Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12179 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12179 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
Oggetto
R.G.N. 13295/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
sul ricorso 13295-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 634/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1.la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e conferma to la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente alla rivalutazione contributiva, per esposizione ad amianto, secondo il coefficiente dell’1,25 , in relazione al periodo del rapporto di lavoro, come specificato in atti;
per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE;
2.1. in particolare, la Corte di appello ha ritenuto di dover respingere «tutte le questioni preliminari confusamente proposte dall’RAGIONE_SOCIALE ed afferenti a pretese decadenze nelle quali sarebbe incorsa la parte appellata nonché (afferenti al)l’asserita decorrenza del termine di prescrizione»;
per la Corte territoriale « a parte la genericità della formulazione delle relative eccezioni, dalla lettura degli atti emerge(va) il pieno rispetto dei termini procedurali posti dalla normativa succedutasi nel tempo atteso che la domanda all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (era) stata presentata l’11 giugno 2005 e quella all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 30 gennaio 2008»;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, la parte privata;
i l Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 n r. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’ art. 2934 cod.civ. La violazione della norma è argomentata con riferimento all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione. In particolare, è censurata la statuizione che ha considerato idonea, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione, la domanda presentata nel «gennaio 2008». Per l ‘RAGIONE_SOCIALE , dovendosi il dies a quo fissare al momento del pensionamento, in specie al gennaio 1997, il diritto alle differenze su una parte dei ratei di pensione era prescritto, essendo decorsi più di dieci anni tra il momento del collocamento in pensione e la data di presentazione della domanda all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
il motivo, come sviluppato, è infondato;
la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o possa avere avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni (fra tante, Cass. nr. 36561 del 2022; Cass. nr.29635 del 2018; Cass. nr. 2856 del 2017; Cass. nr. 2351 del 2015);
anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell’esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla
rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore -a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando- può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. nr. 25779 del 2023, in motivazione). Pertanto, i rilievi d ell’RAGIONE_SOCIALE che ancorano il termine di prescrizione alla decorrenza del trattamento pensionistico vanno respinti;
con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ.;
è censurata la statuizione secondo cui l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione in modo generico;
il ricorrente richiama i precedenti della Corte di cassazione in punto di esatta formulazione dell’eccezione di prescrizione estintiva di un diritto e deduce che l’I stituto, come era suo onere, aveva allegato l’inerzia del titolare del diritto e indicato il termine di estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva;
anche il secondo motivo, come argomentato, va disatteso;
le asserzioni dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si incentrano, essenzialmente, sulla considerazione che, ai fini della valida proposizione dell’ eccezione di prescrizione, è sufficiente la deduzione dell’inutile decorso del tempo , quale indice del disinteresse, da parte del creditore, all’esercizio del diritto ; pertanto, sarebbe inesatta la conclusione della decisione impugnata, a fronte di un’ eccezione che rispettava le indicazioni di questa Corte;
le censure, tuttavia, non sono illustrate nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito;
la qualificazione della condotta del creditore in termini di «disinteresse» è, pur sempre, l’esito di un apprezzamento di fatto; in questo senso, il Giudice di merito può giudicare l’eccezione di prescrizione generica, se la parte interessata alla stessa ometta qualsiasi indicazione di fatti idonei a concretizzare, nel singolo caso, l’inerzia del titolare del diritto ;
le critiche dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si muovono, anche in relazione al secondo motivo, su un piano esclusivamente teorico senza la dimostrazione, con il supporto di riferimenti specifici e persuasivi, delle ragioni per cui la sentenza d’appello si sarebbe effettivamente discostata dalla corretta regola di diritto, come identificata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte;
in conclusione, per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato;
le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore del controricorrente, con distrazione al procuratore antistatario; segue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove spettante;
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge, con attribuzione all’AVV_NOTAIO.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13