Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21119 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24856/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI LECCE, domiciliati ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende;
-resistenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 700/2021 depositata il 10/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 700/021, depositata il 10 marzo 2021.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Lecce hanno depositato mero ‘atto di costituzione’.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il Tribunale di Lecce ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza n. 482/2017 del Giudice di pace di Casarano, che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa il 16 febbraio 2017 del Prefetto di Lecce con la quale veniva intimato il pagamento di € 1.849,05 a fini di recupero RAGIONE_SOCIALEe spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Tribunale ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, ma il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese spettanti al custode ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, essendo il sequestro del motoveicolo avvenuto in data 6 dicembre 2010 ed essendo il credito per il recupero RAGIONE_SOCIALEe spese maturato a seguito RAGIONE_SOCIALEa fattura emessa dalla società custode in data 17 dicembre 2012.
L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 e 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi dichiarare prescritto il diritto di riscuotere le somme dovute per essere decorso il termine di cinque anni dal giorno di commissione RAGIONE_SOCIALEa violazione sanzionata.
La censura è palesemente infondata.
Il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, richiamato dall’art. 209 cod. strada, riguarda il diritto a
riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo.
La controversia in esame riguarda, invece, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di custodia RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate, anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (ovvero dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale debitore finale di tali indennità: Cass. n. 25643 del 2022), a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 ( Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689). Tali spese devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate, salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione o contro l’ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l’ipotesi di cui all’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge cit. per le somme di cui al primo comma.
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio: ‘ nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice RAGIONE_SOCIALEa strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di custodia anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il
diritto può essere fatto valere, che coincide con quello RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALEe indennità spettanti al custode ‘ .
6. Il ricorso va perciò rigettato.
Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2 Sezione civile