Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7279 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20742-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
per la cassazione della sentenza n. 309 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata il 19 dicembre 2018 (R.G.N. 309/2017).
R.G.N. 20742/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 14/12/2023
giurisdizione Rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992. Prescrizione.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 24 giugno 2019 e articolato in quattro motivi, illustrati da memoria, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione la sentenza n. 309 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Potenza e depositata il 19 dicembre 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha respinto la domanda di rivalutazione contributiva per l’esposizione all’amianto (legge 27 marzo 1992, n. 257), presentata dal lavoratore in relazione a ll’attività svolta alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -A fondamento della decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il dies a quo della prescrizione decennale decorre dalla data del pensionamento, risalente all’ottobre 2003 .
Ne consegue l’intempestività della domanda presentata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 29 gennaio 2017.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso, senza svolgere sostanziale attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il signor COGNOME sottopone al vaglio di questa Corte le seguenti censure.
1.1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.
2934 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto prescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i soggetti già pensionati o collocati in mobilità alla data del primo ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che avrebbe salvaguardato l’applicazione della previgente disciplina per la descritta categoria di lavoratori.
Secondo la normativa, destinata ad applicarsi anche all’odierno ricorrente, il diritto alla rivalutazione contributiva sarebbe strettamente connesso con il diritto alla pensione e, al pari di quest’ultimo, sarebbe imprescrittibile.
1.2. -Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Potenza nel porre a carico del lavoratore l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione di prescrizione si fonda.
1.3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo della prescrizione, in difetto di ogni elemento indiziario idoneo a corroborare «la consapevolezza dell’esposizione all’amianto in tale momento» (pagina 1 5 del ricorso).
1.4. -Con il quarto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
La sentenza d’appello, nel far leva sulla data del pensionamento, avrebbe violato la normativa sulla prescrizione, che correla la decorrenza del termine al momento in cui il diritto può esser fatto valere. Tale momento presupporrebbe, quale requisito indefettibile, la
«consapevolezza in capo al titolare del diritto della propria esposizione all’amianto » (pagina 19 del ricorso) e, in questa prospettiva, la data del pensionamento non rivestirebbe alcun rilievo.
2. -Ha priorità logica l’esame del primo motivo, che contesta in radice la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva legata all’esposizione all’amianto.
La censura è infondata.
2.1. -Q uesta Corte è costante nell’affermare la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva, contemplato dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.
La prescrittibilità discende dalle caratteristiche del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa, che si atteggia «come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile – Cass., sez. un., 9219/2003)» e «sorge in conseguenza del ‘ fatto ‘ della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria» (Cass., sez. VI-L, 2 febbraio 2017, n. 2856, punto 13).
Anche per lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, questa Corte ha ribadito la prescrittibilità del diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi: «ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell ‘ ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ‘ ai fini pensionistici ‘ e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) -in base ai criteri ordinari -il diritto al trattamento pensionistico» (Cass., sez. VI-L, 9 febbraio 2015, n. 2351, punto 4 dei Motivi della decisione ).
2.2. -La prospettazione dell’imprescrittibilità , coltivata dal ricorrente, è stata disattesa anche di recente (Cass., sez. VI-L, 9 maggio 2022, n. 14599), nella disamina di controversie sovrapponibili a quella odierna, per il tenore delle questioni dibattute e degli argomenti esposti.
Né la parte ricorrente ha formulato rilievi critici che inducano, a tale riguardo, a rimeditare l’orientamento espresso , anche da ultimo, da questa Corte.
-Acclarata la prescrittibilità del diritto dedotto in causa, occorre vagliare il tema del dies a quo della prescrizione, approfondito, da diverse angolazioni, con il secondo, con il terzo e con il quarto mezzo.
Tali motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la connessione che li unisce, e si rivelano fondati, alla luce delle precisazioni illustrate da questa Corte nel sindacato di numerose pronunce sorrette dal medesimo percorso argomentativo.
3.1. -La ratio decidendi della pronuncia impugnata, espressa alle pagine 5 e 6 , s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere «necessariamente ricollegato alla data del pensionamento con conseguente intempestività della domanda rivolta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 29 gennaio 2017 ».
3.2. -Tale statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, afferma che il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all ‘ art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l ‘ interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass., sez. lav., 16 novembre 2018, n. 26935, punto 3.2. delle Ragioni della decisione ).
Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25779) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato .
Come traspare dall’avverbio ‘necessariamente’ (pagina 5 della sentenza d’appello ), su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge (Cass., sez. VI-L, 14 dicembre 2022, n. 36561, 9 dicembre 2022, n. 36102, 13 ottobre 2022, n. 30172 e n. 30163).
3.3. -Ai principi di diritto enunciati da questa Corte, in riferimento a giudizi in larga parte affini, occorre dare continuità anche in questa sede, come la stessa parte ricorrente non manca di rilevare nella memoria illustrativa.
Né l’RAGIONE_SOCIALE , che si è limitato a depositare procura in calce al ricorso, ha addotto elementi che avvalorino conclusioni di segno diverso.
4. -In conclusione, il ricorso dev’essere accolto in relazione alla seconda, alla terza e alla quarta doglianza.
Respinto il primo mezzo, la sentenza d’appello va, dunque, cassata per quanto di ragione.
La causa è rinviata alla Corte d’appello di Potenza che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia in conformità ai
principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e, in base all’art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., provvederà anche sulle spese del giudizio che si è svolto in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso; respinge il primo mezzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione