Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4742 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 4742 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
R.G.N. 11309/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 11309-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 388/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 949/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 1.10.18 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 2016 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
In particolare la corte territoriale ha applicato la prescrizione decennale dalla data del pensionamento dei lavoratori, essendo nota solo a tale data la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione retributiva.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per un articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 2934,2935,2938 c.c., nonché 112, 329,346,436 c.p.c., 47 comma 6bis
decreto legge n. 269 del 2000 e 3 e 13 legge n. 257 del 1992, per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione riguarda solo i ratei e che non va calcolata dal decreto legge n. 269 del 2003 (che ha fatto salvi benefici precedenti sulla base della vecchia normativa per chi era già andato in pensione, com’erano i ricorrenti).
Il motivo è infondato per entrambi i profili sollevati.
Per il primo profilo, ve detto che la prescrizione riguardo il diritto in sé in quanto diritto autonomo: infatti, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 01) ha già affermato che, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).
Quanto al secondo profilo, anch’esso va disatteso, in quanto
la disciplina del 2003 non riapre in alcun modo il termine di prescrizione, che non è affatto disciplinato dalla stessa.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13