Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1136/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
Oggetto: Impugnazioni civili -Cassazione (Ricorso Per) – Motivi del Ricorso -In genere Tassatività e specificità dei motivi di censura Necessità – Conseguenze -Critica generica della sentenza impugnata -Inammissibilità.
R.G.N. 1136/2019
Ud. 05/04/2024 CC
avverso la sentenza di Corte d’appello Lecce n. 847/2018 depositata il 06/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 847/2018, pubblicata in data 6 luglio 2018, la Corte d’appello di Lecce, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del Tribunale di Lecce, n. 1354, del 6 aprile 2016.
Quest’ultim o, per quel che ancora rileva nella presente sede, aveva respinto, in quanto prescritta, la domanda dell’odierno ricorrente volta a conseguire il computo nell’indennità di buonuscita del miglior trattamento economico riconducibile all’inquadramento in quali fica superiore, precedentemente riconosciuto in sede giudiziale amministrativa ‘ora per allora’, successivamente al collocamento a riposo dello stesso NOME COGNOMECOGNOME COGNOME in data 1° giugno 1997.
La Corte territoriale ha disatteso il gravame proposto da NOME COGNOME, richiamando il principio per cui il dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita decorre dal giorno del collocamento a riposo ed escludendo che potesse assumere rilevanza il fatto che il superiore inquadramento era stato riconosciuto in via giudiziale solo in epoca successiva al medesimo collocamento a riposo.
La Corte, infatti, ha osservato che, pur essendo vero che la pretesa dell’appellante scaturiva da detto superiore inquadramento, era tuttavia parimenti vero che quest’ultimo era stato conseguito all’esito di un giudizio promosso nei confronti del solo datore di lavoro, e non
anche dell’Ente previdenziale, che invece avrebbe dovuto essere parimenti e contestualmente evocato in giudizio.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2 comma 4 del D.L. n. 295/1939, in relazione al diritto vivente, come espresso dal G.A. in tema di inquadramento nel pubblico impiego non privatizzato, e in relazione all’art. 169 del DPR n. 3/1957’ , per avere la Corte territoriale erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’integrazione del TFR, dovuta in conse guenza a nuovo inquadramento, disposto ‘ora per allora’ in seguito a superamento, successivo alla cessazione del servizio.
Argomenta, in particolare, il ricorrente che il proprio diritto alle differenze retributive con conseguente mutamento della base di calcolo del TFR è sorto solo in conseguenza di un fatto successivo alla cessazione del rapporto, e cioè solo col superamento, ‘ora per allora’, dello scrutinio per merito comparativo e col conseguimento del nuovo inquadramento ‘sicché l’esercizio del diritto non era semplicemente ‘impedito da ostacoli soggettivi o di mero fatto’ ma giuridicamente impossibile perché il diritto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (1997), non sussisteva’ .
Osserva il ricorrente che, trattandosi di un rapporto di lavoro ‘precedente alla privatizzazione’ , conseguirebbe che ‘prima dell’attribuzione del nuovo status compiuta col nuovo inquadramento del 2008, non sussisteva alcun diritto a differenze retributive e non era ‘ammesso un autonomo giudizio di accertamento’, atteso che l’azione di accertamento è esperibile soltanto ‘a tutela di un diritto soggettivo’ (così, tra le tante, Cons. Stato 1251/2011); poiché prima del 2008 non sussisteva alcun diritto e, quindi, non vi era nulla che potesse essere fatto valere, a mente dell’art. 2935 c.c., non poteva decorrere nemmeno la prescrizione’ .
2. Il ricorso è inammissibile.
Inammissibile, in primo luogo, in quanto le censure che esso formula si traducono in un’argomentazione ‘a critica libera’ , priva di specificità e diretta riferibilità al decisum , dovendo quindi trovare applicazione il principio per cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366, n. 4), c.p.c., civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4904 del 2021; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13735 del 03/07/2020; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005).
Inammissibile, in secondo luogo, in quanto si deve rilevare, ex art. 360bis , n. 1), c.p.c., che la pronuncia impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offre concreti elementi per confermare o mutare l’o rientamento.
È sufficiente, invero, rammentare il costante indirizzo di questa Corte, a mente del quale il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3894 del 18/02/2010), con la conseguenza che: 1) non è di ostacolo, a tal fine, la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all’ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore, la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR; 2) il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9695 del 23/04/2009 e la più recente Cass. Sez. L – Sentenza n. 2827 del 06/02/2018).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la
debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 5 aprile 2024.