SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4757 2025 – N. R.G. 00000816 2024 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
N. 816/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 e promosso da:
(c.f. ) , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BresciaINDIRIZZO, in forza di giusta procura presente in atti; C.F.
-Opponente-
Contro
AVV.
(c.f.
, in proprio;
-Opposto-
pignorato contumace-
OGGETTO: Opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
Come da rispettive conclusioni in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
C.F.
Con atto di citazione depositato in data 20.01.2024 e ritualmente notificato, parte opponente ha instaurato giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. dell’opposizione all’esecuzione rubricata al n. 7051/2023.
Parte opponente, invero, ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c avverso il pignoramento presso terzi, datato 13.04.2023, promosso dall’avv. per un totale di € 6.586,32 e riguardante la sentenza n. 643/2009 emessa dal AVV_NOTAIO di Pace di Brescia, con cui quest’ultimo ha provveduto a condannare il sig. al pagamento della somma di € 2.509,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio e successive occorrende.
In virtù del predetto pignoramento, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., l’avv. ha proceduto al pignoramento della busta paga del sig. l’esecutato, sulla base dell’assunto per cui il debito fosse stato già saldato e che in ogni caso si fosse prescritto, ha proposto opposizione all’esecuzione iscritta al n. 7051/2023 dinanzi al Tribunale di Brescia.
In data 04.01.2024 il G.E., AVV_NOTAIOssa COGNOME, ha sospeso l’esecuzione presso terzi de qua ritenendo che ‘il motivo di opposizione relativo alla prescrizione del titolo, una sentenza del giudice di pace depositata il 11 marzo 2009 e mai notificata se non nel 03.03.2023 unitamente all’atto di precetto appare accoglibile. Nulla rileva che sia stato chiesto da parte convenuta opposta di rettificare successivamente, solo nel febbraio 2023, il nome del debitore per errore materiale nella sentenza, né che sia stato richiesto alla parte convenuta opposta da parte dell’RAGIONE_SOCIALE il pagamento della tassa di registro della sentenza’ ed assegnando conseguentemente un termine di sessanta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito.
Parte opponente ha quindi provveduto all’iscrizione della causa a ruolo introducendo il presente giudizio di merito, rubricato al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.; in questa sede l’opponente ha chiesto l’accoglimento dell’opposizione per i seguenti motivi:
– prescrizione del credito dell’avv. parte opponente evidenzia che la sentenza, ancorché resa nell’anno 2009, è stata munita di formula esecutiva solo in data 27.02.2023 e notificata, insieme all’atto di precetto, in data 03.03.2023. Pertanto stante l’ampio lasso temporale, il credito vantato deve assumersi prescritto in quanto l’art. 2953 c.c., stabilisce che per i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, quando riguardano una sentenza passata in giudicato, si prescrivono col decorso di 10 anni decorrenti dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
Ciò posto, dal momento che la sentenza è stata resa in data 11.03.2009 e che è passata in giudicato in data 11.09.2009, la prescrizione è già maturata in data 11.09.2019;
– avvenuto adempimento a mezzo contanti: fermo restando l’eccepita prescrizione della pretesa, parte opponente sostiene di aver regolarmente versato le some dovute a mezzo contanti;
abuso del diritto: infine si ritiene che la condotta dell’AVV_NOTAIO. il quale ha omesso di richiedere per ben 14 anni il pagamento RAGIONE_SOCIALE proprie spettanze salvo poi agire esecutivamente oggi per una somma ben maggiore di € 4.390,88, comprensiva di interessi maturati in questi anni, possa essere ricondotta ad un abuso dal diritto dato che un tale modus operandi avesse ingenerato un affidamento nel debitore di non dovere alcunchè.
Si è costituito in giudizio l’avv. in proprio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.03.2024, chiedendo il rigetto dell’opposizione avversaria e deducendo che:
carenza di interesse ad agire di parte opponente: parte opposta ritiene che in virtù del fatto che la dichiarazione resa dal terzo pignorato è stata negativa, il G.E. ha provveduto a estinguere l’esecuzione e, conseguentemente, l’opponente non ha più alcun intesse ad ottenere la suddetta pronuncia;
rinuncia implicita alla prescrizione: in quanto la circostanza che l’opponente faccia valere l’estinzione dell’obbligazione per avvenuto pagamento in contanti, è ontologicamente incompatibile con l’assunzione per cui l’obbligazione si è estinta per mancato pagamento e per il decorso del tempo;
pagamento tassa di registro: in quanto il credito azionato esecutivamente contiene la somma per compensi e per l’avvenuto pagamento della tassa di registro: di conseguenza, stante il fatto che per quest’ultima somma valgono termini di prescrizione diversi, l’opponente debba essere tenuto a pagare la tassa di registro come effetto della soccombenza;
Con ordinanza del 04.06.2024 questo AVV_NOTAIO, rilevata l’omessa instaurazione del contraddittorio avverso il terzo pignorato ha ordinato ex art. 102 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio avverso quest’ultimo a cura di parte opponente entro il termine perentorio del 31.07.2024.
Il terzo, a seguito di rituale citazione, non si è costituito in giudizio.
Non è stata espletata attività istruttoria.
All’udienza del 20.02.2025, il AVV_NOTAIO ha rimesso la causa in decisione all’udienza del 10.07.2025 da celebrarsi a trattazione scritta con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
*
Il ricorso in opposizione all’esecuzione presentato da è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui in appresso.
È pacifico in causa che in data 11.03.2009 il AVV_NOTAIO di Pace di Brescia ha emesso la sentenza n. 643/2009 con cui parte opponente è stata condannata al pagamento in favore dell’odierna parte opposta la somma di € 2.509,00, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo sul capitale, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 500,00 di cui € 78,00 di spese e successive occorrende.
La sentenza in oggetto, stante la mancata notifica, passata in giudicato nel termine lungo di sei mesi cioè in data 11.09.2019, in data 27.02.2023 è stata munita di formula esecutiva e successivamente notificata, in data 03.03.2023, unitamente all’atto di precetto per € 4.390,88.
Successivamente parte opposta ha notificato atto di pignoramento presso terzi per un totale di € 6.586,32, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., con cui ha proceduto al pignoramento della busta paga del vecchio datore di lavoro del sig. il quale ha reso dichiarazione negativa.
A fronte di tale pignoramento, dunque, parte opponente ha radicato la presente procedura di opposizione all’esecuzione.
Preliminarmente si rileva come sussista in capo a parte opponente interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c., condizione dell’azione imprescindibile affinché questo AVV_NOTAIO possa decidere nel merito: infatti non rilevano le deduzioni di parte opposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE quali a seguito di dichiarazione negativa del terzo, il G.E. ha estinto la procedura esecutiva e pertanto reso inutile la predetta opposizione.
Infatti lo scopo dell’opposizione all’esecuzione assegnato dal legislatore e x art. 615, comma II c.p.c. è proprio quello di contestare il diritto della parte procedente a procedere ad esecuzione forzata, avendo quindi parte opponente la finalità ultima di caducare il titolo esecutivo di modo che venga scongiurato sul nascere qualsiasi ulteriore azione esecutiva sulla base del medesimo e quindi anche laddove, come nel caso di specie, la procedura esecutiva sia stata già dichiarata estinta.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è occupata della questione, sebbene in una procedura di opposizione agli atti esecutivi, ribadendo il principio di diritto secondo cui ‘anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse a contestare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l’impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per fare il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento’ (cfr. Cass. Civ., 21 gennaio 2021, n. 1098; Cass. Civ, 28 settembre 2020, n. 20338).
Ebbene se quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla permanenza dell’interesse ad agire del debitore esecutato a fronte della dichiarazione negativa del terzo vale per l’opposizione agli atti esecutivi, a maggior veduta lo sarà altrettanto per l’opposizione all’esecuzione per ragioni di priorità logica, essendo quest’ultima volta a contestare l’ an del processo esecutivo.
Al riguardo si rileva che non risultano fondati gli assunti dell’opposto in ordine all’intervenuta rinuncia dell’opponente alla prescrizione per aver dedotto, quale motivo di opposizione l’intervenuto pagamento.
L’opponente ha infatti fatto valere in principalità l’intervenuta prescrizione e solo in via subordinata ha dedotto l’intervenuto pagamento, da provare per testimoni.
Risulta pertanto evidente che non sussiste alcuna rinuncia dell’opponente a far valere la prescrizione per aver il medesimo in principalità insistito per la prescrizione del credito.
Nel merito si rileva come il credito vantato da parte opposta risulti ampiamente prescritto in virtù della correlazione tra gli artt. 2953 e 2956 c.c.: è noto, invero, che il compenso spettante ai professionisti per l’opera prestata si prescriva nel termine breve di tre anni (2953 c.c.), ma quando il compenso scaturisca da una sentenza passata in giudicato, il termine prescrizionale debba intendersi in dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della statuizione giudiziale: nel caso di specie, risulta in atti che la sentenza n. 643/2009 è stata emessa in data 11.03.2019, è divenuta definitiva in data 11.09.2019 e, ne consegue che, il credito azionato si è prescritto nel settembre 2019.
Ciò malgrado, l’opposto ha notificato all’opponente la predetta sentenza unitamente all’atto di precetto, in data 3.3.2023 a prescrizione già avvenuta.
Va pertanto dichiarato che, per intervenuta prescrizione, l’opposto non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente per ottenere il pagamento del credito accertato dal AVV_NOTAIO di Pace di Brescia con sentenza n. 643/2009 di condanna al pagamento in favore dell’odierna parte opposta della somma di € 2.509,00, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo sul capitale, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 500,00 di cui € 78,00 di spese.
Relativamente alla debenza dell’imposta di registro pari ad € 600,00, si rileva innanzitutto che non vi sono elementi per ritenere che la domanda di rivalsa dell’opposto nei confronti dell’opponente sia stata rinunciata, rientrando comunque tra le somme oggetto di precetto e di successivo pignoramento ed appartenendo la questione al presente giudizio relativamente al quale l’opposto ha chiesto la reiezione di ogni questione attinente all’opposizione all’esecuzione.
Nel merito, nessuna prescrizione del credito di rivalsa vantato dall’opposto nei confronti dell’opponente è ipotizzabile in quanto il pagamento da parte dell’opposto dell’imposta di registro è avvenuto nell’anno 2022, a seguito di richiesta dell’Ufficio del Registro in data 16.9.2022 sussistendo l’obbligazione solidale RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio- e il precetto è stato notificato in data 3.3.2023.
Stante la soccombenza dell’opponente accertata con sentenza n. 643/2009 del AVV_NOTAIO di Pace, le spese dell’imposta di registro, pagate dall’opposto, sono a carico dell’opponente.
Va pertanto dichiarato che l’opposto ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente per la rifusione dell’imposta di registro pari ad € 605,89, oltre agli interessi legali dal pagamento da parte di e sino al saldo.
Stante l’esito del presente giudizio, le spese di causa vengono compensate per un quarto, ponendo i rimanenti tre quarti a carico dell’opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara che l’opposto , non ha diritto per intervenuta decadenza di procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente per ottenere il pagamento del credito accertato dal AVV_NOTAIO di Pace di Brescia con sentenza n. 643/2009 dell’importo di € 2.509,00, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo sul capitale, nonché RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 500,00 di cui € 78,00 di spese;
dichiara che l’opposto ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell’opponente per la rifusione dell’imposta di registro pari ad € 605,89, oltre agli interessi legali dal pagamento da parte di e sino al saldo.
dichiara compensate per un terzo le spese di causa e condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di ai residui di tre quarti, che liquida in effettivi in Euro 1.900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato ad IVA se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia, il 6.11.2025
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME