti) del ricorrente con nota che lo stesso pluviale mostra segni evidenti di manomissione in quanto utilizzato (previo foratura dello stesso) per passaggio di un cavidotto elettrico che ha determinato un blocco interno al deflusso dei materiali organici (prevalentemente foglie) durante lo scolo, causando oltremodo l'intasamento.' (pag. 47- 48 CTU).
'Ad una ipotetica obiezione che le infiltrazioni, poi, all'interno della palestra, non fossero tutte causate da quanto sopra accertato, deve essere opposto il seguente ragionamento tecnico che è predominante rispetto ad ogni ulteriore ipotesi: accertato un distacco di guaina (impermeabilizzante) in prossimità delle infiltrazioni (della palestra), la causa è ivi determinata sintanto la rimozione del pregiudizio e ciò nel dovere di escludere quello che è attualmente nell'evidenza. In questo l'accertamento tecnico preventivo trova la propria completezza. Sono dunque da eliminare preliminarmente le cause evidenti (ed accertate) e poi, all'esito e nella eventualità del perdurare delle infiltrazioni, proseguire ad operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate né accertabili e né riconducibili alle certe infiltrazioni.' (pag. 50 -51 CTU). Inoltre: 'In onore alla completezza delle indagini condotte e delle cause che determinano le infiltrazioni all'interno dell'auditorium deve
essere osservato che, sebbene non sia stato possibile accertare il preciso punto infiltrativo, sussistono diverse cause (pregiudizi) che hanno natura e responsabilità di determinare l'infiltrazione'. (pag. 51 CTU). 'Pregiudizio n.1.Sussiste una causa di ristagno dell'acqua all'interno del locale tecnico per il fatto che il piano di calpestio è più basso del piano esterno e le vie di ingresso all'acqua sono molteplici. Tale ristagno d'acqua all'interno del locale è un pregiudizio.' (pag. 53 CTU). 'Le staffe e i bulloni sul massetto sono arrugginiti, risulta evidente che l'area permane allagata in occasione di taluni piovaschi (con stravento) e, come noto, le guaine garantiscono l'impermeabilità per acque di scorrimento superficiale e non per fenomeni di completa immersione. (…) L'acqua attualmente- può entrare nel locale tecnico solo in occasione dei piovaschi con stravento (sia dalla parte alta distaccata dalla copertura, sia dalle forature della parete in corrispondenza dei radiatori delle macchine di trattamento/condizionamento aria). La formazione di una copertura a tettoia (recentemente posta in opera) ne limita senz'altro l'allagamento in tutte le situazioni di pioggia verticale e protegge efficacemente dai fenomeni di piovasco. Tuttavia, i fenomeni di pioggia con stravento sono altrettanto frequenti nella zona (ed in quel caso l'acqua ha modo di entrare all'interno del locale) per cui è necessario sopraelevare la quota della pavimentazione per evitare che l'acqua allaghi (anche solo parzialmente) e ristagni all'interno del locale tecnico.' (pag. 54 -55, CTU). 'Pregiudizio n.2. ulteriore pregiudizio è derivato da un non corretto sistema di diametri liberi nelle sezioni di scarico degli ombrinali nei parapetti d'attico lungo il tratto verso il torrente Secca. In effetti alcuni di essi sono semi affondati nella quota della pavimentazione e ridotti nella loro sezione originaria già relativamente poco abbondante' (pag. 55, CTU); 'un ulteriore pregiudizio e a parere il più rilevante, è la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare. E' da rilevare che durante le Operazioni Peritali, la Ditta esecutrice come rappresentata in quella sede, aveva evidenziato come i giunti non fossero stati inseriti nelle previsioni tecnicografiche del progetto e perciò non realizzati (…). Lo scrivente ritiene quanto di seguito. La superficie di pietra scura è soggetta ad un irraggiamento e ad uno shock termico notevole fatto che provoca tensioni di trasferimento tra il massetto di aggancio della pavimentazione e lo strato impermeabile. E' vero che sussiste uno strato di separazione in tessuto non tessuto correttamente posto in opera dalla ditta ed un doppio strato di guaina, allorquando il progetto originale ne prevedeva uno solo, ma l'esecuzione dei giunti di dilatazione rientra nelle regole d'esecuzione obbligatorie per i lastrici solari esposti. Non si tratta di una regola prudenziale ma essenziale in quanto uno strato di separazione in tessuto non tessuto (sottoposto al massetto) non è in grado di garantire uno scorrimento elastico in caso di assenza di giunto. Il fenomeno che accade nel tempo è che la guaina venga letteralmente trascinata avanti ed indietro dalle dilatazioni superiori subendo delle lesioni che solitamente si caratterizzano sui giunti di saldatura o in prossimità degli
angoli della superficie impermeabilizzata. Le lesioni solitamente sono capillari e le infiltrazioni molto modeste, come nel caso in questione. Non è comprensibile, date le dimensioni del lastrico solare, che non siano stati realizzati i giunti di dilatazione eppure le marmette di pavimentazione sono tutte accostate a giunto unito. Tale pregiudizio è appunto un decremento rispetto all'esecuzione alla perfetta regola dell'arte ed i giunti di dilatazione dovevano essere previsti e realizzati' (pag. 58 -59 CTU). 'Un ultimo pregiudizio rilevato è il sistema di manutenzione ordinario di pulizia degli scarichi, delle gronde e degli ombrinali del terrazzo e della stessa porzione del terrazzo che si trova dall'altra parte del cassonetto/seduta che maschera i condotti di condizionamento aria. Gli ombrinali durante le operazioni peritali sono stati rinvenuti intasati da terra, fango, foglie e così anche le gronde di bordo oltre il parapetto d'attico. Non operare la pulizia degli scarichi significa mantenere in allagamento il terrazzo e conseguentemente creare le condizioni per le infiltrazioni in quanto le guaine bituminose devono allontanare l'acqua di scorrimento orizzontale ma non costituiscono un sistema impermeabilizzante 'a piscina' (cioè in costante immersione) (…). Tale condizione costituisce a tutti gli effetti un freno al corretto deflusso delle acque meteoriche, decremento funzionale e, in conseguenza, pregiudizio tecnico' (pag. 62 -63, CTU). Tale relazione è corredata di foto e tabelle che ulteriormente specificano i vizi rilevati e le cause degli stessi.
In sintesi, con riferimento alla palestra i vizi sono stati individuati dalla CTU nel cedimento della guaina (una 'tasca' formatasi per il distacco di guaina da porzione di risvolto verticale posto dietro un pluviale) a causa dell'acqua condotta da un pluviale tracimante che veicola l'acqua contro la muratura ed ha causato il distacco, nel punto, della guaina. Per detta via l'acqua si diffonde all'interno della struttura e penetra all'interno del solaio attraverso i cavidotti elettrici e fuoriesce all'interno delle plafoniere della palestra ed in particolare nello spogliatoio.
Per quanto concerne l' auditorium , la relazione peritale ha affermato che sussiste una causa di ristagno dell'acqua all'interno del locale tecnico per il fatto che il piano di calpestio è più basso del piano esterno e le vie di ingresso all'acqua sono molteplici. Tale ristagno d'acqua all'interno del locale è un pregiudizio. Inoltre, le staffe e i bulloni sul massetto sono arrugginiti, l'area permane allagata in occasione di taluni piovaschi (con stravento) e le guaine garantiscono l'impermeabilità per acque di scorrimento superficiale e non per fenomeni di completa immersione.
Con riferimento al foyer , il CTU afferma che l'acqua penetra nella profondità della muratura, in un processo erosivo costante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro.
Quanto al ' portale di vetro ' il CTU ha individuato i vizi relativi allo stesso, scrivendo nella propria relazione che 'persiste il difetto di tenuta impermeabile del portale di vetro' (pag. 70, CTU) .
Tale elaborato della CTU, redatto nel corso dell'ATP, è stato depositato il 21.01.2021. Da tale data l'odierno appellante aveva, dunque, conseguito un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed obiettiva, dell'entità dei vizi, della loro incidenza sulla possibilità di godimento dei beni, della loro gravità, delle loro cause. Dunque, da tale data decorre il termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c.
Il ha notificato l'atto di citazione a in data 12.02.2024, a in data 12.02.2024 e a in data 19.02.2024. Pertanto, in tutti i suddetti casi il termine annuale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1669 c.c. è spirato.
Non porta a diverse conclusioni la sentenza della Corte di Cassazione n. 7179/2012 citata dall'appellante a pag. 23 dell'atto di citazione in appello , po sto che in essa si fa riferimento a ' vizi accertati solo in corso di causa, non potevano essere denunciati anteriormente e non dovevano essere autonomamente denunciati, posto che, comunque, erano accertati in corso di causa nel contraddittorio delle parti; '. Nel caso di specie, invece, non si tratta di vizi accertati in corso di causa, bensì di aggravamenti dei vizi originari già accertati precedentemente, mediante la CTU esperita a seguito di ATP.
Con il quarto motivo , l'appellante deduce la 'novità dei vizi da ultimo verificatisi (anche ex art. 2043 c.c.)' e, dunque, che non potrebbe ancora ritenersi decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., poiché 'manca una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause', sia perché 'gli importi necessari al ripristino delle strutture difettose ed ammalorate sono ora stimati in più di euro 250.000,00 (…) ben superiori a quelli valutati nell'ambito dell'ATP' con la CTU (pag. 22 -23, atto di citazione in appello).
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 Il Collegio rileva che non risultano provati vizi nuovi in quanto, come correttamente statuito dal Tribunale, si tratta dell'aggravamento di vizi già noti all'appellante. Ciò si evince dal fatto che i suddetti vizi e le cause dei medesimi sono state evidenziate nella relazione del CTU, esaminata nel precedente motivo di appello, cui si rinvia.
R isulta quindi superfluo il richiamo, da parte dell'odierno appellante, all'art. 2043 cc. riguardo agli asseriti 'vizi nuovi'. Si osserva poi che, nel precedente grado il non aveva proposto l'azione ex art. 2043 c.c. , confliggendo tale nuova domanda con il divieto di nova in appello. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, 'Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la
tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale' (Cass. Sez. 2, 10/11/2023, n. 31301, Rv. 669379 – 01).
5 . Con il quinto motivo di appello, l'appellante deduce la 'rinuncia alla prescrizione da parte dei convenuti ex art. 2937 c.c.', poiché nella fase successiva all'espletamento della CTU vi sono state trattative tra le parti e 'in quella circostanza, nessuno dei convenuti aveva eccepito alcuna decadenza e/o prescrizione' (pag. 23 -24, atto di citazione in appello).
5.1 Innanzitutto si osserva che trattasi di circostanza nuova, che non è mai stata oggetto di eccezione sollevata nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Peraltro, il motivo è infondato.
Tale assunto dell'appellante risulta generico, infondato e comunque non provato , risulta altresì privo di riferimenti temporali e in che termini ciò sarebbe avvenuto nel corso delle trattative. Non risulta, infatti, alcuna prova circa tale affermazione di parte appellante.
6 . Con il sesto motivo di appello, l'appellante deduce 'l'eccesiva severità' con cui sono 'state addossate le spese di lite al ' da parte del Tribunale, 'tenuto anche conto del fatto che il procedimento di primo grado si è concluso sulla base di un'eccezione pregiudiziale, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria' (pag. 24, atto di citazione in appello). In particolare, l'appellante afferma:
' a) Da ultimo, la presente difesa sottolinea la – davvero – eccessiva severità con cui sono state addossate le spese di lite al odierno appellante da parte del Tribunale, tenuto anche conto del fatto che il procedimento di primo grado si è concluso sulla base di un'eccezione pregiudiziale, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria (mentre nella precedente fase di ATP era sta riconosciuta una responsabilità, seppure parziale, di tutti i soggetti intimati).
b) In ogni caso, si rileva come, ad eccezione del né
l'RAGIONE_SOCIALE.
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hanno fatto specifica richiesta di refusione delle spese della precedente fase di ATP nell'ambito del giudizio di primo grado: pertanto, per quella parte la liquidazione delle spese a favore dei soggetti indicati appare ingiustificata. ' .
6.1 Il motivo è infondato.
6.2 In primo luogo, si rileva che all'ATP hanno partecipato tutte le parti in causa nel presente giudizio.
Nella comparsa di costituzione e risposta, pag. 35, di vi è scritto: 'Con vittoria di spese e competenze professionali'. Si tratta di domanda relativa alle spese di lite non solo del primo grado di giudizio, bensì, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, anche delle spese di lite relative all'ATP.
Nella comparsa di costituzione e risposta, pag. 13, di vi è scritto: 'Vinte le spese'.
Nella comparsa di costituzione e risposta, pag. 9, di vi è scritto: 'Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge'.
Nella comparsa di costituzione e risposta, pag. 12-13, di vi è scritto: 'ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del diritto azionato dell'attore, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese legali'.
Nella comparsa di costituzione e risposta, pag. 20, di vi è scritto: 'In ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre oneri generali, cpa ed iva come per legge, oltre spese di c.t.u., c.t.p. e accessori'.
Anche in questi quattro atti defensionali il riferimento in punto di spese di lite è comprensivo sia di quelle del primo grado di giudizio, sia di quelle relative all'ATP.
Il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza e ha ridotto ai 'valori minimi' le spese per la 'fase istruttoria e decisionale', in ragione del fatto che, come dedotto dall'appellante non vi è stata in primo grado alcuna articolata attività istruttoria.
'Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)' (Cassazione, ordinanza n. 26478 del 2024).
Sono assorbite tutte le domande proposte in via riconvenzionale dalle altre parti in causa.
Quanto al rapporto processuale tra parte appellante, da un lato, e e
, dall'altro lato , nulla va disposto riguardo alle spese di lite, stante la soccombenza dell'appellante e la contumacia di tali appellati.
Sul resto, le spese di lite gravano su parte appellante in ossequio al principio della soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e suc. mod. nei valori medi dello scaglione di riferimento per l'intero giudizio. E precisamente: indetermina bile.
Studio controversia: € 2. 518,00=
Fase introduttiva: € 1. 665,00=
Fase istruttoria/trattazione: € 3.686,00=
Fase decisionale: € 4.287,00=
totale per compensi avvocato: € 1 2.156,00=
P.Q.M.
la Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di
,
,
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12.156,00= ciascuno per compensi di avvocato, oltre che liquida in € rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26.02.2026.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT AVV_NOTAIO
Il Presidente est.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME