Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32646 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32646 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37360-2019 proposto da:
COGNOME COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 72/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 114/2017;
Oggetto
R.G.N. 37360/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugna la sentenza n. 72/2019 con cui la Corte d’appello di Potenza ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto considerando quale termine iniziale della prescrizione il pensionamento, ritenendo acquisita a quella data la consapevolezza dell’esposizione qualificata.
Il ricorrente propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria.
INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 settembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
CONSIDERATO CHE
COGNOME Leonardo articola quattro motivi di censura. I motivo) erronea applicazione delle norme sulle presunzioni, artt. 2727 -2729 cod. civ., in violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
II motivo) motivazione mancante o apparente in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte spiegato in base a quale motivo ed in base a quale fatto si deve ritenere che dal pensionamento l’interessato abbia avuto conoscenza dell’esposizione.
III motivo) violazione o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2935 cod. civ. e 47, comma 6bis, aggiunto dalla legge 326/2003 di conversione del d.l. n. 269/2003, per avere la Corte sostenuto erroneamente che la data ultima da cui far decorrere la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto sia la data di pensionamento.
IV motivo) violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2935 cod. civ. per violazione del precetto per cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere.
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e sono fondati nei limiti di seguito indicati come già ritenuto da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, con decisioni le cui motivazioni di seguito si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. n. 22598/2024 e precedenti ivi richiamati). La Corte territoriale ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere alcun accertamento per individuare il momento in cui il ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.
La ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra sull’esclusivo rilievo che il dies a quo della prescrizione debba essere necessariamente essere ricollegato alla data del pensionamento, poiché a quella data cessa l’esposizione
all’agente morbigeno, di tal chè «è giocoforza che il diritto ai benefici contributivi per esposizione all’amianto si perfezioni al massimo entro la data del pensionamento, che rappresenta, così, la data ultima a partire dalla quale il diritto stesso può esser fatto valere nei limiti della prescrizione» (Pag. 6/7), facendo così coincidere la cessazione dell’esposizione qualificata con la consapevolezza della stessa.
Come già evidenziato in casi sovrapponibili al presente, la statuizione incorre negli errores in iudicando denunciati, che attengono alla violazione e alla falsa applicazione della regola di diritto vigente in tema di prescrizione.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il diritto alla rivalutazione contributiva, di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è assoggettato a prescrizione decennale, «con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni» (Cass. n. 26935/2018). Nella fattispecie tipizzata dalla legge, la consapevolezza o la conoscibilità si palesano, perciò, indispensabili al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto vantato (di recente, Cass. n. 25779/2023) e devono essere positivamente e puntualmente accertate.
Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell’identificare recisamente il dies a quo della prescrizione nella data del pensionamento, profilo di per sé sprovvisto di valenza significativa ai fini della rigorosa verifica imposta dalla legge in ordine al bagaglio cognitivo dell’interessato. Come traspare dalla parte motiva su riportata, su tale elemento la pronuncia impugnata costruisce un processo di automatica inferenza logica, senza alcuna valutazione in concreto di quella
consapevolezza o di quella conoscibilità che configurano presupposti imprescindibili della fattispecie delineata dalla legge ( ex multis , Cass. n. 22598/2024, n. 576/2024, n. 25779/2023, n. 36561/2022, n. 36102/2022, n. 30172/2022 e n. 30163/2022). Né, sull’elemento della consapevolezza o della conoscibilità, forniscono utili elementi di valutazione i richiami al dato puro e semplice della cessazione del rapporto lavorativo. Così statuendo la Corte territoriale ha, altresì, reso una motivazione solo apparente, basata su un’affermazione generale ed astratta priva di effettivo fondamento e non esplicata, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto, dunque inidonea ai fini della comprensione della ratio decidendi .
Il fondamento logico della decisione risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali anche laddove si afferma che il momento in cui si è formata in capo al lavoratore la consapevolezza potrebbe ‘senz’altro coincidere con l’inoltro all’INAIL della domanda amministrativa di certificazione dell’esposizione all’amianto…..in quanto immediatamente rivelatrice della consapevolezza di poter azionare i diritti derivanti dalla specifica esposizione morbigena’, ma ciò potrebbe accadere solo quando tale domanda sia s tata ‘inoltrata prima del pensionamento’ ma mai qualora presentata in epoca successiva.
In conclusione, va data continuità ai principi già enunciati da questa Corte in controversie analoghe e la sentenza deve essere perciò cassata con rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte di appello in diversa composizione. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 settembre