Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15748 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
Oggetto: specializzandi in medicina -risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 29517/22 proposto da:
da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti
domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME (o COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME,
tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonché da
-) LA CAGNINA NOME, LABELLARTE NOMENOME LAI GUSTAVO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME MACERA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, STORINO NOME, SUSCA COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, TERZI
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
nonché da
-) NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente –
nonché da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME UMBERTO, NOME COGNOME NOME (tutti quali eredi di RAGIONE_SOCIALE NOME), domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , in persona rispettivamente del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 25 ottobre 2022 n. 6674; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2011 NOME COGNOME ed altri centonovantaquattro attori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte RAGIONE_SOCIALEa scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe suddette direttive.
Nel giudizio intervennero volontariamente altri duecentoottantotto medici, allegando i medesimi fatti già esposti dagli attori e chiedendo anch’essi la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno per i fatti sopra descritti.
Con sentenza n. 4915 del 2015 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’intervento e rigettò le altre domande: parte perché prescritte, parte perché ritenute infondate.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 25.10.2022 n. 6674 la Corte d’appello di Roma:
-) dichiarò ammissibile l’intervento;
-) dichiarò prescritto il diritto tanto degli attori, quanto degli intervenuti;
-) ritenne che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, allorché nella prima udienza di trattazione dichiarò di ‘ riportarsi agli scritti difensivi’ , implicitamente estese l’eccezione di prescrizione anche al RAGIONE_SOCIALE degli intervenuti.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con sette separati ricorsi proposti da:
NOME COGNOME ed altri (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su un motivo ; d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ );
NOME COGNOME ed altri (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su sei motivi ; d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE NOME‘ ));
NOME COGNOME (ricorso notificato il 28.12.2022, fondato su due motivi);
NOME COGNOME (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su un motivo);
NOME COGNOME ed altri (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su due motivi ; d’ora innanzi, per brevità, ‘ il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ );
NOME COGNOME (ricorso notificato il 29.12.2022, fondato su un motivo;
NOME COGNOME ed altri (ricorso notificato il 30.12.2022, fondato su due motivi.
La difesa erariale ha resistito a ciascuno dei suddetti ricorsi con separato controricorso.
Gli avvocati COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (AVV_NOTAIO).
I ricorrenti di questo RAGIONE_SOCIALE in primo grado assunsero la veste di attori.
Il loro diritto fu dichiarato prescritto, e con l ‘unico motivo di ricorso censurano il giudizio di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione .
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – RAGIONE_SOCIALEe direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) RAGIONE_SOCIALEa legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,
tra costoro, risultavano beneficiari RAGIONE_SOCIALEe sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01).
2. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (AVV_NOTAIO).
Dalla lettura integrale del ricorso – non certo un esempio di chiarezza: ad es., i ricorrenti vengono definiti ‘appellanti’ a p. 6 – si comprende che i ricorrenti di questo RAGIONE_SOCIALE in primo grado ebbero vesti processuali differenti.
2.1. Un primo sottoRAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) è composto da soggetti che in primo grado assunsero la veste di attori .
2.2. Un secondo sottoRAGIONE_SOCIALE (COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) è composto da soggetti che in primo grado assunsero la veste di interventori volontari.
2.3. La difesa dei ricorrenti, nell’illustrazione dei motivi, non indica espressamente quali debbano intendersi riferiti al primo sottoRAGIONE_SOCIALE, e quali al secondo.
Ritiene tuttavia il Collegio che tale tecnica scrittoria -certo non commendevole non comporti di per sé l’inammissibilità del ricorso, dal momento che i fugaci accenni contenuti alle pp. 8 e 11 del ricorso consentono di riferire il primo motivo al sottoRAGIONE_SOCIALE degli interventori, i restanti motivi al sottoRAGIONE_SOCIALE degli attori.
2.4. Col primo motivo quelli tra i ricorrenti che in primo grado assunsero la veste di interventori prospettano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c.. Formulano una tesi così sintetizzabile:
in primo grado la difesa erariale sollevò l’eccezione di prescrizione nella comparsa di costituzione e risposta: e dunque dopo la notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione, ma prima che nel giudizio intervenissero gli odierni ricorrenti;
la suddetta eccezione non fu reiterata nei confronti degli intervenuti;
ergo , la prescrizione dei diritti vantati dagli intervenuti non poteva più essere eccepita in appello.
2.5. Il motivo è fondato.
Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato, in identica fattispecie processuale, che:
la dichiarazione di ‘ riportarsi agli scritti difensivi ‘ non vale ad estendere l’eccezione di prescrizione agli intervenuti (Sez. 3 – , Ordinanza n. 32720 del 24/11/2023);
il convenuto, contro il quale venga proposta una ulteriore domanda da parte di un terzo intervenuto volontariamente, può esercitare il proprio diritto di difesa vuoi sfruttando il termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. ( se l’intervento dovesse avvenire prima del maturare RAGIONE_SOCIALEe
preclusioni assertive); vuoi chiedendo al giudice la fissazione d’un termine a difesa (che non può essergli negato) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 c.p.c..
Tale rimedio tuttavia deve essere richiesto dalla parte interessata, per l’ovvia ragione che non potrebbe il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa necessità o RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di beneficiare d’un termine a difesa (Sez. 3 – , Ordinanza n. 3238 del 05/02/2024, Rv. 670086 – 01).
Tuttavia nel caso di specie la difesa erariale non risulta essersi avvalsa né RAGIONE_SOCIALE‘una, né RAGIONE_SOCIALE‘altra facoltà .
Si aggiunga che la pretesa RAGIONE_SOCIALEa difesa erariale di riferire l’originaria eccezione proposta contro gli attori agli intervenienti con il solo ‘ riportarsi agli scritti difensivi ‘, pur apprezzata secondo il principio di lealtà processuale e prima ancora secondo il principio regolatore RAGIONE_SOCIALEa validità degli atti processuali, cioè quello RAGIONE_SOCIALEa idoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, risulta priva di fondamento per l’assorbente ragione che nell’atto di proposizione RAGIONE_SOCIALEe domande con l’intervento bene avrebbero gli interventori avere fatto riferimento ad atti interruttivi e comunque ad altri ragioni . E’ palese che tale eventualità rende il ‘ riportarsi agli scritti difensivi ‘ un’attività difensiva intrinsecamente inidonea a svolgere critica rispetto all’atto degli interventori.
2.6 . I motivi dal terzo al quinto censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’ exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999, e per quanto detto debbono intendersi riferiti ai ricorrenti che in primo grado assunsero la veste di attori.
Tali motivi sono tutti inammissibili ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. alla luce del consolidato orientamento di questa Corte già ricordato al § 1.1.
2.7 . Il sesto motivo prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c.. Sostiene che tale norma sarebbe stata violata perché il loro appello fu accolto sul punto RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘intervento, sicché vi era soccombenza reciproca.
2.8. Con riferimento ai ricorrenti indicati al § 2.1 il motivo resta assorbito.
Con riferimento ai restanti ricorrenti di questo RAGIONE_SOCIALE il motivo è infondato, avendo la Corte d’appello correttamente applicato il principio victus victori di cui all’art. 91 c.p.c..
3. il ricorso COGNOME (AVV_NOTAIO).
Col primo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Sostiene che la Corte d’appello ha dichiarato prescritto il diritto da lei azionato, senza considerare che la prescrizione era stata interrotta con atto di costituzione in mora spedito alla RAGIONE_SOCIALE del consiglio e da questa ricevuto il 13.3.2009.
3.1. Va premesso che la questione RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, sebbene non prospettata con l’atto d’appello, è ammissibile.
NOME COGNOME infatti intervenne volontariamente nel giudizio di primo grado, ma come già detto la sua domanda non fu esaminata nel merito perché l’intervento fu ritenuto inammissibile.
La questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e RAGIONE_SOCIALEa sua interruzione, pertanto, in primo grado rimase assorbita. Sicché, essendo stata esaminata per la prima volta in appello, legittimamente in questa sede può essere prospettato l’errore nella soluzione di essa.
3.2. Nel merito il motivo è fondato.
La ricorrente ha prodotto la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., che
e il documento allegato sub 4 alla suddetta memoria, inequivocabilmente è una costituzione in mora.
3.3. Il secondo motivo, col quale si censura l’individuazione da parte del giudice di merito RAGIONE_SOCIALE‘ exordium praescriptionis alla data del 27.10.1999 resta assorbito.
Il ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
Con l’unico motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al precedente § 1.1.
5. Il ricorso del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ (AVV_NOTAIO).
I ricorrenti di questo RAGIONE_SOCIALE nel primo grado intervennero volontariamente. Il loro intervento fu dichiarato inammissibile dal Tribunale. La Corte d’appello invece, ritenuto ammissibile l’intervento e fondato il relativo motivo di gravame, ha rigettato la domanda nel merito, ritenendo prescritto anche il loro diritto.
Questa statuizione è impugnata dai ricorrenti sostenendo che, in mancanza di una espressa formulazione di tale eccezione anche nei confronti degli intervenuti , essa doveva ritenersi invalidamente formulata, e la Corte d’appello non avrebbe potuto esaminarla.
5.1. Il motivo è fondato per le medesime ragioni già esposte al precedente § 2.5.
5.2. Il secondo motivo è subordinato al primo ed investe la dichiarazione di prescrizione del diritto. Esso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
6. Il ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
Con l’unico motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al § 1.1.
8. Il ricorso di NOME COGNOME ed altri (AVV_NOTAIO).
Col primo motivo i ricorrenti (tutti eredi di NOME COGNOME) censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. per le ragioni già esposte al § 1.1.
8.1. Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie si sarebbero dovute ritenere sussistenti ‘gravi ed eccezionali ragioni’ per compensare le spese di lite.
8.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., condannando alle spese la parte soccombente; né la decisione di non compensare le spese è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi).
In ogni caso non sussistevano ragioni né gravi, né eccezionali, dal momento che quando fu proposto l’appello ( 2015) questa Corte già da quattro anni veniva (inutilmente, a quanto pare) ripetendo i princìpi applicati dalla sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.
7.1. Le spese dei ricorrenti vittoriosi (il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; i ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE NOME‘ che in primo grado assunsero la veste di interventori, indicati al § 2.2; NOME COGNOME) saranno liquidate dal giudice di rinvio.
7.2. I ricorrenti del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (148 ricorrenti) vanno condannati a rifondere le spese alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in quanto soccombenti. Le spese da essi dovute vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14, e quindi come
segue:
-) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 26.001 e 52.000 euro;
-) individuando quale parametro il valore medio di euro 4.305 (tenuto conto che al presidente ricorso, introdotto nel 2022, s’applica la tariffa introdotta dal d.m. 147/22);
-) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
-) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti dal 2° al 10°, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 30° , e così complessivamente del 470%.
Il totale ascende dunque ad euro 24.538,5, oltre accessori di legge.
7.3. I ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che in primo grado assunsero la veste di attori (17 ricorrenti, ovvero COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) vanno condannati alle spese, liquidate in base ai criteri di cui sopra, ma ponendo a base del calcolo il parametro minimo di euro 2.153, in ragione del minor numero di ricorrenti.
Il totale ascende ad euro 9.473,2.
7.4. NOME COGNOME e NOME COGNOME vanno condannati ciascuno al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.153.
7.5. I quattro eredi di NOME COGNOME vanno condannati in solido al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.153.
P.q.m.
(a) accoglie il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(b ) accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come in epigrafe indicato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(c) accoglie il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
(d) rigetta i restanti ricorsi;
(e) condanna i ricorrenti del ‘RAGIONE_SOCIALE, come in epigrafe indicato, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 24.538,5, oltre spese prenotate a debito;
(f) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.473,2, oltre spese prenotate a debito;
(g) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito;
(h) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito;
(i) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME UMBERTO, NOME COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.153, oltre spese prenotate a debito;
(l) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti indicati alle precedenti lettere (e), (f), (g), (h), (i), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile