Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29389 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28914/2022 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2650/2022 depositata il 02/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la memoria del P.G. in persona del cons. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e per il rinvio alla pubblica udienza in relazione al primo.
FATTI DI CAUSA
Banca Monte Dei Paschi e NOME COGNOME proponevano opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis, L. 24 novembre 1981, n. 689 avverso il Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE n. 400395/A/2016, ingiungendo loro di pagare la somma di euro 94.666 per la violazione degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 3 Legge 197/1991 e 41 d.lgs. 231/2007.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione .
Preliminarmente il giudice di prime cure rigettava le eccezioni procedurali chiamando il principio consolidato secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata RAGIONE_SOCIALEa violazione, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall’art. 14, secondo comma, l.n. 689/81, per la notifica degli accertamenti di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materlalità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento In cui detta autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione segnalata. Mentre il termine di decadenza non poteva essere fatto decorrere dal 28.10.2010 ma dal momento in cui l’Ufficio ispettivo aveva espresso un pieno convincimento attraverso la valutazione
di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi RAGIONE_SOCIALE‘illecito, coincidente con l’8.04.2011 con la redazione del verbale di accertamento.
Il termine di prescrizione di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981 era stato interrotto. Era pacifico che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione avesse la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria e, costituendo esso esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria, era idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c.
Nella specie, il termine prescrizionale era stato interrotto con la richiesta di audizione avvenuta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 legge n. 689/81 in data 11.11.2015 per la Banca e in data 18.11.2015, per COGNOME. Ciò, dunque, esprimeva la volontà RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di coltivare il procedimento amministrativo diretto all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione e come tale aveva pieno effetto interruttivo.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità circa i presupposti per far scattare l’obbligo di segnalazione in caso di operazione economica sospetta e in particolare il riferimento alle caratteristiche, all’entità e alla natura RAGIONE_SOCIALE‘operazione o del soggetto che la pone in essere, così come le specifiche conoscenze RAGIONE_SOCIALE‘operatore RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE‘operazione e RAGIONE_SOCIALEa specie, il Tribunale evidenziava che nella specie le movimentazioni avvenivano su un conto corrente di tipo personale con prelevamento in contanti ed emissione di assegni bancari su piazza e fuori piazza sotto la soglia di non trasferibilità risultati spesso non pagati in prima istanza e con emissione di assegni circolari alcuni negoziati in seconda girata con nominativi ricorrenti. L’operazione presentava, quindi, palesi indici di anomalia ai fini RAGIONE_SOCIALEa segnalazione e non trovava
giustificazione quanto dichiarato dal direttore che aveva basato la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sulla conoscenza del cliente titolare del conto. Infine, il Tribunale applicava la sanzione più favorevole prevista dalla modifica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 del decreto legislativo 231 2007 intervenuta nel 2017.
BANCA Monte dei Paschi e NOME COGNOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
Resisteva al gravame il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva solo in parte il gravame con riferimento alla sanzione irrogata.
Quanto all’eccezione di prescrizione la Corte d’appello aderiva all’orientamento di legittimità secondo cui l’audizione essendo atto tipico del procedimento sanzionatorio è atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Quanto all’eccezione di decadenza anche in questo caso la Corte aderiva all’orientamento di illegittimità che distingue il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dall’acquisizione del fatto nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità. Nella specie il momento da cui far decorrere il termine di decadenza non era la notifica del verbale di accertamento ma sicuramente il momento successivo all’audizione dei ricorrenti. Secondo la Corte d’appello uno spatium deliberandi di due mesi dall’audizione era un periodo ragionevole per la formulazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘arco temporale RAGIONE_SOCIALEe numerose operazioni da valutare singolarmente e del volume RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita e del fatto che anche gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘audizione andavano complessivamente valutati alla luce di quanto già raggiunto dall’istruttoria.
Quanto al terzo motivo relativo al merito RAGIONE_SOCIALEa contestazione la Corte d’appello richiamava giurisprudenza di legittimità in relazione all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 41 del citato decreto legislativo secondo cui non è necessaria una verifica RAGIONE_SOCIALE‘origine illecita dei fondi oggetto RAGIONE_SOCIALEa operazione, né una valutazione di liceità sostanziale ma si richiede solo l’oggettiva acquisizione e conseguente segnalazione del dato formale la cui omissione costituisce fatto illecito, indipendentemente dall’eventuale liceità RAGIONE_SOCIALEa transazione successivamente provata.
Nella specie non era contestato che dall’esame del conto corrente n. 1008 era emersa un’attività caratterizzata da frequenti versamenti di assegni bancari su piazza e fuori piazza per importi a cifra tonda e sotto la soglia di non trasferibilità spesso risultati non pagati in prima istanza, mentre in uscita vi erano frequenti prelevamenti di contante quasi sempre contestuali e di poco successivi ai versamenti ed alcune emissioni di assegni circolari. I titoli spesso erano negoziati in seconda girata e risultavano tratti da nominativi talvolta ricorrenti e nei confronti dei quali risultavano in alcuni casi protesti per assegni e cambiali. L’utilizzo del conto di NOME COGNOME aveva quindi al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti un’operatività incoerente col profilo economico del cliente e l’elevata movimentazione in assegni oggettivamente tali da ingenerare un dovuto sospetto tanto più che il correntista aveva riferito di svolgere unitamente al fratello, piccoli lavori edili.
La Corte invece evidenziava che il nuovo articolo 58 del d. lgs. n. 231 del 2007 prevedeva che nelle ipotesi violazioni gravi ripetute o sistematiche ovvero plurime dovesse applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000 a 300.000 anche tenuto
conto RAGIONE_SOCIALEa evidenza dei motivi del sospetto e del grado di collaborazione RAGIONE_SOCIALE‘intermediario che nella specie si era attivato trasmettendo la segnalazione, dunque, la sanzione poteva essere ridotta a € 60.000.
Banca Monte dei Paschi e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
I ricorrenti con memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per il rinvio alla pubblica udienza in relazione al primo motivo e, in subordine, per l’accoglimento del secondo e terzo.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 28 Legge n. 689/1981 e 2943 c.c..
La sentenza impugnata -secondo la tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente sarebbe errata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla BANCA e dal Sig. COGNOME di prescrizione quinquennale RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria del MEF di cui decreto sanzionatorio n. 400395/A/2016.
Si critica la Corte territoriale per avere ritenuto che l’audizione personale RAGIONE_SOCIALEa parte ex art. 18 Legge 689/81 abbia efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
1.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. La sentenza impugnata è nulla nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla BANCA e dal NOME di decadenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria per tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica del processo verbale di accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. La sentenza presenterebbe una motivazione meramente apparente e comunque contraddittoria . La Corte territoriale avrebbe confuso i tempi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del la sanzione, notificata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2011, con quelli RAGIONE_SOCIALEa notifica del Decreto Sanzionatorio poi effettuata dal RAGIONE_SOCIALE nell’aprile 2016.
1.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 legge n. 689/1981. La sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione avanzata dalla Banca e dal Sig. COGNOME di decadenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria per tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica del processo verbale di accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘UIF.
2 Il primo motivo è fondato.
Il collegio rileva che l’orientamento indicato dal P.G. secondo cui anche l’audizione del trasgressore sia atto idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato superato dalla giurisprudenza successiva. Nelle ultime pronunce di questa Corte di legittimità, infatti, si è affermato che: in tema di sanzioni amministrative, l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, secondo comma, l. n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla
riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria. (Sez. 2, Ordinanza n. 13046 del 12/05/2023, Rv. 667788 conf. Sez. 1, Ordinanza n. 23405 del 01/08/2023, Rv. 668689).
In tali pronunce si è data continuità all’ orientamento consolidato secondo cui in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005).
Nella pronuncia RAGIONE_SOCIALEa prima sezione n.23405 del 2023 si è evidenziata la consapevolezza che, in qualche anteriore precedente (vedi Cass. n. 22388/2018; vedi anche Cass. 28238/2008), la Corte ha affermato che l’audizione del trasgressore, prevista dall’art. 18 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 689 del 1981, e la relativa convocazione, siano attività idonee a costituire in mora il debitore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 c.c., sul rilievo che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e per l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ha la funzione di far valere il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla riscossione RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria, e costituirebbe esercizio RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria.
Tuttavia, nella più recente riflessione si è superata tale impostazione. Se, infatti, non è in discussione, che allorquando l’Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione, riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n. 787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell’azione punitiva, diverso significato deve, invece, attribuirsi alla convocazione per l’audizione, ex art. 18, secondo comma, l. n. 689 del 1981, disposta su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, la quale ha solo la funzione di consentire l’esercizio del diritto di difesa prima che l’Amministrazione proceda ad una valutazione definitiva RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento precedentemente eseguito (nel c aso di specie l’atto di contestazione). Dunque, l’atto di convocazione, avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad un’esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall’art. 10 l.n. 241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 cod. civ..
Sulla scorta del citato principio, si rende necessario un nuovo esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello , restando così logicamente assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto dovendosi rivalutare complessivamente i termini di decadenza e prescrizione senza tener conto RAGIONE_SOCIALE‘audizione .
Il giudice del rinvio (che si individua nella stessa Corte, ma in diversa composizione) provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e ri nvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio